n.73 del 17.03.2021 periodico (Parte Seconda)
L.R. 28/99 - Aggiornamento a febbraio 2021 dell'elenco dei concessionari marchio regionale Qualità Controllata
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
sostituito in applicazione dell’art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Valtiero Mazzotti
Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, recante "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e 51/95";
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale
- n. 640 in data 1° marzo 2000 recante "L.R. 28/1999 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni", come modificata con deliberazione della stessa Giunta n. 840 del 22 maggio 2001 e n. 1692 del 30 luglio 2004;
- n. 1002 del 20 luglio 2015 “L.R. n. 28/99 - modifica alla lettera E punto 8. del dispositivo della deliberazione n.640/2000, già sostituito con deliberazione n. 1692/2004”;
Richiamate inoltre le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n. 3827 del 7/5/2002 contenente le istruzioni per la redazione della relazione da presentare da parte dei soggetti concessionari dell'uso del marchio regionale “Qualità Controllata”;
- n. 21975 del 4/12/2020 con la quale è stato aggiornato l’elenco dei concessionari del marchio regionale “Qualità Controllata” dell’anno 2020;
Dato atto che per il concessionario Capa Cologna s.c.a., posizionato al n. 70 dell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della citata determinazione n. 21975/2020, sono stati erroneamente indicati prodotti diversi da quelli per i quali si è concesso l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99";
Dato atto altresì che è pervenuta la disdetta ad utilizzare il marchio collettivo regionale da parte del concessionario Forno Cav. Alinovi Guido s.r.l. con comunicazione Prot. 12/02/2021. 0122701.E;
Ritenuto di provvedere con il presente atto:
- alla rettifica dei prodotti per i quali è concesso l’uso del marchio regionale “Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99" riconosciuti a Capa Cologna s.c.a. con sede in frazione Cologna Via Fossa Lavezzola, 83 44030 Berra (FE) - posizione 70 - per le seguenti erbacee: frumento duro, frumento tenero, riso;
- alla sostituzione integrale dell’allegato 1 della determinazione n. 21975/2020 con il corretto allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- alla decadenza del concessionario Forno Cav. Alinovi Guido s.r.l. dall’uso del marchio regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99";
Richiamati:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”,
Vista la L.R.26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 di indirizzo in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali, e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 con la quale, in attuazione delle citate deliberazioni 270/2016 e 622/2016, sono stati approvati gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie Istituto, e sono stati nominati i Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
Richiamata la determinazione n. 3191 del 9 marzo 2018 inerente all’individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito del Servizio ed in particolare l’assegnazione della responsabilità del procedimento “autorizzazione uso marchio QC e gestione non conformità”;
Vista la presente proposta di determinazione, formulata ex art. 6 della L. 241/1990 s.m.i., presentata dal responsabile del procedimento Ventura Alberto alla luce degli esiti istruttori;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Atteso che il sottoscritto, ai sensi della citata deliberazione di Giunta n. 2416/2008 “Parte Generale”, Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59, svolge attualmente le funzioni di Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità, Internazionalizzazione del sistema agro-alimentare, temporaneamente privo di titolare;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
- di rettificare l’allegato 1 della determinazione n. 21975/2020 limitatamente alla posizione 70: Capa Cologna s.c.a. con sede in frazione Cologna Via Fossa Lavezzola n.83 - 44030 Berra (FE) dando atto che i prodotti per i quali è concesso l’uso del marchio regionale “Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99" sono le seguenti erbacee: frumento duro, frumento tenero, riso;
- di sostituire integralmente l’allegato 1 della determinazione n. 21975/2020 con il corretto allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di far decadere dall’uso del marchio regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", il soggetto indicato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto altresì che le concessioni d'uso del marchio collettivo regionale avranno validità fino alla disdetta da parte del concessionario, ovvero alla comminazione della sanzione di decadenza di cui all'art. 7, comma 3, della L.R. 28/99;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 111/2021.
Il Direttore Generale
Valtiero Mazzotti