n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)
Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento autorizzatorio unico, comprensivo del Provvedimento di VIA, negativo relativo al progetto di nuova installazione industriale per la produzione di bioplastiche nel sito produttivo dello zuccherificio di San Quirico in comune di Sissa Trecasali (PR) proposto dalla Società SEBIPLAST SPA
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
per le ragioni esposte in premessa e con riferimento alle valutazioni contenute nel Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, sottoscritto in data 25/11/2019 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera, che qui si intendono integralmente richiamate;
1. di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico negativo sulla base del provvedimento di VIA negativo e della posizione degli Enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi;
2. di dare atto che nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel rispetto delle condizioni ambientali riportate, per il progetto esaminato non si possono escludere impatti sull’ambiente significativi relativamente ai bilanci ambientali, la qualità delle acque di processo e quindi di scarico, le emissioni in atmosfera nonchè garanzie di linearità ed efficienza di gestione del sistema depurativo, pertanto non risulta nel complesso ambientalmente compatibile. Le motivazioni sono di seguito sinteticamente riportate:
- i flussi di massa relativi agli inquinanti in atmosfera del polo industriale di S. Quirico con l’installazione di Sebiplast spa rispettano i disposti dell’art. 20, comma 2 delle NTA del PAIR 2020 (saldo 0) solo a seguito di un Accordo di Gestione (peraltro in altri passaggi documentali presentati dalla Società, viene definito come “accordo di compensazione” o “accordo di programma”) intercorso tra Sadam spa (100% proprietà S.E.C.I. SpA) e Sebiplast spa (50% proprietà S.E.C.I. SpA e 50% proprietà Bio-On), accordo che pare essere stato sottoscritto digitalmente il 1/7/2019 e facente parte della documentazione fornita e protocollata al n. 106940 del 8/7/2019 che prevede: la riduzione delle giornate di lavorazione di Sadam da 90 a 69, l’anticipo del termine del piano di adeguamento delle caldaie Tosi di Sadam, l’impegno a mantenere inattivo l’essiccatoio al termine del piano di adeguamento delle caldaie Tosi, la riduzione delle bietole lavorate da 1.104.000 a 690.00 t/anno. Tutte incombenze a carico di SADAM SpA, senza che la stessa sia oggetto di questa istanza o di altre istanze di modifica della propria Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre al punto 7. del medesimo “accordo” viene indicato che “le parti chiedono che i termini quantitativi di cui al presente accordo di programma siano recepiti nei disposti autorizzativi che disciplineranno la gestione delle attività industriali” senza tuttavia che SADAM SpA abbia presentato alcuna formale istanza di modifica della propria autorizzazione, mantenendo pertanto i riferimenti tecnici e di impatto originari, rimandando tale aspetto alla eventuale conclusione favorevole di questa procedura;
- si rileva che l’eventuale modifica dell’AIA di SADAM SpA è ritenuta dalla Conferenza dei Servizi elemento preliminare e non sequenziale di questa proposta, infatti con l’attuale stato autorizzativo di Sadam spa, l’inserimento dell’insediamento produttivo Sebiplast determinerebbe un’ aumento dei flussi annui di: SOx, NH3, Polveri, NOX,COV e CO;
- risulta non praticabile declinare delle prescrizioni o prese d’atto quale conseguenza di una procedura autorizzatoria di un’Azienda (Sebiplast spa) nei confronti di un’altra Azienda (Sadam spa) che non ha in corso alcuna contestuale istanza e/o procedura di modifica autorizzatoria;
