n.241 del 24.07.2019 periodico (Parte Seconda)

Programmazione ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. 1/2005 dell'intervento urgente finalizzato a garantire il transito in condizioni di sicurezza sulla S.P.76 "Civorio" al Km 11+900 interessata da frana. Modifica alla precedente D.G.R. 988/2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (articoli 19 e 68), di seguito denominata “Agenzia”;

In particolare, nel percorso di riordino, si evidenziano:

- la delibera di Giunta regionale n. 2278 del 21/12/2015 ”Riorganizzazione in seguito alla riforma del sistema di governo regionale e locale”;

- la delibera di Giunta regionale del 28 aprile 2016, n. 622 e la delibera Giunta regionale dell’11 luglio 2016, n. 1107, con le quali è stato modificato, a decorrere dalla data del 1/5/2016 e del 1/8/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia;

- la delibera di Giunta regionale del 16 maggio 2016, n. 712, contenente le prime disposizioni da applicare agli interventi in corso di realizzazione o già programmati alla data del 1/5/2016, con esclusione degli interventi previsti in programmi e ordinanze connessi a situazioni di emergenza e finanziati attraverso contabilità speciali aperte presso la Banca d’Italia, stante l’obbligo di adempiere alle norme impartite in tali atti;

Evidenziate inoltre:

- la propria deliberazione del 24 giugno 2013, n. 839 di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la propria deliberazione del 27 luglio 2015, n. 1023 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000 e ss.mm. ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;

Richiamata la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito “Agenzia”) ed in particolare:

  • l'art. 9, il quale prevede:

­ al comma 1 che, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato, finalizzandoli al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti:

­ al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile;

­ al comma 3 che l'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;

  • l'art. 10 il quale prevede:

­ al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

al comma 2 che, qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni;

  • l'art. 24 comma 1, il quale prevede che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:

a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;

Richiamata la propria deliberazione del 26/3/2007, n. 388 “Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1/2005” e successiva propria delibera del 8/9/2008, n. 1343 “Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005 approvata con D.G.R. n. 388/2007”;

Vista la nota inviata dalla Provincia di Forlì-Cesena di cui al prot. n. 17143 del 21/6/2019 acquisita agli atti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al prot. n. PC/2019/0032697 del 21/6/2019 con la quale il dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale segnala che, a seguito di alcune frane e smottamenti che hanno interessato la SP 76 “Civorio” in Comune di Civitella in occasione degli eccezionali eventi metereologici del 12/13 maggio 2019, si è proceduto all'interdizione al traffico dal km 9+000 al km 10+900 con conseguenti problematiche relative al collegamento di abitazioni ed aziende del territorio e che sempre sulla stessa SP 76 si è verificata una ulteriore frana al km 11+900 per la quale la larghezza della sede viaria si è ridotta ad una sola corsia ed è stato istituito un senso unico alternato; viene sottolineato che tale situazione viene monitorata dal personale stradale provinciale, in quanto il movimento gravitativo minaccia anche l'integrità della corsia rimasta e che l’eventuale chiusura della SP76 anche al km 11+900 determinerebbe l'impossibilità di accedere sia da monte che da valle ad una strada comunale che serve circa 10 abitazioni residenziali;

Considerato che con stessa nota di afferma di dover procedere con urgenza ad eseguire gli interventi minimi per consentire la messa in sicurezza di tale tratto di strada, consistenti in movimenti terra, drenaggio ed opere di sostegno da realizzarsi con scogliera e/o palificate in legno, chiedendo contestualmente per le misure di protezione civile sopraindicate un contributo ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2005 di € 40.000,00 che eventualmente sarà integrato da risorse dell'Amministrazione scrivente;

Considerato inoltre che con medesima nota il dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture Trasporti e Pianificazione Territoriale dichiara che gli interventi per i quali si richiede contributo ai sensi dell’art. 10 L.R. 1/2005:

- non comprendono lavori per la mitigazione del rischio residuo (es.: ricostruzione di strade già messe in sicurezza, o ripristini successivi a quelli urgenti);

-­ non sono coperti da assicurazione;

