n. 1 del 05.01.2011 periodico (Parte Seconda)
Inserimento nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali delle prestazioni TSH - Reflex e PSA - Reflex
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 1 comma 2, vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
- l’Allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", ritiene indispensabile garantire adeguati interventi sul tema dell’appropriatezza da parte delle Regioni in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale con conseguente scopertura di altri livelli assistenziali, disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini;
Considerato che il documento del Ministero della Salute, discusso in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni nella riunione del 20 marzo 2009, individua alcune prestazioni specialistiche di laboratorio e di diagnostica per immagini, che dovranno essere oggetto di linee guida e prescrizioni per favorirne l’appropriatezza;
Ritenuto pertanto necessario stabilire modalità di applicazione di tali indicazioni nazionali, condivise con i professionisti interessati, sia erogatori che prescrittori;
Considerato che il punto 4.2 dell’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale 1035/09 delega, per la declinazione regionale dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nell’ambito della medicina di laboratorio, il Direttore generale Sanità e Politiche sociali a provvedere alla costituzione di gruppi di lavoro regionale;
Richiamata la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 9335 del 24/9/2009 con la quale è stato istituito il Gruppo tecnico regionale per lo studio delle modalità della corretta applicazione dei LEA in ambito di medicina di laboratorio;
Tenuto conto che:
- l’inappropriatezza di un esame di laboratorio, tranne nel caso di quelli obsoleti o sostituiti da esami più informativi, non può essere stabilita in termini assoluti, ma dipende dal contesto in cui viene richiesto, rafforzando l’importanza che un esame sia prescritto per rispondere ad un preciso quesito clinico;
- per poter garantire comportamenti prescrittivi virtuosi la costruzione di percorsi diagnostici, deve essere sostenuta da momenti formativi in materia rivolti ai medici prescrittori (MMG/PLS/Specialisti Ambulatoriali), prevedendo anche il ricorso a strumenti informatici più complessi che forniscano sistemi di segnalazione che ricordano al medico prescrittore in quali situazioni la richiesta di esame è appropriata;
- il gruppo di lavoro regionale sopracitato ha deciso di affrontare prioritariamente esami come il TSH ed il PSA, individuati nell’ampio pannello di prestazioni assicurate dai laboratori di analisi cliniche, con l'obiettivo di testare oltre alla fattibilità anche la riproducibilità delle soluzioni individuate;
Preso atto delle risultanze del gruppo di lavoro regionale, analiticamente riportate all’interno del documento Allegato 1 “Appropriatezza nella erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio – primi provvedimenti”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale sono stati definiti gli algoritmi del percorso diagnostico necessari per l’appropriata erogazione delle prestazioni sopraindicate;
Considerato che dal documento citato emerge tra l’altro la necessità di sostenere il processo prescrittivo e l’opportunità di evitare l’esecuzione di esami di approfondimento inutili. Si è ritenuto, pertanto, corretto individuare un esame di primo livello prevedendo, solo nel caso in cui dovessero emergere valori al di fuori della norma, l’esecuzione automatica, sullo stesso campione, di ulteriori approfondimenti analitici da eseguire a cascata;
Per tale motivo il gruppo di lavoro regionale ha proposto l’individuazione di due nuove prestazioni di laboratorio che legittimino l’esecuzione o l’esclusione degli eventuali successivi approfondimenti, da inserire, nella branca di laboratorio analisi del nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale, denominati TSH – Reflex cod. 90421R e PSA - Reflex cod. 90565R, definendone le relative tariffe;
Ritenuta, conseguentemente, l’opportunità di individuare per la prestazione cod. 90421R TSH – Reflex la tariffa di Euro 10,00 e per la prestazione cod. 90565R PSA - Reflex la tariffa di Euro 13,00, commisurata al numero di TSH e PSA anomali che attivano l’esecuzione di esami a cascata;
Considerato infine che il tema dell’appropriatezza richiede sopratutto approfondimenti utili alla corretta formulazione della richiesta iniziale, si ritiene necessario prevedere per tali approfondimenti la costituzione di specifici gruppi di lavoro, che veda coinvolti i MMG e gli specialisti di settore, per lo sviluppo di percorsi diagnostici condivisi;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il documento sopracitato;
Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 410 del 25 marzo 1997: “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe” e s.m.i. di cui ultima la propria deliberazione n. 1065 del 31 luglio 2006;
Valutato:
- che la tariffa stabilita per le indagini Reflex sono generalmente tali da far ritenere compensato il costo delle eventuali successive indagini a cascata, sulla base di valutazioni conservate agli atti del Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari;
- che, comunque, qualora tali successivi approfondimenti diagnostici siano ritenuti necessari, costituiscono il completamento di un unico esame eseguito sul medesimo campione;
- che l’attivazione a posteriori, del percorso amministrativo necessario per recuperare l’importo del ticket relativo alle eventuali indagini eseguite in fase successiva per TSH e PSA anomali, comporti l’adozione di procedure maggiormente onerose rispetto all’importo da recuperare; per cui appare opportuno ritenere soddisfatto il pagamento della quota di partecipazione alla spesa attraverso il pagamento del ticket relativo all’esame Reflex inizialmente corrisposto dal cittadino;
Ritenuto inoltre di stabilire che i contenuti del presente atto abbiano effetto con decorrenza dall'1 marzo 2011;
Acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare “Politiche per la salute e Politiche sociali” espresso nella seduta antimeridiana del 16 novembre 2010;
Richiamate inoltre:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni 1057/06, 1150/06, 1663/06, 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modificazioni, e 1173/09;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute Carlo Lusenti;
a voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, e qui integralmente richiamate, il documento Allegato n. 1 “Appropriatezza nella erogazione delle prestazioni di medicina di laboratorio – primi provvedimenti” parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di apportare le modifiche e le integrazioni al nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo le denominazioni, i codici e le tariffe analiticamente riportati nel documento sopra citato;
- di stabilire che gli esami successivi che scaturiscono dall’applicazione dell’algoritmo del Reflex non sono assoggettati al pagamento del ticket in quanto la tariffa dell’esame Reflex (TSH – PSA) è stata proporzionata per dare copertura ai costi degli eventuali esami aggiuntivi;
- di stabilire, inoltre, per le patologie croniche invalidanti (DM 329/99 e s.m.) e per gli altri casi previsti dalla normativa vigente l’esenzione per gli esami Reflex (TSH e PSA);
- di prevedere l’avvio di momenti di formazione all’interno delle Aziende sanitarie rivolti ai medici prescrittori: Medici di Medicina generale, Pediatri di libera scelta, Specialisti ambulatoriali;
- di prevedere la costituzione di specifici gruppi di lavoro per la definizione ed identificazione dei percorsi diagnostico-terapeutico;
- di stabilire che le modificazioni e le integrazioni introdotte dal documento sopracitato decorrano dall' 1 marzo 2011;
- di pubblicare il presente atto, comprensivo dell’Allegato n. 1, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.