n.275 del 05.08.2020 periodico (Parte Seconda)

Modifica eccezionale dei termini di cui al punto 5) della delibera di Giunta regionale n. 45/2002, riguardanti le istanze relative alle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici normativi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", ed in specifico, in riferimento alle autorizzazioni per particolari attività, il comma 1 dell’art. 11 che dispone "Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

- la propria deliberazione n. 45 del 21/01/2002 «CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 15 RECANTE 'DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO'», con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 11 sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose;

- la propria deliberazione n. 554 del 08/04/2019 "ESPLICAZIONE DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 45/2002 PUNTO 5) RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE", con la quale sono stati confermati alcuni aspetti specifici del punto 5) della propria deliberazione n. 45/2002;

Visti, altresì:

 - la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza, per sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha definito, tra l’altro, la fase di avanzata riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative;

Considerato che:

- per fronteggiare l'emergenza della pandemia COVID-19, sono stati adottati diversi Decreti volti a prescrivere e a disciplinare differenti azioni per contenerla, nonché il loro progressivo allentamento, aventi un’efficacia limitata nel tempo per poter graduare le misure più idonee sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica;

- nella definizione della ‘fase di avanzata riapertura’ delle attività economiche, produttive e ricreative, il suddetto decreto impone, tra l’altro, il rispetto di specifici protocolli di distanziamento e sanificazione per ambiti di attività, tra cui i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie), gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive;

Considerato, inoltre che, ai sensi dei criteri previsti al punto 5) dalla suddetta propria deliberazione n. 45/2002:

- lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 giorni prima dell’inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego;

- le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPAE;

Rilevato che:

- l'eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha avuto evidenti ripercussioni su diversi settori sia pubblici che privati;

- per fronteggiare tale situazione in diversi casi si è resa necessaria la sospensione di certe attività che ha conseguentemente condizionato l’attuazione di alcuni adempimenti posti in capo alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle imprese operanti sul territorio regionale;

- l'emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione COVID-19 ha ricompreso, tra le attività sospese, anche quelle relative agli eventi, alle manifestazioni e agli spettacoli di qualsiasi natura, la cui ripresa è stata per lungo tempo incerta e indeterminata in funzione dell’evoluzione pandemica;

- tale situazione straordinaria e imprevedibile ha creato difficoltà e condizionato il rispetto di adempimenti e termini, previsti in vari ambiti, tra cui quelli disposti al punto 5) della propria deliberazione n. 45/2002, non consentendo in alcuni casi, ai soggetti interessati, di presentare per tempo le istanze per l’organizzazione di manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici disposti dalla legge;

Ritenuto necessario, nell’ottica di limitare gli effetti della contrazione economica verificatasi a causa dell’emergenza COVID-19, ridare forza alle comunità provate dalla pandemia e, quindi, snellire per un periodo di tempo definito e limitato, le procedure relative alle:

- manifestazioni a carattere temporaneo, di cui al punto 5) della propria deliberazione n. 45/2002, già autorizzate nel 2019 e che si intendono riproporre nelle stesse modalità entro il 15 ottobre 2020, ad eccezione di quelle che siano state oggetto di accertate violazioni, al fine della tutela della popolazione dall’eccessiva esposizione al rumore;

- nuove manifestazioni a carattere temporaneo, di cui al punto 5) della propria deliberazione n. 45/2002, che si svolgono entro il 15 ottobre 2020;

Si ritiene, pertanto, che:

- la richiesta di autorizzazione, in deroga ai termini di cui al punto 5) della propria deliberazione n. 45/2002 deve essere presentata all’Ente competente:

- almeno sette giorni prima dell'inizio dell’evento, per le manifestazioni già autorizzate nel 2019, che si intendono riproporre con le stesse modalità nel periodo di validità del presente provvedimento, comunicando l’esplicito richiamo alla procedura e alla documentazione presentata nell’anno 2019, di cui dovrà essere dichiarata e sottoscritta la validità anche per l’anno 2020. L'autorizzazione s’intende tacitamente confermata se entro 7 giorni non sono richieste integrazioni o non intervenga espresso motivato diniego;

- almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’evento per le nuove manifestazioni che si svolgono nel periodo di validità del presente provvedimento, in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 della propria deliberazione n. 45/2002. La domanda, su modello di cui all’allegato 3 della propria deliberazione n. 45/2002, corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica, si intende accolta se entro 10 giorni non sono richieste integrazioni o non intervenga espresso motivato diniego;

- almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’evento per le nuove manifestazioni che si svolgono nel periodo di validità del presente provvedimento, non in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 della propria deliberazione n. 45/2002. La domanda, su modello di cui all’allegato 3 della propria deliberazione n. 45/2002, corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica, deve essere inviata contestualmente anche ad ARPAE e si intende accolta se entro 20 giorni non sono richieste integrazioni o non intervenga espresso motivato diniego;

Ritenuto, inoltre, di applicare le disposizioni del presente atto alle istanze inoltrate dal giorno della sua pubblicazione sul sito telematico della Regione Emilia-Romagna;

Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 83/2020 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Viste, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la misura eccezionale di deroga e riduzione temporanea dei termini indicati al punto 5) dalla propria deliberazione n. 45/2002, inerenti le manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici di legge;

2. di disporre che la riduzione temporanea dei termini si applica alle richieste relative:

a) alle manifestazioni già autorizzate nel corso del 2019 e riproposte con le stesse modalità, nel periodo di validità del presente provvedimento, ad eccezione di quelle che siano state oggetto di accertate violazioni, al fine della tutela della popolazione dall’eccessiva esposizione al rumore;

b) alle nuove manifestazioni in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 della propria deliberazione n. 45/2002, che si svolgono nel periodo di validità del presente provvedimento;

c) alle nuove manifestazioni non in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 della propria deliberazione n. 45/2002, che si svolgono nel periodo di validità del presente provvedimento;

3. di definire, per le manifestazioni di cui al precedente punto 2., i seguenti termini e le modalità per la presentazione delle istanze all’Ente competente:

- nel caso a), una comunicazione, almeno sette giorni prima dell’inizio dell’evento, trascorsa la quale s’intende tacitamente accolta, se non sono richieste integrazioni o non intervenga espresso motivato diniego, comunicando l’esplicito richiamo alla procedura e alla documentazione presentata nell’anno 2019, di cui dovrà essere dichiarata e sottoscritta la validità anche per l’anno in corso;

- nel caso b), una domanda, corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’evento, utilizzando l’allegato 3 della propria deliberazione n. 45/2002, trascorsi i quali, si intende accolta, se non sono richieste integrazioni o non intervenga espresso motivato diniego;

- nel caso c), una domanda, da inviare contestualmente anche all’ARPAE, corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’evento, utilizzando l’allegato 3 della propria deliberazione n. 45/2002, trascorsi i quali, si intende accolta, se non sono richieste integrazioni o non intervenga espresso motivato diniego;

4. di prevedere che le misure eccezionali, disposte con il presente atto, hanno effetto soltanto per gli eventi che si svolgono entro il 15 ottobre 2020;

5. di disporre l’entrata in vigore del presente provvedimento a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione nel sito telematico della Regione Emilia-Romagna;

6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, nonché in materia di trattamento dati personali, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative vigenti ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico. 

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