n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Quote latte. Assegnazione delle quote latte attribuite alla Regione Emilia-Romagna per la campagna lattiera 2012/2013, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1409/2004 e n. 134/2010. Modifiche alle graduatorie approvate con determinazione n. 466 del 21 gennaio 2005

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in Legge 30 maggio 2003, n. 119, recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- il Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante: “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003 recante: “Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 12 luglio 2004 avente per oggetto: “Definizione dei criteri per l’attribuzione delle quote latte assegnate alla Regione Emilia-Romagna. Applicazione art. 3 e art. 10 comma 22 della Legge 30 maggio 2003, n. 119”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 1° febbraio 2010 avente per oggetto: “Deliberazione della Giunta regionale n. 1409/2001. Modifica dei criteri per lo scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione delle quote latte derivanti dalla riserva nazionale”;

- la propria determinazione n. 466 del 21 gennaio 2005 che approva le graduatorie e assegna le quote disponibili per la campagna lattiera 2005/2006;

- le proprie determinazioni 1641/05, 1262/06, 1603/07, 2641/07, 1313/08, 1553/09, 1353/10 e 1114/11, che apportano modifiche alle graduatorie e assegnano le quote disponibili dalla campagna lattiera 2005/2006 alla campagna lattiera 2011/2012;

Preso atto che la citata deliberazione della Giunta regionale 134/10 stabilisce:

- di escludere dalle graduatorie le aziende che hanno ricevuto un’assegnazione ex Legge 33/2009 maggiore o uguale al quantitativo già previsto nella graduatoria stessa;

- di ricalcolare i quantitativi da attribuire alle aziende che hanno ricevuto un’assegnazione ex Legge 33/2009 inferiore al quantitativo già previsto nella graduatoria regionale, diminuendoli dei quantitativi già assegnati.

Considerato che il punto 3 dell’allegato 1 alla citata deliberazione della Giunta regionale 1409/04 stabilisce i vincoli e le prescrizioni per il mantenimento della posizione in graduatoria, e precisamente:

1) non subire riduzioni di quota a causa di ridotta produzione (DM 30 luglio 2003, art. 4);

2) non vendere, affittare o comunque cedere le quote di cui il produttore è titolare, fatto salvo gli affitti di sola quota in corso di campagna;

3) versare effettivamente il prelievo supplementare, qualora dovuto;

Rilevato che le Province, nell’ambito delle attività istruttorie:

- hanno riscontrato che n. 18 aziende inserite nelle graduatorie hanno ceduto tutta o parte della propria quota, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- hanno segnalato n. 13 cambi di titolarità e di matricola Agea, pur conservando le aziende i requisiti per la permanenza nelle rispettive graduatorie, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che Agea, con nota inviata tramite posta elettronica acquisita agli atti del Servizio con prot. n. 238559 del 3 ottobre 2011, ha trasmesso le risultanze della ripartizione delle diverse riserve nazionali, e che i quantitativi disponibili per la campagna lattiera 2012/2013 ammontano a:

- quota consegne pianura = kg. 1.418.432;

- quota consegne zona svantaggiata = kg. 45.913;

- quota consegne montagna = kg. 1.145.710;

- quota vendite dirette pianura = kg. 557.831;

- quota vendite dirette zona svantaggiata = kg. 0;

- quota vendite dirette montagna = kg. 22.607;

Considerato che a seguito di accertamenti la quota consegne pianura disponibile risulta pari a kg. 1.217.887 anziché a kg. 1.418.432;

Considerato altresì che le assegnazioni effettuate per la campagna 2011/2012 hanno consentito lo scorrimento delle graduatorie fino alle seguenti posizioni:

a) graduatoria consegne pianura = n. A404 compresa;

b) graduatoria consegne zona svantaggiata = n. B7 compresa;

c) graduatoria consegne montagna = n. C442 compresa;

d) graduatoria vendite dirette pianura = n. D13 compresa;

e) graduatoria vendite dirette svantaggiata = n. 0;

f) graduatoria vendite dirette montagna = n. F1 compresa;

Preso atto che l’assegnazione dei quantitativi per la campagna 2011/2012 ha determinato l’esaurimento della graduatoria “d) vendite dirette pianura”;

Considerato pertanto opportuno assegnare i quantitativi disponibili di quota vendite dirette pianura, per la campagna 2012/2013, ai produttori presenti nelle graduatorie “e) vendite dirette svantaggiata” e “f) vendite dirette montagna”;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- a pronunciare la decadenza dalle graduatorie e la conseguente esclusione dalle stesse delle aziende segnalate dalle Province, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- a recepire le modifiche di denominazione e/o di matricola segnalate dalle Province, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ad assegnare le quote disponibili per la campagna lattiera 2012/2013, mediante lo scorrimento delle graduatorie in ragione dei quantitativi disponibili e secondo i criteri stabiliti dalle citate deliberazioni di Giunta regionale 1409/04 e 134/10;

- a destinare le quote disponibili per la zona vendite dirette pianura alle aziende presenti nelle graduatorie “e) vendite dirette svantaggiata” e “f) vendite dirette montagna”;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di richiamare integralmente quanto riportato in premessa;

2) di pronunciare la decadenza dalle graduatorie e la conseguente esclusione dalle stesse, sulla base delle segnalazioni effettuate dalle Province, delle aziende riportate nell’allegato 1 “aziende escluse dalle graduatorie per vendita di quota”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di modificare la denominazione e/o la matricola Agea delle aziende, già inserite in graduatoria, sulla base delle segnalazioni effettuate dalle Province, secondo quanto riportato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di prendere atto che per la campagna lattiera 2012/2013 le quote da assegnare per ogni tipologia di graduatoria sono le seguenti:

a) quota consegne pianura = kg. 1.217.887;

b) quota consegne zona svantaggiata = kg. 45.913;

c) quota consegne montagna = kg. 1.145.710;

d) quota vendite dirette pianura = kg. 557.831;

e) quota vendite dirette zona svantaggiata = kg. 0;

f) quota vendite dirette montagna = kg. 22.607;

5) di assegnare le quote di cui al punto 4) lett. a), b) e c), a decorrere dal 1° aprile 2012, mediante lo scorrimento delle rispettive graduatorie secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 134/2010, individuando i soggetti beneficiari e i rispettivi quantitativi negli elenchi riportati negli allegati dal n. 3 al n. 5, parti integranti e sostanziali del presente atto;

6) di assegnare le quote di cui al punto 4) lett. d) “quota vendite dirette pianura”, a decorrere dal 1° aprile 2012, alle aziende presenti nelle graduatorie “e) vendite dirette zona svantaggiata” e “f) vendite dirette montagna” fino al completo scorrimento delle stesse, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 134/2010, individuando i soggetti beneficiari e i rispettivi quantitativi negli elenchi riportati negli allegati n. 6 e n. 7, parti integranti e sostanziali del presente atto;

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

8) di dare atto che con la suddetta pubblicazione si intendono adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati.

Il Responsabile del Servizio

Davide Barchi

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