n. 159 del 24.11.2010 periodico (Parte Seconda)

Progetto di costruzione di un invaso ad uso irriguo in comune di Brisighella (RA), Viale Pascoli 12 - Bernabè Romano (Titolo III - L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di “costruzione di un invaso ad uso irriguo in comune di Brisighella (RA), Viale Pascoli 12” presentato da Bernabè Romano, poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 16 luglio 2010, sono nel complesso ambientalmente compatibili;

b) di ritenere, quindi, possibile realizzare le opere in previsione, a condizione degli interventi di mitigazione ed inserimento ambientale previsti e che siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C, 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1) i lavori andranno eseguiti come da progetto presentato; qualsiasi altra operazione di sterro e riporto, diversa da quanto specificato in progetto, è subordinata a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Vincolo Idrogeologico;

2) si dovrà avere cura di comunicare l’avvenuto inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato;

3) tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti;

4) l’autorizzazione dovrà essere conservata presso la sede dei lavori in modo da esibirla in caso di controllo da parte dei soggetti autorizzati;

5) i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, durante e dopo l’esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni;

6) l’esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, strade e scoli esistenti nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’intervento;

7) l’ammorsamento del nuovo argine dovrà essere effettuato mediante bancate successive in contropendenza rispetto al pendio, in modo da favorire la compattazione del materiale;

8) particolare cura dovrà essere garantita per la realizzazione della impermeabilizzazione interna dell’invaso; nei paramenti laterali dovrà essere realizzato apposito strato argilloso compattato utilizzando il materiale integro di risulta degli scavi; sul fondo, nonostante si intercettino i litotopi argillosi formazionali, si dovrà comunque operare una scarifica superficiale con successiva compattazione, in modo da uniformare il tutto e tamponare possibili discontinuità per fratturazione od orizzonti sabbiosi;

9) inerbire il rilevato arginale con fiorame ottenuto in loco;

10) ripristinare e riportare alle condizioni iniziali le aree di cantiere e la viabilità di accesso e di servizio ed eseguire, inoltre, il trasporto di eventuali rifiuti prodotti in discariche autorizzate;

11) il terreno di risulta degli scavi e riporti dovrà essere disteso accuratamente in loco, evitando accumuli instabili e consentendone una rapida rinaturalizzazione mediante inerbimenti superficiali, o in alternativa smaltito in discarica autorizzata;

12) a lavori ultimati, nell’intorno del nuovo lago, le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate mediante opere di scolo proporzionate e durature e opportunamente convogliate negli impluvi naturali esistenti;

13) per quanto riguarda la direzione lavori, dovranno essere garantite le verifiche geotecniche di controllo, in corso d’opera e a fine lavori, della corretta realizzazione dello strato impermeabilizzante e della compattazione dell’argine;

14) dovrà essere sempre effettuata la manutenzione periodica dello scolmatore di superficie;

15) escludere da qualsiasi tipo di intervento le limitrofe aree calanchive;

16) prima del prosciugamento della vecchia buca, realizzare a monte dell’ area interessata dai lavori, una zona di rifugio per gli anfibi, previa sistemazione in un cumulo (da mantenere costantemente umido) di parte delle ramaglie e delle frasche ottenute dal taglio della vegetazione presente;

17) realizzare i lavori nel periodo tardo estivo o autunnale per minimizzare le azioni di perturbazione delle specie animali durante il periodo della riproduzione;

18) mettere a dimora e mantenere nel tempo, sui lati ovest e sud- ovest, comunque al di fuori del corpo arginale, una siepe di piante autoctone arboreo - arbustive, anche con essenze a frutti eduli, meglio se a persistenza autunno-invernale, con disposizione irregolare;

19) garantire la possibilità di passaggio per la fauna minore (anfibi, rettili, piccoli mammiferi terricoli) tenendo la recinzione perimetrale rialzata di 20 cm.;

20) contenere al massimo la cantierizzazione, sia in termini temporali sia relativamente all’occupazione del territorio, così da arrecare il minor disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche presenti nell’area;

21) individuare e limitare i percorsi utilizzati dai mezzi meccanici, cercando comunque di utilizzare mezzi meccanici di dimensioni contenute;

22) effettuare lo sfalcio della vegetazione e gli interventi manutentori delle sponde del bacino ad anni alterni limitatamente a metà perimetro e nel periodo estivo–autunnale in modo da garantire la presenza di aree vegetate e consolidate per l’insediamento degli animali acquatici (in particolare invertebrati);

c) di dare atto che il parere della Provincia di Ravenna non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, espresso ai sensi dell’art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al precedente punto b);

d) di dare atto che il parere del Comune di Brisighella, non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, rilasciato con nota prot. 2644 dell’11/5/2010 acquisito al protocollo regionale PG-2010.0127729 del 11/5/2010 costituisce l’Allegato 1 del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al precedente punto b, ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

e) di dare atto che il permesso di costruire del Comune di Brisighella, che non è intervenuto alla Conferenza di Servizi conclusiva, sarà rilasciato successivamente alla presente deliberazione;

f) di dare atto che il parere favorevole all’esecuzione degli interventi in area di vincolo idrogeologico, dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (prot. 4587/14.3 del 18/5/2010 acquisito al protocollo regionale PG.2010.0136533 del 20/5/2010) costituisce l’allegato 2 del>Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al precedente punto b ed &#232; parte integrante e sostanziale della presente delibera;<p>

g) di dare atto che il nulla osta ai sensi dell’art. 40 LR 17 febbraio 2005, n. 6 e la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 del Consorzio di gestione del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, rilasciato con nota prot. n. 368/14.5 del 19/5/2010 acquisito al protocollo regionale PG.2010.0136537 del 20/5/2010, costituisce l’allegato 3 del>Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al precedente punto b, ed &#232; parte integrante e sostanziale della presente delibera;<p>

 h) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione dei bacini di accumulo da parte del Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determina n. 6444 del 17/6/2010 ai sensi della L. 584/94; DPR 1363/59 e della delibera di Consiglio regionale n. 3109 del 19 marzo 1990, costituisce l’allegato 6 del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al precedente punto b ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

i) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005, rilasciata dal Comune di Brisighella con determinazione n. 372 del 3/10/2008 pubblicata all’albo pretorio dal 8/10/2008 al 23/10/2008 costituisce l’Allegato 4 del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al precedente punto b ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

 j) di dare atto che il parere della Direzione regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al precedente punto 3.7;

k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Azienda Agricola proponente Bernabé Romano;

l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione a: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; Parco della Vena dei Gessi Romagnola; Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Romagna; Provincia di Ravenna; Comune di Brisighella; Autorità di Bacino Fiumi romagnoli; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna; Soprintendenza per i Beni ambientali e Architettonici – Ravenna; Soprintendenza per i Beni Archeologici; ARPA – Ravenna; AUSL - NIP Ambito Territoriale di Faenza;

m) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 6 (sei);

n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

o) di pubblicare sul sito web della Regione, il presente atto.

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