n.151 del 31.05.2017 periodico (Parte Seconda)
Deroga alla disciplina delle vendite promozionali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio e, in particolare, l'art.15, comma 6;
- la L.R. 5 luglio 1999 n. 14 di attuazione della riforma del commercio nella Regione Emilia-Romagna e, in particolare l'art.15 in cui si dispone che la Giunta regionale definisce le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dal comma 6, dell'art.15 del suddetto decreto legislativo;
- il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.248 del 04 agosto 2006;
Dato atto che con deliberazione n.1804 del 09 novembre 2016 si è ottemperato all’indirizzo espresso in sede di Coordinamento Tecnico “Attività produttive” settori Commercio e Carburanti del 24 maggio 2016, disponendo che le vendite promozionali non possano effettuarsi per specifici prodotti quali l’abbigliamento, le calzature, la biancheria intima, gli accessori di abbigliamento, la pelletteria e i tessuti per l’abbigliamento e l’arredamento nei 30 giorni antecedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione;
Ritenuto di riconfermare quanto previsto complessivamente nella deliberazione di cui sopra stabilendo tuttavia la possibilità, per i Comuni, di derogare dal divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione qualora tale deroga sia circoscritta ad eventi organizzati dall’ente locale, in collaborazione con le Associazioni di categoria del commercio, ai fini di promozione del territorio per un massimo di quattro giorni anche non continuativi;
Dato atto che rimangono confermate le prescrizioni contenute nell'art. 15 del d.lgs.114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita;
Acquisito il parere delle rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del commercio e dell’ANCI;
Richiamate le seguenti altre deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;
- n. 2189/2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001”;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;
A voti unanimi e palesi;
delibera:
1. di stabilire, per le motivazioni espresse nel preambolo e che qui si intendono integralmente assunte, che gli enti locali possono prevedere deroghe al divieto di effettuare le vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, nel rispetto della prescrizione che tale deroga sia circoscritta ad eventi organizzati dall’ente locale, in collaborazione con le Associazioni di categoria del commercio, ai fini di promozione del territorio per un massimo di tre giorni non continuativi;
2. di confermare la prescrizione contenuta nell’art. 15 del d.lgs.114/98, in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita;
3. di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nell'allegato "A" della deliberazione della Giunta regionale n. 1732/1999 in riferimento alle vendite di fine stagione;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.