n.285 del 21.12.2012 (Parte Prima)
NOTE
Nota all’art. 1
Comma 1
1) il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che concerne Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, è il seguente:
«Art. 8 - Ulteriori tributi regionali
1. Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale.
3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.
4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa. (7)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano altresì alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Nota all’art. 2
Comma 1
1) per il testo del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che concerne Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, vedi nota 1) all’articolo 1.
Nota all’art. 3
Comma 1
1) il testo dell'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che concerne Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, è il seguente:
«Art. 190.
È istituita una tassa per le Opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.
L'ammontare della tassa è di lire duecentocinquanta. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.
All'opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Università o Istituto medesimo.
Ai laureati o diplomati, che versino all'opera dell'Università o Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'opera dell'Università o Istituto medesimo.
È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire 50 che tutti gli studenti delle Università e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.».
Note all’art. 4
Comma 1
1) Il testo della lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali, era il seguente:
«Art. 3 - Autotutela.
(omissis)
2. Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte sono, in particolare, quelle di seguito elencate:
(omissis)
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;».
Comma 2
2) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali, è il seguente:
«Art. 3 - Autotutela.
(omissis)
2. Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte sono, in particolare, quelle di seguito elencate:
a) errore di persona;
b) errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.».
Comma 3
2) il testo del comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, che concerne Disposizioni in materia di tributi regionali, è il seguente:
«Art. 4 - Interpello.
(omissis)
5. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, o, nel caso di cui al comma 3, dell'interpretazione del contribuente, è nullo.».
Note all’art. 6
Comma 5
1) Il testo dei commi da 22-bis, 22-ter e 22-quater dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 2000), è il seguente:
«Art. 6 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi.
(omissis)
22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge.
22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.
22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge.».
Comma 6
2) il testo dell’articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che concerne Nuovo codice della strada, è il seguente:
«Art. 94 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 669 a euro 3.345.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 335 a euro 1.672.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.».
Comma 7
3) il testo del comma 2 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che concerne Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, è il seguente:
«Art. 7 - Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
(omissis)
2. All’articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.».
4) il testo del ventinovesimo comma dell’articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, che concerne Misure in materia tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dal comma 2 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il seguente:
«Art. 5
(omissis)
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.».
Comma 8
5) il testo dell’articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che concerne Testo unico delle leggi in materia finanziaria e creditizia, è il seguente:
«Art. 58 - Cessione di rapporti giuridici
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.».
Comma 9
6) il testo del comma 10 dell'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, che concerne Regime speciale per i rivenditori di beni usati, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, è il seguente:
«Art. 36 - Base imponibile.
(omissis)
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.».
Note all’art. 7
Comma 2
1) il testo dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.(legge finanziaria 2000), è il seguente:
«Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318 se si tratta di autoveicoli, o da euro 39 a euro 159 se si tratta di motoveicoli.».
Comma 3
2) il testo del comma 3 dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che concerne Misure in materia fiscale, è il seguente:
«Art. 63 - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli.
(omissis)
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.».
Note all’art. 8
Comma 3
1) il testo del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che concerne Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è il seguente:
«Art. 17 - Irrogazione immediata
(omissis)
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.».
2) il testo del comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che concerne Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è il seguente:
«Art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(omissis)
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.».
Nota all’art. 9
Comma 3
1) il testo dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 602, che concerne Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è il seguente:
«Art. 86 - Fermo di beni mobili registrati
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.».
Note all’art. 10
Comma 1
1) il testo dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, che concerne legge regionale sui tributi propri della Regione, era il seguente:
«Art. 9
L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.
L'imposta di cui al comma primo è determinata nel trenta per cento del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole.
L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo e forestale è determinata nella misura del cinque per cento del relativo canone.
Gli effetti della norma di cui al comma che precede decorrono dalla data del 1° gennaio 1994.
Il contribuente che, per gli anni 1994/1995, ha pagato la maggiore imposta nella misura del trecento per cento del corrispondente canone di concessione, può chiederne il rimborso alla Regione Emilia-Romagna, nel termine di cui all'art. 2948 del Codice Civile, che decorre dalla data del pagamento effettuato.
La Regione, nei limiti fissati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potrà graduare, con legge, l'imposta in base alla qualità, ubicazione, utilizzazione e destinazione del bene.».
Comma 2
2) il testo dell’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, che concerne legge regionale sui tributi propri della Regione, era il seguente:
«Art. 10
L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione, ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.».
Nota all’art. 11
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, che concerne Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è il seguente:
«Art. 4 - Constatazione delle violazioni.
(omissis)
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.».
Note all’art. 13
Comma 1
1) il testo dell'articolo 874 del Codice della navigazione, è il seguente:
«Art. 874 - Dichiarazione di esercente.
Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.
Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'esercente non provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.».
Comma 2
2) il testo dell'articolo 876 del Codice della navigazione, è il seguente:
«Art. 876 - Presunzione di esercente.
In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.».
Nota all’art. 14
Comma 2
1) il testo dell’articolo 7 dell decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, che concerne Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, è il seguente:
«Art. 7
7. I fiduciari del direttore della circoscrizione aeroportuale che provvedono negli aeroporti della circoscrizione alla riscossione dei diritti e della tassa di cui all'art. 1, accertati nel modo indicato all'art. 3, debbono rilasciare quietanza, all'atto in cui riscuotono i relativi importi.
La quietanza viene staccata da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostro indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per esercizio e per ogni direttore (modello 2 A.C.-bis).
Ogni quindici giorni, ed anche a periodi più brevi, quando le somme riscosse superino l'importo di lire 250.000, i fiduciari rimettono, anche col mezzo di titoli postali, al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio gli importi riscossi con le contromatrici delle quietanze e ricevono a loro discarico una quietanza (mod. 2 A.C. terza parte) per l'importo versato. Per gli aeroporti di maggiore traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al decuplo il limite di somma di cui sopra.
In caso di annullamento, durante la gestione, delle bollette di quietanza (mod. A.C.-bis) i fiduciari devono inviare al direttore della circoscrizione aeroportuale competente la terza parte e relativa contromatrice annullate, in occasione della più immediata rimessa di somme riscosse unitamente alle rispettive quietanze (mod. 2 A.C.-bis).
I fiduciari di cui al presente articolo, alla cui chiusura di ciascun esercizio finanziario o, nel corso dell'esercizio, qualora abbia fine la gestione del direttore di circoscrizione aeroportuale per il quale hanno riscosso i diritti e la tassa di cui all'art. 1, restituiscono al direttore stesso le matrici dei bollettari (mod. 2 A.C.-bis) adoperati, composti ciascuno di 5 bollette, per le somme effettivamente riscosse, compreso l'ultimo bollettario se parzialmente adoperato, avendo cura di annullare tutte le tre parti delle bollette non utilizzate.
La gestione di cui al presente articolo forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che devono essere resi dal direttore della circoscrizione aeroportuale.».
Nota all’art. 15
Comma 1
1) il testo dell'articolo 789 del Codice della navigazione, è il seguente:
«Art. 789 - Lavoro aereo per conto di terzi.
I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC».
Nota all’art. 19
Comma 1
1) il testo del comma 10 dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che concerne Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 26 aprile 2012, n. 44, è il seguente:
«Art. 3 - Facilitazioni per imprese e contribuenti
(omissis)
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.».
Note all’art. 21
Comma 1
1) il testo dell’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 1971, che concerne Legge regionale sui tributi propri della Regione, era il seguente:
«Art. 24
La tassa si applica all'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Emilia-Romagna, secondo le indicazioni dell'art. 192 del testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.».
2) il testo dell’articolo 25 della legge regionale n. 1 del 1971, che concerne Legge regionale sui tributi propri della Regione, era il seguente:
«Art. 25
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.
Nel caso di occupazione abusiva la tassa è parimenti dovuta dall'occupante per il periodo per cui dura l'occupazione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.».
3) il testo dell’articolo 26 della legge regionale n. 1 del 1971, che concerne Legge regionale sui tributi propri della Regione, era il seguente:
«Art. 26
Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee tutte le altre.».
4) il testo dell’articolo 27 della legge regionale n. 1 del 1971, che concerne Legge regionale sui tributi propri della Regione, era il seguente:
«Art. 27
Per le occupazioni permanenti la tassa è annua e si applica nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione Emilia-Romagna per l'analogo tributo provinciale.
Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione Emilia-Romagna per l'analogo tributo provinciale.
In corrispondenza a quanto disposto dall'art. 194 del testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, gli spazi e le aree pubbliche regionali saranno classificati in categorie in rapporto alla loro importanza.».