n.219 del 19.10.2012 (Parte Seconda)
Integrazioni e rettifiche ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, n. 28 del 24 agosto 2012, n. 40 del 14 settembre 2012 e n. 43 del 20/09/2012 - Localizzazione delle aree
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, dalla Legge 286/2002;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;
Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;
Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;
Viste le proprie ordinanze n. 15 del 31 luglio 2012, con la quale sono state localizzate le aree per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici, n. 28 del 24 agosto 2012 con la quale sono state localizzate le aree relative agli Edifici Municipali Temporanei, Prefabbricati Modulari Municipali, Opere di Urbanizzazione secondaria e servizi pubblici e privati, n. 40 del 14/09/12 con la quale sono state localizzate le aree per Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili e n. 43 del 20/09/2012 con la quale si è provveduto a rettificare ed integrare le precedenti ordinanze di localizzazione;
Viste le ordinanze n. 41 del 14/09/2012, n. 44 del 20/09/2012, n. 50 del 3/10/2012 e n. 53 del 10/10/2012 con le quali è stata approvata la documentazione predisposta per la realizzazione dei prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR) e connesse opere di urbanizzazione;
Preso atto che a seguito delle comunicazioni dei Sindaci sono state notevolmente ridotte le aree per la collocazione delle soluzioni abitative provvisorie e rimovibili e pertanto si procede alla cancellazione ed annullamento della localizzazione delle aree relative ai comuni di Mirandola, S. Felice sul Panaro, Camposanto, Novi di Modena, Cento, San Prospero, Finale Emilia, Cavezzo secondo quanto indicato nell’allegato “A” alla presente ordinanza per farne parte integrante;
Ravvisata l’opportunità di integrare la localizzazione del lotto 9a relativo ai PMAR del comune di Mirandola a seguito dei frazionamenti delle particelle 430 e 77 del foglio 115 avvenuto il 26/09/2012 con le nuove particelle secondo quanto indicato nell’allegato “A” alla presente ordinanza per farne parte integrante;
Atteso che il comune di Finale Emilia per la localizzazione del magazzino comunale lotto degli EMT n. 3 approvato con ordinanza n. 30 del 30/8/2012 ha richiesto il suo spostamento su una nuova area della superficie di mq. 4.000 secondo quanto indicato nell’allegato “A” alla presente ordinanza per farne parte integrante;
Ravvisato che il comune di S. Felice sul Panaro per la localizzazione del magazzino comunale lotto degli EMT n. 9 approvato con ordinanza n. 30 del 30/08/2012 ha richiesto il suo spostamento su una nuova area della superficie di mq. 7.000 secondo quanto indicato nell’allegato “A” alla presente ordinanza per farne parte integrante;
Preso atto che il Comune di Novi di Modena ha comunicato che occorre la localizzazione di un’altra area per i PMAR presso il capoluogo secondo quanto indicato nell’Allegato “A” alla presente ordinanza per farne parte integrante;
Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione;
Visto l’elenco della localizzazione delle aree per le quali si prevedono cancellazioni, rettifiche, integrazioni già effettuate con le precedenti ordinanze ed i nuovi inserimenti previsti con i relativi riferimenti catastali, allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante;
Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 /2012, occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione di nuove aree ed alle connesse opere di urbanizzazione, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantire adeguata sistemazione alloggiativa temporanea, in sostituzione degli attuali campi tende, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;
DISPONE
1. di annullare, per le ragioni espresse nelle premesse, la localizzazione delle aree nei territori dei comuni di Mirandola, S. Felice sul Panaro, Camposanto, Novi di Modena, Cento, San Prospero, Finale Emilia, Cavezzo, secondo quanto indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;
2. di approvare la localizzazione dellearee (rettifiche, integrazioni e nuovi inserimenti), ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012, comprese nei territori deicomuni di: Mirandola, Finale Emilia, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
3. di dare atto chel’approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 2, della presente ordinanza, e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;
4. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione nel possesso l’accesso alle aree di cui all’elenco allegato sarà effettuato da tecnici designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 25 ottobre 2012, dalle ore 8.00;
5. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;
6. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;
7. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;
8. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.
La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 19 ottobre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani