n.175 del 07.09.2012 (Parte Seconda)
Annullamento parziale della ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012. Nuova indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ed approvazione degli atti di gara
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell’1/8/2012
Vista l’ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012 con la quale tra l’altro sono state individuate le risorse finanziarie previste al comma 9 dell’articolo 3 bis del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 ed è stata indetta una procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. con approvazione della relativa documentazione di gara.
Rilevato:
- che sono state riscontrate incongruenze sia nell’ambito della Lettera invito Disciplinare di gara sia nell’ambito del Capitolato tecnico;
- che in particolare la formula per l’attribuzione del punteggio economico conforme a quella contemplata nell’allegato P del DPR 207/2010, nel caso specifico determina un risultato non coerente con le finalità della procedura sopra richiamata.
Ritenuto che le predette incongruenze ed in particolare quella relativa alla formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio economico non consentano il prosieguo della procedura di gara in quanto il punteggio economico ottenuto mediante l’utilizzo della formula indicata nella documentazione di gara risulta lesivo del principio di economicità e del principio di imparzialità.
Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è consentito revocare o annullare d’ufficio la procedura di gara e tutti gli atti ad essa inerenti;
Considerato quindi opportuno annullare in via di autotutela la procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo e tutti gli atti ad essa inerenti;
Ritenuto:
- di procedere, con il medesimo atto, alla indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D.L.gs. n 63/2006 e ss.mm.ii.
- di approvare la documentazione di gara (lettera invito-disciplinare di gara, capitolato tecnico, schema di convenzione) che si allega alla presente al n. 1 per farne parte integrante e sostanziale;
- di avvalersi per l’espletamento della procedura di gara, dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;
Visto l’art. 27 comma 1, della L 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, tesa a permettere, nell’attuale fase di emergenza, un rafforzamento delle strutture operative dei Comuni e della Regione, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L.24/11/2000, n. 340;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa
1) di annullare parzialmente in via di autotutela l’ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012 nella parte contrassegnata con il numero 5 e numero 6 del dispositivo e precisamente nella parte relativa alla indizione ed approvazione della relativa documentazione di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;
2) di indire una nuova procedura per l’affidamento del servizio di cui al precedente punto 1 ai sensi degli articoli 19 e 27 del D.lgs n 163/2006 ss.mm.ii. e pertanto con invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto;
3) di approvare la relativa documentazione di gara allegata alla presente ordinanza al n 1 quale parte integrante e sostanziale;
4) di avvalersi, per l’espletamento della procedura di gara, dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.
5) di riconfermare la parte restante dell’ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012 così come è stata adottata;
6) al fine di dare risposta, nell’attuale fase, all’urgenza di assicurare un rafforzamento delle strutture operative dei Comuni e della Regione, di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna 7 settembre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani