n.308 del 03.10.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento autorizzatorio unico di VIA "Interventi di mitigazione e riequilibrio ambientale per miglioramento idraulico e modifica del tracciato dello scolo consorziale Fiume Vetro e per la realizzazione di una barriera fonoassorbente dello stabilimento Tampieri in comune di Faenza" proposto da Tampieri Financial Group SpA. Presa atto e approvazioni decisioni della Conferenza di Servizi sul provvedimento di VIA e sul provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 della LR 4/2018

La GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a. di adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi che, ai sensi dell’art. 20, comma 2 della LR 4/2018 che recepisce l’articolo 27 bis, comma 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “interventi di mitigazione e riequilibrio ambientale consistenti nel miglioramento idraulico con modifica planimetrica di parte del tracciato dello scolo consorziale Fiume Vetro e alla realizzazione di una barriera fonoassorbente in terra e vegetazione nell’area dello stabilimento Tampieri in comune di Faenza”;

b. di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile; come indicato nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi finalizzato al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, devono essere rispettate le condizioni ambientali di seguito riportate:

1. la Società Tampieri Financial Group S.p.A. dovrà procedere al tombamento mediante le terre scavate, previa autorizzazione dell’organo idraulico competente, solo successivamente al collaudo del nuovo tratto, che dovrà essere demanializzato, previa identificazione catastale e in attesa di eventuale conclusione procedura di sdemanializzazione del relitto d’alveo. Tale procedura potrà essere richiesta dalla proponente Società Tampieri Financial Group S.p.A. al Demanio dello Stato in seguito al corretto esercizio del nuovo tratto di canale;

2. al fine della realizzazione della barriera acustica:

- allo scadere dei tempi previsti (7/4/2019) e comunque non oltre ai tempi concessi dalla L.R. 15/2001 (24 mesi sommati all’eventuale proroga motivata fino a ulteriori 18 mesi), il risanamento acustico deve essere completato, eventualmente mettendo in atto interventi alternativi o aggiuntivi a quanto fino ad oggi presentato; a tal fine, qualora necessario, la Società Tampieri potrà chiedere la proroga motivata di ulteriori massimi 6 mesi, rispetto a quanto già concesso, termine residuo consentito dalla L.R. 15/2001;

- dell'avvenuto adeguamento dovrà essere data comunicazione al Comune entro quindici giorni dalla conclusione;

- a fine lavori di realizzazione della barriera acustica dovrà essere effettuato il collaudo finale con verifica fonometrica alla sorgente e ai ricettori (abitazioni nell’area d’influenza e attività produttive limitrofe), secondo il DM 16/3/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”, che attesti l’avvenuto raggiungimento del rispetto dei limiti, durante il periodo di massimo regime degli impianti; la verifica dovrà valutare il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale diurno e notturno negli spazi fruibili esterni e all’interno degli ambienti abitativi dei ricettori, anche desumendo quest'ultimo da rilievi all’esterno degli ambienti abitativi; entro 3 mesi a far data dal 7/4/2019 dovrà essere inviato il documento di verifica sperimentale post operam all’Unione dei Comuni della Romagna Faentina che ne verificherà l’ottemperanza;

- del periodo di collaudo dovrà essere data preventiva comunicazione ad Arpae;

- gli esiti dovranno essere inviati all’Autorità Competente, per le valutazioni del caso;

- dovranno comunque essere ottemperate le condizioni espresse in ambito di approvazione del Piano di Risanamento acustico, riportate negli atti amministrativi comunali rilasciati dell’Unione della Romagna Faentina Prot. n. 2016/27549 Cl. 06-09 Fasc. 169/2016 del 29/7/2016 per la ditta Tampieri Spa e Prot. n. 2016/27550 Cl. 06-09 Fasc. 169/2016 del 29/7/2016) per la ditta Tampieri Energie.