- si evidenzia poi che a giugno 2019 Sadam Spa ha presentato istanza di concordato in bianco presso il tribunale di Bologna; pertanto, posto che l’imprenditore viene mantenuto a capo della sua impresa durante la fase di predisposizione del piano concordatario, diviene assolutamente centrale individuare quali tipi di operazioni e impegni possono essere compiuti dal momento del deposito del ricorso fino al decreto di ammissione alla procedura -cosiddetta fase interinale. Tra questi impegni la Conferenza dei servizi ha ritenuto rientrassero anche quelli oggetto del richiamato Accordo. All’interno degli ultimi chiarimenti presentati dalla Ditta in sede di conferenza dei servizi, non è presente alcun concreto documento/dichiarazione, come richiesto nell’ambito della CdS, a sostegno dell’attuale efficacia dell’”accordo” intercorso con SADAM SpA, soprattutto conseguentemente al suo attuale assetto, ne è stato riscontrato entro i termini dell’art. 10 bis della L.241/90 smi, ossia 10 giorni dopo la formalizzazione della comunicazione che è avvenuta il 4/11/2019, e neppure successivamente. La CDS pertanto ha valutato che non sussistano le condizioni per ritenere l’”accordo” efficace ai sensi del comma 4 delle NTA del PAIR 2020, e che di conseguenza non sussiste il rispetto dell’art. 20, comma 2 delle NTA del PAIR 2020. Pertanto il progetto, dal punto di vista programmatico, non è risultato assentibile;
- in merito allo scarico delle acque reflue industriali di Sebiplast S.p.A., la stessa dichiara al punto B.16 dello studio di impatto ambientale – parte 2.B inquadramento progettuale e fornisce nell’ambito della stessa istanza di VIA del Luglio 2018 un documento di “autodichiarazione riguardante la depurazione delle acque SADAM” nel quale la stessa SADAM spa si impegnerebbe, prima della conclusione del procedimento di VIA, a redigere apposito consorzio, sotto la titolarità di SADAM spa, con Sebiplast spa, per la gestione delle acque reflue nel sistema di trattamento dello zuccherificio SADAM spa e che in caso di impossibilità di garantire la depurazione delle acque reflue di Sebiplast S.p.A., è disponibile a cedere alla stessa la gestione del depuratore affinchè la suddetta possa garantire la depurazione delle acque provenienti dal proprio processo. Simile autodichiarazione, dal suo punto di vista, è avanzata da Sebiplast S.p.A. Concetto in sintesi ribadito nel materiale integrativo presentato a luglio 2019 dove in particolare si dichiara quanto segue:
SEBIPLAST si impegna a collaborare con SADAM per tutti gli argomenti che sono rilevanti con riferimento agli aspetti ambientali ed ai servizi comuni. In particolare le parti si impegnano alla collaborazione sui seguenti temi per i quali in alcuni casi vengono siglati accordi dettagliati in concomitanza con la sigla della presente, vale a dire:
- utilizzo da parte di Sebiplast di acqua di pozzo proveniente dai serbatoi Sadam, con conseguente suo subentro parziale nella concessione per grande derivazione ad uso industriale in essere nei confronti di Sadam;
- depurazione da parte di Sadam delle acque reflue di Sebiplast da regolamentarsi tramite istituzione di consorzio sotto la titolarità di Sadam...”;
per la Conferenza dei servizi non vi è quindi garanzia depurativa in quanto non è chiaro chi avrà la gestione del sistema depurativo nel suo complesso, infatti il consorzio paventato non è mai stato concretizzato e non è stata attualmente prevista la gestione da parte di SEBIPLAST SpA perché non presente nella documentazione a corredo della propria istanza di AIA contenuta in questo procedimento di PAUR;
- inoltre pur paventando un ammodernamento e/o revamping dello stesso impianto di depurazione non è chiaro chi procederebbe in tal senso, essendo progettualmente contemplato all’interno della procedura di VIA della SEBIPLAST, ma la cui proprietà e gestione impiantistica è in capo a SADAM SpA. A questo si aggiunge il fatto che al depuratore attualmente afferiscono anche i reflui urbani di alcuni agglomerati dei comuni di Torrile e di Sissa-Trecasali che non sono stati presi in considerazione nelle autodichiarazioni sulla gestione fornite dalle Ditte;
- pertanto per la Conferenza dei servizi permane la criticità gestionale del sistema depurativo e dell’attuale bilancio della risorsa idrica derivata;
- si rappresenta inoltre che con la sentenza di fallimento n. 114/2019 si aggrava ulteriormente l’incertezza gestionale dell’intero assetto depurativo;
