n.243 del 14.08.2013 (Parte Seconda)

Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE

Visti:

  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n.1265/34;
  • l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
  • il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
  • il referto della sezione di Forlì con il quale si comunica l’isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7, da carcasse di galline ovaiole prelevate nell’allevamento sito nel comune di Ostellato (FE), Cod. Az. 017FE030 e la successiva conferma del laboratorio di riferimento nazionale che comunica la alta patogenicità del sierotipo in causa;

Considerati:

  • i riscontri dell’indagine epidemiologica svolta dai Servizi veterinari della ASL di Ferrara e dal reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria della Regione Emilia-Romagna, presso l’azienda origine del focolaio di Influenza aviaria;
  • la situazione epidemiologica nazionale in cui da diversi mesi in Italia non si sono verificati nuovi focolai di influenza aviaria;

Considerato, inoltre, opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell’influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli;

Ritenuto necessario, nelle more delle succitate conferme diagnostiche, procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell’area territoriale circostante l’allevamento interessato dal referto ed in quelli ad esso funzionalmente collegati;

Ritenuto altresì necessario adottare in via temporanea, su tutto il territorio regionale, alcune misure cautelari volte ad evidenziare ed evitare la diffusione dell’infezione;

Dato atto del parere allegato

 Su proposta dell’Assessore alla Sanità e Politiche Sociali

 ORDINA

1) l’istituzione di:

  • una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda corrispondente al territorio del comune di Ostellato (FE);
  • una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente il territorio dei comuni di Migliarino, Migliaro e Portomaggiore;

2) nelle zone definite al precedente punto devono essere applicate le seguenti misure:

  • censimento di tutte le aziende e degli animali presenti;
  • il veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
  • gli allevamenti delle specie sensibili situati nella zona di protezione devono essere sottoposti a controllo sierologico;
  • i prelievi per gli accertamenti sierologici sono eseguiti dai veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali o da veterinari aziendali sotto il controllo ufficiale;
  • gli allevamenti delle specie sensibili situati fuori dalla zona di sorveglianza, ma collegati funzionalmente a quelli compresi nella zona o appartenenti alla stessa proprietà devono essere sottoposti a controllo sierologico con le modalità indicate al punto precedente;
  • per gli allevamenti soggetti a controllo sierologico è vietato lo spostamento degli animali da vita fino al completamento, con esito negativo, dell’esame;
  • gli allevamenti delle specie sensibili, compresi nella zona di sorveglianza, possono spedire animali e uova da cova ad allevamenti, macelli e incubatoi situati nella zona stessa oppure, nel caso di macelli e incubatoi, in impianti esistenti nelle immediate vicinanze dei limiti della zona;
  • gli incubatoi situati nella zona di sorveglianza possono spedire pulcini solo ad allevamenti siti nella zona stessa;
  • le uova da consumo prodotte in allevamenti compresi nella zona di sorveglianza devono essere destinate a centri di imballaggio situati nella zona stessa;
  • i mangimifici devono effettuare i trasporti di mangime con automezzi dedicati unicamente a tale zona, devono evitare trasporti per più allevamenti e devono garantire la disinfezione dei mezzi di trasporto;
  • il trasporto di animali e uova deve avvenire con automezzi operanti esclusivamente nella zona di sorveglianza e, con lo stesso automezzo, non devono essere effettuati carichi in più allevamenti;
  • gli automezzi che effettuano la raccolta di carcasse, cascami, pollina, avanzi di macellazione e rifiuti da allevamenti di volatili e macelli situati nella zona di sorveglianza devono essere destinati esclusivamente ad operare nella zona stessa e i rifiuti devono essere destinati ad impianti situati nella zona o nelle immediate vicinanze della stessa.

3) nell’ambito della zona di sorveglianza gli animali delle specie sensibili destinati alla macellazione o, comunque allo spostamento, devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale 24 ore prima del carico;

4) nei macelli avicoli della regione Emilia-Romagna deve sempre essere effettuata la visita ante-mortem degli animali;

5) nella zona di sorveglianza è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l’esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell’azienda infetta;

6) su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili;

7) su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari come previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228;

8) il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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