n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Accordo per la Qualità dell'Aria 2008-2009. Liquidazione dei fondi del 3° periodo dell'iniziativa a n. 5 Comuni beneficiari per la trasformazione dei veicoli privati da benzina a metano o gpl

IL RESPONSABILE

(omissis)

 determina: 

a) di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa e sulla base dei criteri e delle modalità indicati dalla sopracitata Deliberazione di Giunta regionale n.1657/2009, le risorse previste per il terzo periodo dell’iniziativa all’art.5, comma 2 del VII Accordo per la Qualità dell’Aria da destinare esclusivamente per la tras­formazione a gas metano o a GPL dei veicoli privati, a n. 5 Comuni che hanno già provveduto a trasmettere al Servizio Mobilità Urbana e Trasporto Locale l’atto comunale che definisce tempi e modalità per l’erogazione dei contributi stessi, così come riportati nell’elenco sottostante per un importo totale pari a Euro 100.204,00:

 

Elenco dei Comuni assegnaari

Importo in Euro

1. 

Castelmaggiore

30.334,00

2.

Cavriago

17.111,00

3. 

Gambettola

18.227,00

4. 

Granarolo dell’Emilia

17.816,00

5. 

Savignano sul Panaro

16.716,00

 

TOTALE

100.204,00

b) di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 100.204,00 è registrata al n. 3681 di impegno sul capitolo 43354 “Interventi per l’attuazione del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile: trasferimento agli enti locali per la trasformazione di veicoli a gas metano e gpl e ulteriori interventi per il miglioramento della Qualità dell’Aria (artt. 70,74, 81 e 84 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99 e 100, L.R. 21 aprile 1999, n.3) - Mezzi statali” di cui all’UPB 1.4.3.3.16011 del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 che è dotato della necessaria disponibilità;

c) di ribadire gli impegni per i Comuni assegnatari in ordine ai criteri e alle modalità, secondo quanto riportato ai punti del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 1657 del 2009;

d) di dare atto, inoltre, che si provvederà sulla base del presente atto a norma dell’art. 51 della LR 15 novembre 2001 n. 40, alla emissione della richiesta dei relativi titoli di pagamento;

e) di restituire alla Regione Emilia-Romagna gli importi concessi, impegnati e liquidati ai singoli Comuni assegnatari, nel caso in cui i Comuni stessi non documentino di avere liquidato tali risorse entro il 31 dicembre 2011;

f) di stabilire che gli eventuali importi di cui al precedente punto e) siano incassati sul capitolo del bilancio regionale parte entrate che verrà opportunamente individuato;

g) di pubblicare la presente determina per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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