n.75 del 02.04.2015 (Parte Prima)

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna".

IL PRESIDENTE

Visti:

- l’art. 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

- l’art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell’art. 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l’art. 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”;

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e in particolare:

- l’art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione;

- l’art. 12, comma 3 ai sensi del quale il suddetto decreto “contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre”; pertanto la data di convocazione deve essere scelta in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2015;

- l’art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda “tutti gli elettori dei Comuni interessati”;

- l’art. 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che “Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197”;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 21 comma 4 dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24/1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato art. 11 commi 2 lett. a) e 2 bis, della l.r. n. 24/1996, gli aventi diritto al voto sono gli “elettori dei Comuni”, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

Visti altresì:

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- il progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna”, - oggetto n. 115;

- la nota del Presidente dell’Assemblea legislativa, prot. AL/2015/0013364 del 26/03/2015, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 8 del 25 marzo 2015 che ha disposto di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna:

1) “Volete voi che i Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Acque Alte;

b) Alto Reno Terme;

c) Granaglione Porretta Terme”;

Ritenuto di indire la consultazione referendaria per il giorno 11 ottobre 2015;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

decreta

1) è indetto per il giorno di domenica 11 ottobre 2015 il referendum consultivo relativo al progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna”, - oggetto n. 115;

2) sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme, nella Città metropolitana di Bologna, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali;

3) i quesiti referendari sono così formulati:

1) “Volete voi che i Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Acque Alte;

b) Alto Reno Terme;

c) Granaglione Porretta Terme”;

4) le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 10 ottobre 2015 e riprendono alle ore 7 di domenica 11 ottobre 2015;

- le operazioni di voto hanno inizio subito dopo il compimento delle predette operazioni di domenica 11 ottobre 2015 e terminano alle ore 23 dello stesso giorno, ai sensi degli artt. 37, comma 1 e 28, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1999;

- le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e avvengono secondo le modalità previste dalla disciplina statale in materia di referendum;

- se le operazioni non saranno terminate entro le ore 14 di lunedì 12 ottobre 2015, il Presidente della Sezione invierà gli atti all’Ufficio centrale per il referendum di cui all’art. 12, comma 6 della legge regionale n. 24 del 1996, in conformità alla previsione di cui all’art. 29, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1999;

5) i Sindaci dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto;

6) il presente decreto è notificato al Prefetto ed al Presidente della Corte d’appello di Bologna e al Presidente del Tribunale di Bologna; è inoltre comunicato ai Sindaci dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme ed al Presidente della competente Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge regionale n. 34 del 1999 che rinvia all’art. 21, comma 4 della medesima legge regionale n. 34 del 1999;

7) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico.

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