- Al fine dell’ottemperanza dovrà essere inviata apposita relazione all’Unione della Romagna Faentina entro i tempi previsti;

3. approvato il PAUR per il progetto in oggetto, Tampieri Financial Group S.p.A. dovrà comunicare alla Ditta Faenza Depurazioni la conclusione di tale procedimento ed essa dovrà presentare la domanda di modifica di AIA per lo spostamento dei propri punti di scarico; si specifica che, prima della chiusura di tale tratto in merito alle opere connesse di spostamento dei punti di scarico dell’impianto di Faenza Depurazioni S.r.l., Faenza Depurazioni S.r.l. dovrà comunicare ad Arpae ST e SAC:

- con un anticipo di almeno 15 giorni, la data dello spostamento dello scarico C3, al fine di provvedere alla rimozione dei sigilli posti sul pozzetto ex C3 e contestuale apposizione dei sigilli nel nuovo pozzetto C3;

- la data prevista della saldatura della nuova tubazione (variazione scarico C1);

4. tutti i pozzetti di esondazione e i collettori di acque meteoriche dovranno essere realizzati in modo tale da evitare il costituirsi di condizioni favorevoli al ristagno delle acque (pozzetti con fondo permeabile); tale verifica dovrà essere effettuata mediante adeguata relazione da presentare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

5. le scarpate della sezione idraulica del nuovo tratto di canale, unitamente ai rilevati arginali delle nuove casse di laminazione, dovranno essere inerbite tramite idrosemina. Successivamente all’idrosemina e all’accrescimento vegetazionale dovrà essere presentata apposita documentazione di ottemperanza al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

6. al fine del rispetto dell’impatto acustico delle attività di cantiere:

- devono essere rispettate le tempistiche complessive di attività del cantiere, di circa 120 giorni lavorativi anche non consecutivi a partire dalla comunicazione di inizio lavori;

- l’attività di cantiere dovrà essere svolta nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20;

- l’esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l’impiego di macchinari rumorosi vengano sono svolti dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;

- non dovranno essere utilizzate macchine operatrici con potenza sovradimensionata in relazione alla tipologia di intervento e con livello di potenza sonora superiore a quella riportata nella valutazione previsionale di impatto acustico;

- l'uso contemporaneo di attrezzature disturbanti dovrà essere evitato e comunque limitato ai soli casi di effettiva necessità;

- le sorgenti fisse del cantiere posto stabilmente e il punto di entrata e uscita dei mezzi mobili dovranno essere posizionate nel punto di maggiore distanza possibile dai ricettori;

- l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e l’impiego di macchinari rumorosi che, come da previsione, non rientreranno nei valori limite consentiti dalla DGR 45/02, dovranno essere svolti adottando tutti gli accorgimenti tecnici possibili al fine di ridurre al minimo le emissioni rumorose presso i ricettori, attraverso idonea organizzazione dell’attività, impiegando le attrezzature più idonee;

- Venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere mobile su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori;

- venga data informazione a tutti i lavoratori coinvolti di quanto prescritto nel documento autorizzativo di deroga per attività rumorosa temporanea, rilasciato dall’autorità competente, al fine di rendere maggiormente coinvolte e consapevoli le maestranze;

- le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale così come recepite dalla legislazione italiana;

- gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

- a verifica delle stime previsionali prodotte, dovrà essere svolto un monitoraggio fonometrico e prodotta documentazione tecnica da inviare all’autorità competente e tenere a disposizione degli organi di controllo.

La verifica di ottemperanza di tali prescrizioni è in carico all’Unione della Romagna Faentina che si avvarrà di ARPAE;

7. il materiale escavato per essere assoggettabile alla normativa dell’art. 185 comma 1, lettera c) del DLgs 152/06 deve essere ricollocato all’interno del perimetro di cantiere, come da progetto presentato. Nel caso venisse a decadere o cessare il mantenimento dell’area di cantiere, si dovrà assoggettare tutti i terreni scavati residui alla normativa sui rifiuti e quindi gestiti come tali. La verifica di ottemperanza di tale prescrizione è in carico ad ARPAE;

c. la verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle modalità riportata nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di competenza a:

1 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

2 Unione della Romagna Faentina

3 ARPAE Ravenna (ST e SAC)

4 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

5 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

6 Unione della Romagna Faentina

7 ARPAE Ravenna;

d. di dare atto che in merito alla variante agli strumenti urbanistici presentati nel presente procedimento relativi alla modifica delle seguenti schede:

- Scheda n. 9: Area Tampieri 2 di PRG;

- Scheda n. 81: Area Palazzo dei Frati di PRG;

- Scheda progetto U.48 “Area Tampieri” di RUE;

visto l’assenso positivo espresso dal Comune di Faenza (Delibera Consiglio n. 39 del 23/07/2018), dall’Unione della Romagna Faentina (Delibera Consiglio n. 36 del 26/7/2018), del parere sulla variante e sulla VAS/VALSAT espresso dalla Provincia di Ravenna con Atto del Presidente n. 99 del 26/7/2018, il PAUR costituisce variante agli strumenti urbanistici sopra indicati e la sua efficacia decorre dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;

e. di precisare che ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D.lgs. 152 del 2006 il Proponente, Società Tampieri Financial Group S.p.A., nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nella presente deliberazione relativamente alla valutazione di impatto ambientale, dovrà trasmettere alla Regione Emilia-Romagna Servizio VIPSA, ad ARPAE Ravenna, al Comune di Faenza e Unione dei Comuni Romagna Faentina, tutta la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza;

f. di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato al punto 4 della parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

  • Provvedimento di Valutazione di impatto ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico sottscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 31/7/2018 e che costituisce l’Allegato 1;
  • Atto del Presidente della Provincia n. 99 del 26/7/2018, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna alla Provincia di Ravenna con nota protocollata dalla Provincia al PG 16500 del 20/7/2018, che costituisce Allegato 2;
  • Parere sull’impatto ambientale e Assenso sulla variante alla strumentazione urbanistica comunale espresso dall’Unione Romagna Faentina Delibera Consiglio n. 36 del 26/7/2018, che costituisce l’Allegato 3;
  • Permesso di costruire convenzionato n. 73 del 31/7/2018 rilasciato dall’Unione della Romagna Faentina, che costituisce l’ Allegato 4;
  • Autorizzazione in deroga in materia di impatto acustico per lo svolgimento di attività temporanea di cantiere rilasciata dall’Unione della Romagna Faentina prot. URF n. 50821 del 31/7/2018 che costituisce l’Allegato 5;
  • Concessione precaria e temporanea per la modifica planimetrica del tracciato del canale consorziale scolo Fiume Vetro n. 32/18 del 5/6/2018 e Concessione precaria e temporanea per la costruzione di un ponte sul canale consorziale scolo Fiume Vetro n. 31/18 del 5/6/2018 che costituiscono l’Allegato 6;
  • Autorizzazioni sismiche relative alla barriera fonoassorbente e il manufatto sottostrada espresse con Determinazioni n. 5266 del 10/4/2017 e n. 18111 del 15/11/2016, del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che costituiscono l’Allegato 7;
  • Nulla osta per interferenze con opere della Società Autostrade per l’Italia S.p.A con nota acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con PG.2018.187047 del 16/3/2018, che costituisce l’Allegato 8;
  • Nulla osta per interferenze con opere della Società Romagna Acque con nota acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con PG.2018.215273 del 27/3/2018 che costituisce l’Allegato 9;
  • Nulla osta per interferenze con opere della Società Snam Rete gas – parere con nota acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con PG.2018.188612 del 16/3/2018 che costituisce l’Allegato 10;

g. si evidenzia che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali; infine, si fa presente che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state discusse, condivise e alcune di esse modificate in sede di Conferenza di Servizi finale; le prescrizioni contenute in tali atti, alcune delle quali modificate/eliminate nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e per le quali si rimanda al Verbale sottoscritto in data 31/07/2018 che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera, sono vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente;

h. di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati alla presente delibera decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;

i. di stabilire, ai sensi dell’art. 21, comma 6 della LR 4/2018, l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il presente provvedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

j. di dare atto che le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente, determinate in euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. n. 1238/2002, risultano correttamente versate all'avvio del procedimento;

k. di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Tampieri Financial Group S.p.A.;

l. di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza al Comune di Faenza, all' Unione della Romagna Faentina, alla Provincia di Ravenna, ad Arpae SAC di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, ad Autostrade per l’Italia S.p.A., ad ANAS, a SNAM Rete Gas, a Romagna Acque;

m. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione;

n. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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