n. 104 del 06.07.2011 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione e concessione contributi di cui all'art. 9 della L.R. 7/94 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione graduatoria al 30 ottobre 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge regionale 4 febbraio 1994 n. 7, e successive modificazioni e integrazioni recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della coopera­zione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381”;

- l’art. 9 della predetta legge che prevede interventi regionali per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della Legge 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavo­ratori di una cooperativa sociale, anche per il venire meno della condizione di svantaggio ed in particolare, i commi 1, 2 e 2 bis che prevedono la possibilità di erogare contri­buti, ai datori di lavoro che dimostrino di aver assunto a tempo indeterminato, o con contratto di formazione-lavoro, persone svantaggiate già soci lavoratori o lavoratori di cooperative sociali; tali contributi possono essere erogati anche alle Cooperative sociali iscritte nella Sezione B dell’apposito Albo regionale, che mantengono alle proprie dipendenze lavoratori per i quali sono venute meno le condizioni di svantaggio;

Preso atto che in conformità alle modalità e ai criteri di applicazione contenuti nella propria delibera­zione n. 585 del 4 maggio 1998, esecutiva ai sensi di legge, sono pervenute complessivamente n. 16 richieste di contributo, relative al comma 1 del citato art. 9 e al comma 2, lettera b) del medesimo art. 9;

Constatato che tali richieste sono relative all’as­sunzione, in tempi diversi, presso Cooperative Sociali di soggetti svantaggiati;

Ritenuto come previsto dal comma 1 del succitato art. 9, di poter concedere un contributo pari al 30% del costo effettivo della retribuzione, per la durata di anni due, in favore del datore di lavoro che assuma con contratto a tempo indeterminato soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 della Legge 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venire meno della condi­zione di svantaggio;

Ritenuto altresì ai sensi del comma 2 lettera b) del succitato art. 9, di poter concedere un contributo pari al 70% del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per la durata di anni due in favore del datore di lavoro che assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione lavoro i soggetti svantaggiati ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi;

Dato atto:

- che in base alla istruttoria effettuata dai competenti Uffici del Servizio Programmazione e Sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, Terzo settore, Servizio civile, le richieste sono risultate conformi ai requisiti stabiliti di cui alla succitata propria delibera 585/98 e completi della documentazione richiesta, verificata per regolarità e congruità e trattenuta agli atti dello stesso Servizio e che pertanto si è proceduto alla formula­zione della prevista graduatoria di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto;

- che dall’allegata graduatoria (Allegato A) al 30/10/2010, parte integrante del presente atto, si evincono i nominativi dei datori di lavoro che hanno assunto le persone svantaggiate, le sigle corrispondenti ai lavoratori medesimi, il periodo da finanziare l’ammontare dei singoli contributi già maturati, calcolati in base alle certificazioni di invalidità prodotte dagli Uffici competenti in materia e commisurati alla percentuale assegnata del costo della retribuzione, per un totale pari a Euro 32.824,35;

Ritenuto, quindi, di potere assegnare e concedere ai datori di lavori, di cui all’Allegato A, il contributo complessivo di Euro 32.824,35;

Ritenuto, altresì di procedere, con liquidazioni semestrali previa presentazione di dichiarazioni dei datori di lavoro in qualità di legali rappresentanti delle Coope­rative Sociali, attestanti che i lavoratori svantaggiati di cui trattasi, continuano ad essere alle proprie dipendenze, così come stabilito nella già citata propria deliberazione 585/98;

Dato atto:

- che tali dichiarazioni per i semestri riportati in graduatoria sono già state verificate, per regolarità contabile e congruità ed acquisite agli atti del competente Servizio e che alla relativa liqui­dazione per un totale di Euro 32.824,35 provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria delibera 2416/08 e ss.mm.;

Viste:

- la L.R. 15/11/2001, n. 40 ”Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- la L.R, 26/11/2001, n. 43 e s.m. ”Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- la L.R. 22/12/2009, n. 25 “Bilancio di previsione 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012”;

- la L.R. 23/7/2010, n. 8 “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, primo provvedimento di variazione”;

- l’art. 1 del DPR 3/6/1998, n. 252;

Richiamata la legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod. ed in particolare l’art.3 che prevede con riferimento ai concessionari di finanziamenti pubblici,anche europei,la sola tracciabilità dei flussi finanziari per quelli a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

Viste le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali, promozione sociale, terzo settore, servizio civile, le fattispecie in esame non rientrano nell’ambito di quanto previsto dal sopra citato art.3 trattandosi di contributi destinati all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate previsti dall’ articolo 9 della L.R.7/94 non direttamente riconducibili a lavori, servizi e forniture strettamente intesi;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, 2416/08 e ss.mm., n. 1173 del 27/7/2009 e 1377/10;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art.47, comma 2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa sul relativo capitolo di bilancio 57701 possa essere assunto col presente atto;

Dato atto dei pareri allegati al presente provvedimento;

Su proposta dell’Assessore alla Promozione Politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore Teresa Marzocchi;

a voti unanimi e palesi

 delibera:

1) di approvare ai sensi della propria delibera 585/98, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, la graduatoria, al 30/10/2010, delle domande presentate di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto, degli interventi di cui all’art. 9, commi 1, 2 e 2 bis, della L.R. 7/94 e successive modificazioni e integrazioni;

2) di assegnare e concedere per i motivi specificati in premessa, ai datori di lavoro riportati nella succitata graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto, la somma complessiva pari a Euro 32.824,35 quali contributi calcolati sul costo effettivo della retribuzione -oneri diretti e riflessi compresi- corrisposta ai lavoratori svantaggiati assunti e contraddistinti, nella graduatoria medesima, con le sigle dei loro nominativi;

3) di imputare la somma pari a Euro 32.824,35 concernente il contributo di cui al punto 2) registrata al n. 4432 di impegno al Capitolo 57701 “Contributi ai datori di lavoro per favorire l’assunzione di persone svantaggiate che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale. (art. 9, commi 1 e 2, lett. B) L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)” U.P.B. 1.5.2.2.20120, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare atto che, ai sensi degli artt. n. 51 e 52, della L.R. 40/01 e della propria delibera 2416/08 e ss.mm., il Dirigente regionale competente provvederà, con propri atti formali, alla liquidazione dei contributi concessi a favore dei datori di lavoro di cui al punto 2 nonché agli adempimenti relativi ai processi di liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento ad avvenuta esecutività del presente atto deliberativo;

5) di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 e succ. mod. non siano applicabili ai finanziamenti oggetto del presente provvedimento;

6) di rinviare ad apposite determinazioni del Dirigente regionale competente per materia, la quantificazione e concessione delle somme spettanti a ciascun datore di lavoro per i semestri successivi sulla base della documentazione che verrà acquisita ai sensi della richiamata propria deliberazione 585/98, nonché l’assunzione dei relativi impegni di spesa sui Capitoli corrispondenti al capitolo 57701 del Bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità, a valere sugli esercizi finanziari futuri non costituendo per questo aspetto il presente provvedimento vincolo per l’iscrizione a bilancio;

7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale regionale.

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