- con riferimento all’inquadramento ambientale si evidenzia l’assenza di dati empirici derivanti da impianti similari a sostegno della quantificazione delle emissioni in atmosfera (sia inquinanti atmosferici che odorigeni) e degli scarichi dei reflui. La Conferenza dei Servizi ha più volte espresso la necessità di acquisire i dati relativi alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici derivanti dalla messa in esercizio di impianti similari a quelli dell’impianto per la produzione di bioplastiche, in capo a parte del soggetto proponente, sito nel comune di Castel San Pietro (BO). La richiesta è stata disattesa dalla Ditta SEBIPLAST SpA (50% di proprietà Bio-On, proprietaria dell’impianto di Castel San Pietro (BO), che seppur in scala ridotta rappresenterebbe una installazione industriale analoga a quella in esame. Con riferimento alle emissioni in atmosfera è stata condotta la stima dei mezzi in entrata ed in uscita al polo di San Quirico e delle conseguenti emissioni in atmosfera considerando l’AIA Sadam “autorizzata 2021” e il traffico derivante dai mezzi nel cantiere e nella fase di esercizio di Sebiplast SpA. L’inserimento di Sebiplast nel polo emissivo di San Quirico, seppur di modesta entità, determina anche un aggravamento del quadro emissivo sia in termini di polveri (tra cui il PM10) che di Nox;
- con riferimento al modello relativo all’impatto odorigeno si evidenzia che le centraline di rilevamento dei dati meteo- climatici su cui si è stato basato il modello non sono state ritenute, da parte della conferenza dei servizi, del tutto rappresentative del territorio oggetto dell’analisi. è stato quindi chiesto di utilizzare dati meteo-climatici di centraline territoriali esistenti più significative per il dominio da indagare, così come venissero forniti i certificati analitici con la misura delle concentrazioni delle Unità olfattometriche derivanti da impianti similari autorizzati. In tal senso la Ditta non ha fornito in sede di conferenza dei servizi ulteriori elementi di approfondimento e/o chiarimento. La conferenza ne ha ribadito la sostanzialità al fine della complessiva valutazione ambientale in quanto trattasi di un’area in cui sussistono, come per altro evidenziato dal Proponente stesso nello Studio previsionale di impatto odorigeno, molte attività a rischio osmogeno (allevamenti, zuccherificio, lievitificio, aree agricole soggette a spandimento);
- in merito alla risorsa idrica derivata permane, con il permanere dei titoli autorizzativi di SADAM SpA e soprattutto nel caso specifico, concessori di comparto, un bilancio negativo sull’intero polo industriale di S.Quirico, peraltro tra i più significativi dell’intera regione Emilia-Romagna;
- pertanto si evidenzia come sostanziale elemento di valutazione il fatto che l’intera stima degli impatti dovuti alla nuova installazione Sebiplast all’interno del polo di San Quirico di Trecasali, per ogni matrice ambientale esaminata finanche sulle valutazioni condotte nello Studio di Incidenza, si reggono sull’ipotesi della riduzione dell’attività di Sadam spa, ribadendo quanto espresso al termine delle valutazioni del quadro progettuale, tutte le incombenze risultano a carico di SADAM SpA, senza che la stessa sia oggetto di questa istanza o di altre istanze di modifica della propria Autorizzazione Integrata Ambientale e in condizioni attuali di concordato in bianco. Inoltre Sebiplast spa non ha proposto direttamente specifiche misure mitigative;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Curatela Fallimentare Sebiplast S.p.A;
4. di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza agli Enti della Conferenza di Servizi: Comune di Sissa Trecasali, Comune di Torrile, Comune di Colorno, Provincia di Parma, AUSL, AIPO, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Parma e Piacenza, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, Ministero dell’Interno Comando Provinciale Vigilie del Fuoco di Parma, Enel, Snam Rete Gas;
5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
6. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione;
8. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.