n.177 del 12.09.2012 periodico (Parte Seconda)
Indirizzi per l'elaborazione del Piano regionale di gestione di rifiuti di cui all'art. 199 del DLgs 152/06
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e sull’uso del territorio”;
- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”.
- la Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;
Considerato che:
- in coerenza con la disciplina comunitaria, l’art. 199 del DLgs n. 152/2006 demanda alle Regioni la competenza a predisporre ed adottare Piani regionali di gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi e delle finalità ivi indicate;
- l’art. 13, comma 6 della L.R. n. 23/2011 dispone che il Piano d’ambito dei rifiuti costituisce attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 del DLgs n. 152/2006 e ne recepisce i criteri e gli indirizzi;
- gli indirizzi programmatici del governo regionale per il periodo 2010-2015 delineano per il sistema emiliano-romagnolo la necessità di dotarsi di un Piano regionale per la gestione dei rifiuti;
- per l’approvazione del Piano regionale si applicano le disposizioni procedurali della L.R. n. 20/2000 e le disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del DLgs n. 152/2006;
- nelle more dell’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, trovano applicazione le disposizioni dei vigenti Piani provinciali di cui alla precedente disciplina regionale e specificamente dell’art. 128 della L.R. n. 3/99;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi della Legge regionale n. 20/2000, definisce previsioni articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni che si applicano ai piani sotto ordinati;
- il comma 8 dell’art. 199 del DLgs n. 152/2006 prevede che il Piano regionale di gestione dei rifiuti sia approvato entro il 12 dicembre 2013;
Considerato, quindi, che si rende necessario dare avvio al percorso teso all’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti indicando i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le competenti strutture tecniche procedano alla redazione del Documento preliminare;
Considerato altresì che:
- per assicurare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo e ottimizzazione ambientale e gestionale del sistema, nonché fornire le indicazioni alla pianificazione e programmazione sotto ordinata, il Piano regionale di gestione dei rifiuti si attua anche mediante piani stralcio;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti avrà un orizzonte temporale strategico di riferimento pari a 12 anni e sarà aggiornato ogni 6 anni su specifici argomenti quali, a titolo di esempio, il programma di prevenzione e i Piani per la bonifica delle aree inquinate e/o per ambiti territoriali infraregionali;
Ritenuto, a tal fine:
- di fornire, in allegato al presente provvedimento, i criteri e gli indirizzi per l’elaborazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti contenente anche un primo quadro conoscitivo;
- che, sulla base dei criteri ed indirizzi e primo quadro conoscitivo contenuto nel documento allegato, le competenti strutture tecniche della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa procedano alla redazione del Documento preliminare;
- che, ai fini dell’elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare potranno essere consultate informalmente le Autorità con competenze in materia ambientale;
- opportuno costituire, per l’elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare, una Direzione tecnica, una Segreteria tecnica e uno o più Gruppi di lavoro da formalizzarsi con successivo atto del Direttore della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa;
- che, prima di procedere all’approvazione del Documento preliminare saranno consultate le Direzioni generali regionali interessate;
- opportuno avviare un processo partecipativo ai sensi della L.R. n. 3/2010, che coinvolga i cittadini per quegli aspetti delle politiche di gestione dei rifiuti che li interessano più da vicino;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Riqualificazione urbana;
A voti unanimi e palesi;
delibera:
- di approvare il documento “Indirizzi per l’elaborazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR)” contenente anche un primo quadro conoscitivo, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
- che, sulla base dei criteri ed indirizzi riportati nel documento allegato, le competenti strutture tecniche della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa procedano alla redazione dei documenti di Piano secondo i contenuti previsti dall’art. 199 del DLgs 152/2006;
- che, ai fini dell’elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare potranno essere consultate informalmente le Autorità con competenze in materia ambientale;
- di costituire, per l’elaborazione del Documento preliminare e del Rapporto ambientale preliminare, una Direzione tecnica, una Segreteria tecnica e uno o più Gruppi di lavoro da formalizzarsi con successivo atto del Direttore della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa;
- che prima di procedere all’approvazione del Documento preliminare saranno consultate le Direzioni generali regionali interessate;
- che, nelle more dell’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, trovano applicazione le disposizioni dei vigenti Piani provinciali di cui all’art. 128 della L.R. n. 3/99;
- di avviare un processo partecipativo ai sensi della L.R. n. 3/2010, da sviluppare contestualmente all’elaborazione del documento preliminare, e che si concluda con “un documento di proposta partecipata”;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.