n.230 del 07.11.2012 periodico (Parte Seconda)

Disciplina organizzativa per lo svolgimento, presso l'IBACN, delle attività di informazione e di comunicazione nel rispetto di quanto previsto dalla L. 150/2000

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'IBACN

(omissis)

delibera:

1. di adottare e sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, in esecuzione del punto n. 3 del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 772/2012, la regolamentazione delle attività giornalistiche presso l’IBACN contenuta nell’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la regolamentazione di cui al punto n. 1 sarà efficace a far data dall’esecutività della delibera di Giunta regionale di approvazione di cui al punto n. 1;

3. di dare atto che dall’adozione della presente regolamentazione non derivano oneri a carico dell’IBACN, in quanto tutte le spese inerenti al personale regionale assegnato all’Istituto sono a carico della Regione stessa;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Disciplina organizzativa per lo svolgimento delle attività di informazione e di comunicazione presso l’IBACN

Art. 1

Attività di informazione

Le funzioni di promozione istituzionale relative ai compiti affidati all’IBACN dal legislatore, nonché le funzioni di supporto informativo agli organi di vertice dell’Istituto, rivolto al sistema regionale dei media attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici vengono esercitate dal personale assegnato all’Area “Informazione e rapporti con i mass media”, alle dipendenze del Direttore dell’Istituto.

La precitata Area svolge per l’IBACN, a tutti gli effetti di legge, le funzioni di ufficio stampa.

Il personale regionale, con funzioni non meramente amministrative, assegnato alla precitata Area, dovrà essere iscritto all'Ordine dei giornalisti. Al precitato personale dovranno essere applicati lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CNLG). Tale personale svolgerà le proprie funzioni, nel rispetto, in particolare, delle norme vigenti in tema di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche.

Art. 2

Indirizzi e responsabilità

Le attività dell’Area “Informazione e rapporti con i mass media” sono svolte presso l’IBACN in attuazione degli indirizzi politico-editoriali stabiliti e delle direttive impartite dal Presidente dell’Istituto, nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 150 del 2000, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.

Il Presidente dell’Istituto, per individuare la linea politico-editoriale, deve coordinarsi con la Presidenza della Giunta regionale.

Spettano, per la medesima Area, al Direttore dell’Istituto le attività seguenti:

a) la programmazione annuale delle attività di cui al comma primo, il monitoraggio annuale e la responsabilità dei risultati delle stesse;

b) la predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da presentare al Presidente e al Consiglio Direttivo per la necessaria approvazione;

c) il coordinamento funzionale e l’organizzazione del lavoro dell’Area;

d) la gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato all’Area (in particolare: autorizzazione assenze, valutazione del personale, irrogazione delle sanzioni disciplinari, per quanto di competenza).

Il Direttore dell’Istituto, per l’esercizio delle funzioni individuate al precedente paragrafo, lettere a), b) e c), deve coordinarsi con il Direttore dell’”Agenzia di informazione e comunicazione” del Gabinetto della Giunta regionale, che potrà dare indicazioni tecnico-professionali di lavoro.

Per quanto riguarda l’esercizio della funzione di cui al punto d), il Direttore dell’Istituto si coordina con il Direttore dell’Agenzia al limitato fine di assicurare omogeneità di trattamento giuridico-economico a tutto il personale regionale giornalista, per quanto compatibile con i diversi contesti organizzativi di assegnazione.

Compete ad un giornalista attuare le disposizioni del Direttore dell'Istituto coordinando, in funzione di raccordo, il lavoro dei giornalisti componenti la redazione.

Art. 3

Assegnazione del personale

L’individuazione del personale da assegnare all’Area “Informazione e rapporti con i mass media”, con verifica del possesso del requisito di legge di iscrizione all’Albo tenuto dall’Ordine dei giornalisti, è effettuata dal Direttore dell’Istituto, che invia richiesta scritta nominativa alla Direzione generale centrale a “Organizzazione, Personale, sistemi informativi e telematica”, per la trasformazione dei relativi rapporti di lavoro.

Il dirigente competente, nell’ambito della direzione generale di cui sopra, effettua il nuovo inquadramento secondo l’ordinamento professionale giornalistico, nel rispetto delle tabelle di equiparazione approvate con delibera della Giunta regionale n. 772/2012, e procede alla sottoscrizione dei nuovi contratti individuali di lavoro giornalistico, secondo lo schema allegato alla delibera di Giunta n. 772/2012, più volte citata.

I posti corrispondenti alla posizione giuridica ricoperta al momento del passaggio al CNLG dai dipendenti con contratto a tempo indeterminato del CCNL “Regioni e Autonomie locali”, restano indisponibili nella dotazione organica della Giunta.

Il Direttore dell’IBACN, pervenuta formale comunicazione dalla direzione generale centrale di cui sopra della avvenuta sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro giornalistico, provvede alla assegnazione del personale interessato all’Area “Informazione e rapporti con i mass media”. 

Art. 4

Stato giuridico e trattamento economico del personale con contratto di lavoro giornalistico

Al personale regionale assegnato all’Area “Informazione e rapporti con i mass media”, che ha sottoscritto contratti individuali di lavoro giornalistico a seguito del percorso delineato all’art. 3, si applicano lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal CNLG secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 772 del 2012, con particolare riferimento alla sezione terza dell’Allegato, nel rispetto dell’inquadramento professionale a ciascuno spettante.

Si precisa che:

a) l’esercizio delle funzioni di gestione del rapporto di lavoro demandate, nella delibera n. 772/2012, al Direttore dell’”Agenzia di Informazione e comunicazione” spettano al Direttore dell’Istituto, secondo quanto indicato all’art. 2 del presente atto;

b) ai giornalisti assegnati all’Area “Informazione e rapporti con i mass media” dell’IBACN si applica quanto previsto nella sezione 4 dell’Allegato alla delibera n. 772/2012 e in particolare:

- a tutela dei loro diritti morali e materiali,anche ai fini della contrattazione integrativa, saranno tutelati dal Comitato di redazione istituito presso l’”Agenzia di Informazione e comunicazione” (Art. 17 dell’Allegato);

- per gli aspetti della salute e della sicurezza saranno rappresentati dal “Rappresentante della sicurezza” individuato dai soggetti e secondo le modalità di cui all’art. 20 del medesimo Allegato.

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