n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Accordo per la Qualità dell'Aria 2008-2009. Liquidazione dei fondi del 3° periodo dell'iniziativa a n. 5 Comuni beneficiari per la trasformazione dei veicoli privati da benzina a metano o gpl
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base dei criteri e delle modalità indicati dalla sopracitata Deliberazione di Giunta regionale n.1657/2009, le risorse previste per il terzo periodo dell’iniziativa all’art.5, comma 2 del VII Accordo per la Qualità dell’Aria da destinare esclusivamente per la trasformazione a gas metano o a GPL dei veicoli privati, a n. 5 Comuni che hanno già provveduto a trasmettere al Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale l’atto comunale che definisce tempi e modalità per l’erogazione dei contributi stessi, così come riportati nell’elenco sottostante per un importo totale pari a Euro 100.204,00:
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Elenco dei Comuni assegnaari |
Importo in Euro |
1. |
Castelmaggiore |
30.334,00 |
2. |
Cavriago |
17.111,00 |
3. |
Gambettola |
18.227,00 |
4. |
Granarolo dell’Emilia |
17.816,00 |
5. |
Savignano sul Panaro |
16.716,00 |
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TOTALE |
100.204,00 |
b) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 100.204,00 è registrata al n. 3681 di impegno sul capitolo 43354 “Interventi per l’attuazione del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: trasferimento agli enti locali per la trasformazione di veicoli a gas metano e gpl e ulteriori interventi per il miglioramento della Qualità dell’Aria (artt. 70,74, 81 e 84 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99 e 100, L.R. 21 aprile 1999, n.3) - Mezzi statali” di cui all’UPB 1.4.3.3.16011 del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 che è dotato della necessaria disponibilità;
c) di ribadire gli impegni per i Comuni assegnatari in ordine ai criteri e alle modalità, secondo quanto riportato ai punti del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 1657 del 2009;
d) di dare atto, inoltre, che si provvederà sulla base del presente atto a norma dell’art. 51 della LR 15 novembre 2001 n. 40, alla emissione della richiesta dei relativi titoli di pagamento;
e) di restituire alla Regione Emilia-Romagna gli importi concessi, impegnati e liquidati ai singoli Comuni assegnatari, nel caso in cui i Comuni stessi non documentino di avere liquidato tali risorse entro il 31 dicembre 2011;
f) di stabilire che gli eventuali importi di cui al precedente punto e) siano incassati sul capitolo del bilancio regionale parte entrate che verrà opportunamente individuato;
g) di pubblicare la presente determina per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.