n.256 del 22.07.2020 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio privato San Camillo di Bologna - Accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 18456 del 22/12/2015
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
Vista la propria determinazione n. 18456 del 22.12.2015 con cui è stato concesso, da ultimo, l'accreditamento istituzionale al Poliambulatorio privato San Camillo, sito in Via Marconi 47, Bologna;
Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;
Vista la domanda di rinnovo con variazioni dell’accreditamento pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 2/5/2018, e successive integrazioni del 18/7/2018 e del 3/5/2019, ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Fondazione Opera San Camillo, con sede legale in Milano, per lo stesso Poliambulatorio, comprensiva di richiesta di ampliamento per prestazioni di RM, nell’ambito della Diagnostica per immagini già accreditata;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Vista la relazione motivata documentale in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura per ampliamento attività di RM, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale e trasmessa con nota prot. NP/2019/34679 del 16/12/2019;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante l’attività di RM, nell’ambito della Diagnostica per immagini già accreditata, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili all’attività richiesta in ampliamento, è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento dell’attività di cui trattasi:
- con riserva, da parte dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare una visita di verifica sul campo, per la conferma del possesso dei requisiti specifici relativi all’attività radiologica e a completamento del procedimento, in relazione al mandato già trasmesso del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione (NP/2019/3658 del 1/2/2019), per il rinnovo con variazioni dell’accreditamento della stessa struttura;
- con la seguente prescrizione, da ottemperarsi entro i tempi di effettuazione della verifica sul campo: la struttura deve definire modalità atte ad assicurarsi che il medico refertante sia consapevole di eventuali correzioni avvenute prima di completare la relativa refertazione (cfr. requisito 14636);
Valutato quindi di poter procedere nell’immediato, alla luce delle verifiche effettuate, all’ampliamento dell’accreditamento del Poliambulatorio privato San Camillo, sito in Via Marconi 47, Bologna, per la sola attività di RM, con le prescrizioni più sopra riportate, riservandosi di procedere, in un secondo momento e a seguito di successive verifiche, al rinnovo con variazioni dell’accreditamento del Poliambulatorio;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 122/2019;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato San Camillo, sito in Via Marconi n.47 - Bologna, già accreditato, da ultimo, con proprio atto n. 18456 del 22/12/2015, l’ampliamento dell’accreditamento per:
- Attività di RM, nell’ambito dell’attività di Diagnostica per immagini già accreditata;
con la seguente prescrizione, da ottemperarsi entro i tempi di effettuazione della verifica sul campo: la struttura deve definire modalità atte ad assicurarsi che il medico refertante sia consapevole di eventuali correzioni avvenute prima di completare la relativa refertazione (cfr. requisito 14636);
2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto nell’ambito delle verifiche complessive della struttura ai fini del rinnovo con variazioni dell’accreditamento, a cui si provvederà con successivo atto;
3. di dare atto che l’ampliamento dell’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto inoltre che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni, meglio specificate negli atti citati):
- Allergologia;
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Dermatologia;
- Dietologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Gastroenterologia;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Medicina generale (Medicina interna);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Ostetricia e ginecologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Reumatologia;
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a radiologia convenzionale, RM ed ecografia;
- Attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione, limitatamente alla riabilitazione individuale, in quanto la struttura non possiede una palestra;
- Punto prelievi;
ha validità fino alla prossima determinazione di rinnovo e variazioni dell’accreditamento, vista la nota PG/2019/515641 del 26/7/2018 del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
8. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, che mantiene i suoi effetti ai sensi del comma 4 dell’art. 23 della l.r. n. 22/2019, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna