n.330 del 24.11.2021 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per la regolarizzazione di lavori eseguiti in un fabbricato sito in comune di Guastalla (RE) e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Parma - Suzzara

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, in via straordinaria considerate le particolari circostanze locali, la richiesta di regolarizzazione di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione riguardanti la realizzazione di tettoie nel fabbricato sito in comune di Guastalla (Re) richiesto dal soggetto 1, come indicato e identificato nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto,in qualità di avente diritto, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con posta elettronica certificata Prot. 0764358.E del 26/8/2021 e Prot. 0932342.E del 6/10/2021, depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporti Pubblici e Mobilità Sostenibile della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:

- Relazione_tecnica_dell'intervento,

- planimetria_generale_dell'intervento,

- Tav.01_AGG-Integrazione_rilievo_rispetto_ferroviario,

- Tav.02_-_Piante_stato_di_fatto_e_piante_di_progetto,

- Tav.03_-_Prospetti_stato_di_fatto_e_progetto,

3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi ;

4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

a) a ridosso del piede del rilevato ferroviario è presente una recinzione che non rispecchia quanto prescritto dall’art. 52 del D.P.R. 753/80 che recita:

“lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.”

Pertanto, la proprietà dovrà provvedere ad indietreggiare la recinzione ad una distanza dal bordo interno della più vicina rotaia di m 6,00 oppure eliminare totalmente la recinzione presente;

b) qualsiasi tipologia di alberature e/o piantumazioni attuali e future non conformi al disposto dell’art. 52 del D.P.R. 753/80 vanno tassativamente eliminate;

c) a fine lavori dell’opera oggetto della presente autorizzazione, la proprietà dovrà trasmettere a F.E.R. S.r.l. quale gestore dell’infrastruttura, la dichiarazione firmata dal tecnico progettista attestante la conformità dell’intervento rispetto al progetto autorizzato con il presente atto e l’ottemperanza delle sopraindicate prescrizioni;

5. di stabilire inoltre quanto segue;

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

“È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
  • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
  • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7. dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi previste dall’articolo 7 bis del D.lgs. 33/2013 in esecuzione del piano regionale di prevenzione della corruzione;

8. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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