n.47 del 26.02.2025 periodico (Parte Seconda)

Espressione del parere di conformità di cui alla deliberazione n. 980/2008 relativamente al Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria ittica e venatoria della Provincia di Ferrara

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’articolo 27, il quale dispone:

  • al comma 1, lettere a) e b), che la vigilanza venatoria è affidata agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni aventi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

  • al comma 7, che le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 163 che, al comma 3, lett. a), prevede il trasferimento alle Province di molteplici funzioni e compiti amministrativi, tra i quali “il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- la Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23, recante "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, recante, tra l’altro, modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994 in attuazione della Legge Regionale n. 13/2015 e della Legge n. 157/1992, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;

Richiamate in particolare le seguenti disposizioni della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 58, secondo cui le funzioni di vigilanza venatoria sono esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna che si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’art. 27 della Legge n. 157/1992. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 112/1998 le Province e la Città Metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 157/1992. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell’art. 6, comma 1 della Legge Regionale n. 23/1989, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 59, comma 3 bis della predetta Legge Regionale n. 8/1994;

- l’art. 59, il quale dispone:

  • al comma 2, che la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna coordina l’attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali, al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;

  • ai commi 3 e 3 bis, che la Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie al fine di uniformarne l’espletamento dei relativi compiti e che, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta direttiva, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 157/1992;

Considerato che l’art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 23/1989 prevede che le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dalle Province e di apposite convenzioni e l’art. 3 della medesima legge individua i compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie che collaborano con enti e organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di esercizio della caccia e della pesca, stabilendo che nello svolgimento di tali compiti le stesse operano secondo le direttive emanate dai suddetti enti e organismi;

Viste inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 980 del 30 giugno 2008, recante “Direttiva alle Amministrazioni Provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/94 come modificati dalla L.R. n. 16/07", ed in particolare:

  • il punto 2, il quale stabilisce che le Province provvedono all’adozione di un apposito “Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria”, conformemente alle indicazioni contenute nella presente direttiva e nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell’art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994;

  • il punto 5, che individua i contenuti del predetto Regolamento provinciale, meglio precisati nelle lettere dalla a) alla l);

  • il punto 8, secondo cui le Province predispongono - con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato apposite convenzioni per l’effettuazione della vigilanza venatoria alle condizioni previste dal regolamento - un Piano annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria;

  • il punto 12, a norma del quale le Province sono tenute ad adottare il Regolamento, o ad adeguare quello già vigente, previo parere di conformità della Regione;

  • n. 1848 del 30 ottobre 2023 “Servizio volontario di vigilanza ecologica svolto dalle guardie ecologiche volontarie (L.R. 3 luglio 1989, n.23) - Direttiva regionale in merito alla disciplina del servizio di volontariato di vigilanza ecologica (L.R. N. 23/1989)” che disciplina il servizio di volontariato di vigilanza ecologica, i requisiti operativi dei Raggruppamenti provinciali, la programmazione delle attività da attuarsi sul territorio regionale anche con riguardo al potere di accertamento in materia di pesca e di attività faunistico-venatoria;

Preso atto che la Provincia di Ferrara, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 30/12561 del 24 marzo 2010, aveva adottato il “Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie” attualmente in vigore, rispetto al quale la Regione aveva espresso parere di conformità con deliberazione di Giunta regionale n. 110 del 1° febbraio 2010;

Considerato che la Provincia di Ferrara, con nota registrata agli atti con Prot. 0063670.E del 22 gennaio 2025, ha trasmesso alla Regione la proposta di un nuovo “Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie”, al fine di ottenere l’espressione del dovuto parere di conformità ai sensi della citata deliberazione n. 980/2008;

Verificata, sulla base dell’analisi tecnico-amministrativa compiuta dal competente Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, la conformità della citata proposta di Regolamento della Provincia di Ferrara alle linee di indirizzo espresse dalla direttiva per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie approvata con la già più volte citata deliberazione n. 980/2008;

Ritenuto pertanto, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati che hanno determinato l’esigenza di dotarsi di uno strumento più coerente con il nuovo contesto legislativo, di poter esprimere, relativamente alla proposta aggiornata di “Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie” della Provincia di Ferrara, parere di conformità alle linee d’indirizzo contenute nella deliberazione n. 980/2008;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della - disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successivi aggiornamenti;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

  • n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

  • n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

  • n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera
  1. di esprimere, relativamente alla proposta di “Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie” della Provincia di Ferrara, nella formulazione acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con nota Prot. 0063670.E del 22 gennaio 2025, parere di conformità alle linee d’indirizzo contenute nella deliberazione n. 980/2008;

  2. di stabilire che la Provincia di Ferrara dovrà provvedere alla trasmissione del Regolamento al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura per il coordinamento delle guardie volontarie, una volta approvato dal Consiglio provinciale;

  3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

  4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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