n.116 del 15.04.2020 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) relativo al progetto denominato "Impianto di frantumazione mobile di rifiuti a servizio delle attività di demolizione degli stabilimenti 'PIEMME - Torre delle Oche' localizzato nei comuni di Maranello e Fiorano Modenese", proposto dalla Società CILSEA Soc. Coop.rl.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

  • di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE SAC di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/47320 del 27/3/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/255409 del 30/3/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
  • di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 4/2018, il progetto denominato “impianto di frantumazione mobile di rifiuti a servizio delle attività di demolizione degli stabilimenti “Piemme - Torre delle Oche” nei comuni di Maranello e Fiorano Modenese”, presentato da Cilsea Soc.Coop.R.L., dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1.al fine di prevenire l’eventuale dispersione accidentale di fibre d’amianto in atmosfera e la potenziale generazione di rifiuti pericolosi per la presenza di M.C.A. nel materiale da macinare, contestualmente alla comunicazione relativa l’avvio della campagna di macinazione, si dovranno fornire indicazioni in merito alle modalità di demolizione delle strutture e della verifica della presenza di amianto. Così come suggerito dalle linee guida SNPA n.89/16 “Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” è buona pratica attuare una “demolizione selettiva” delle strutture e aver verificato con scrupolo l’assenza di amianto e di prodotti a base di amianto (o altre sostanze pericolose) nelle parti oggetto dei lavori (come ad esempio: coperture, tubazioni e vasche, pareti, controsoffittature, pavimenti in linoleum o piastrelle di materiale vinilico, ecc.) Le informazioni di cui sopra potranno essere rese anche mediante apposita attestazione di cui all’art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, c.d. “atto notorio”);

2. sui rifiuti da avviare al recupero dovrà essere effettuata un’attenta verifica merceologica visiva finalizzata ad escludere la presenza di frazioni merceologiche non compatibili con il successivo recupero, ovvero che i rifiuti in lavorazione siano “privi di amianto”, la cui assenza dovrà essere analiticamente attestata utilizzando un metodo con adeguato limite di rilevabilità (MOLP o SEM, metodi previsti dal DM 6/9/94), come da indicazioni della Direzione Arpae PGDG/16929 del 29/11/2018 aventi per oggetto: “Indicazioni relative alla gestione/recupero di rifiuti contaminati da amianto derivanti da operazioni di demolizione” (presente in allegato). In relazione alla numerosità dei campioni, si può fare riferimento alla Linea Guida: nel caso di demolizione selettiva un campione ogni 3000 mc per rifiuto prodotto da fabbricati civili e ogni 1500 mc per rifiuti prodotti da fabbricati industriali. Nel caso di demolizione non selettiva ogni 500 mc per fabbricati industriali e ogni 1000 mc per fabbricati civili;

3. i prodotti di frantumazione MPS dovranno essere stoccati in cumuli, omogenei per frazione granulometrica (o per composizione merceologica), affinché si possa procedere alla caratterizzazione per la verifica dei seguenti requisiti:

- Conformità alle specifiche merceologiche e prestazionali con particolare riferimento alla Circolare Interministeriale del 15/7/2005 n. 5205 – Allegato C;

- Conformità ai requisiti del test di cessione di cui all’allegato 3 al DM 5/2/1998;

In relazione alla numerosità dei campioni, si può fare riferimento alla Circolare n. 5205, che fissa un campione ogni 3000 mc;

la verifica dell’ottemperanza delle suddette prescrizioni compete ad ARPAE.

  • di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE di Modena per la verifica delle diverse prescrizioni;
  • di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
  • di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE, ai Comuni di Maranello e Fiorano Modenese, all’A.U.S.L. Modena, alla Provincia di Modena;
  • di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
  • di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
  • di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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