-­ I prezzi unitari adottati per la compilazione delle perizie e stime sono stati ricavati dai Prezziari Regionali con l'applicazione di uno sconto forfettario del 20%;

-­ Non sono in corso richieste di ulteriore contributo presso altri enti;

Considerato infine che l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nell’ambito delle attività per il superamento delle emergenze ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 1/2005, al fine di superare nel più breve tempo possibile l’emergenza dovuta alla situazione sopradescritta, ritiene opportuno riconoscere la somma di € 40.000,00 per gli “Interventi per garantire il transito in condizioni di sicurezza sulla S.P.76 “Civorio” al km 11+900 interessata da frana” avente come soggetto beneficiario la Provincia di Forlì-Cesena;

Considerato che tra le finalità del sistema regionale di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005 sono ricompresi la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;

Dato atto che l’intervento sopradescritto è da ritenersi ammissibile a contributo ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005;

Valutato che la suddetta spesa di € 40.000,00 troverà copertura finanziaria sulle disponibilità del Bilancio dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Ritenuto necessario pertanto di approvare con il presente provvedimento l’intervento di cui all’allegato 1 al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, assegnando il concorso finanziario al soggetto beneficiario ivi indicato proposto dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile nell'espletamento delle funzioni assegnate dalla L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi degli artt. 8, 9 e 10;

Dato atto che all’attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all’impiego delle relative risorse finanziarie l’Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Vista la propria deliberazione n. 988 del 18/6/2019 recante: “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE SUL TRIENNIO 2019 - 2021, RIDEFINIZIONE TERMINI A SOGGETTI BENEFICIARI ED AUTORIZZAZIONE RIUTILIZZO ECONOMIE PER ALCUNI INTERVENTI GIÀ PROGRAMMATI.” il cui allegato 2, parte integrante e sostanziale dell’atto stesso, presenta meri errori materiali;

Ritenuto quindi di sostituire integralmente l’allegato n. 2 alla deliberazione di Giunta regionale di cui sopra con l’allegato 2 al presente atto;

Richiamate:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 del 28/12/2017 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021”;

- la determinazione n. 4496 del 4 dicembre 2018 “Adozione del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021;

- la determinazione n. 4500 del 4 dicembre 2018 “Adozione bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la D.G.R. n. 2233 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021”;

- La delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2008, n. 2416 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera pagina 8 di 32 450/2007”, e successive modifiche ed integrazioni;

- La delibera di Giunta regionale del 24 luglio 2017, n. 1129 “Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ.mod.;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- la delibera di Giunta regionale del 28 gennaio 2019, n. 122 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”

- le proprie deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016 e 2123/2016;

- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017, recante “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, rinnovata con delibera n. 1059/2018, con cui si è provveduto a nominare il dott. Maurizio Ricciardelli, dirigente regionale di ruolo, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per le strutture della Giunta regionale e dei relativi Istituti e Agenzie, di cui all’art. 1, comma 3 bis lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- la determinazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019 con la quale sono state definite le “DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO REGIONALE PROGRAMMATI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 L.R. 1/2005”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare ai fini dei contributi di cui agli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii. l’intervento di cui all’allegato 1 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 40.000,00, contributo finalizzati alle misure necessarie per la gestione delle emergenze, per tutelare l’incolumità pubblica e per il rientro alle normali condizioni di vita;
  2. di stabilire che all'attuazione delle attività ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;
  3. di sostituire integralmente l’allegato n. 2 alla deliberazione di Giunta regionale n. 988 del 18/06/2019 recante: “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE SUL TRIENNIO 2019-2021, RIDEFINIZIONE TERMINI A SOGGETTI BENEFICIARI ED AUTORIZZAZIONE RIUTILIZZO ECONOMIE PER ALCUNI INTERVENTI GIÀ PROGRAMMATI.” con l’allegato n. 2 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;
  4. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  5. di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari del concorso finanziario urgente disposto con la presente deliberazione dovrà avvenire con le modalità approvate con la determina del Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019;
  6. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile a provvedere con propri atti nel caso si rendessero necessarie future modifiche non sostanziali alle disposizioni del presente provvedimento;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina