n.59 del 08.03.2013 (Parte Seconda)

Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Preso atto che non è stato sottoscritto il Patto per la Salute 2013 – 2015, che costituisce l’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in merito alla programmazione sanitaria nazionale ed alla conseguente definizione sia di livelli essenziali di assistenza appropriati ed uniformi a livello nazionale che del fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario Nazionale, in parte corrente ed in conto capitale;

Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", il cui Capo IV è diretto a disciplinare, a decorrere dall'anno 2013, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, come integrati dagli Accordi Stato-Regioni in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero della Salute non ha ancora presentato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ai fini dell’acquisizione della prevista Intesa, la proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2013 e delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2013, di cui al citato articolo 1, comma 34, della Legge n. 662/1996;

Considerato che non è possibile prevedere i criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale che i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome adotteranno per l'anno 2013, così come non è possibile prevedere le modalità applicative del citato Decreto Legislativo n. 68/2011, nelle more dell'adozione dei previsti provvedimenti attuativi;

Visto l’articolo 15, comma 13, lettera c) del Decreto Legge n. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. Spending Review), convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, che prevede, entro il 31 ottobre 2012, la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera mediante l’approvazione di un Regolamento del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

Preso atto che il sopracitato Regolamento non è stato adottato e pertanto le Regioni non sono nelle condizioni di predisporre i provvedimenti regionali di adeguamento dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale;

Preso altresì atto che: 

  • il Ministero della Salute ha proposto un provvedimento di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, che sarà adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, non ancora acquisiti;
  • il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 18 ottobre 2012 ha approvato un Decreto per la determinazione delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica e di individuazione dei criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario, che è stato registrato alla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2012 e che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, S.O. n. 8; 

Visto il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, ed in particolare l’articolo 1 che prevede il riordino dell’assistenza territoriale e l’adeguamento degli Accordi Collettivi Nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali, sulla base delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza delle Regioni e le organizzazioni sindacali, non ancora disponibili;

Tenuto conto del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che rafforza la partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni e che, all’articolo 1, comma 3, prevede l’esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli Enti che compongono il Servizio Sanitario Nazionale per verificare in particolare la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità in grado di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari;

Visto il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che ha avviato il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili previsto in attuazione del federalismo fiscale ed ha definito i principi contabili per il settore sanitario, applicabili a decorrere dall’anno 2012;

Preso atto che:

  • il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non ha ancora completato l’adozione dei preannunciati documenti afferenti la Casistica applicativa al fine di dare piena ed uniforme applicazione al Titolo II del citato Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, non ha ancora reso disponibile la Casistica applicativa relativa alle procedure di redazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all’articolo 32 del citato Decreto legislativo n. 118/2011;
  • il citato Decreto legislativo n. 118/2011 è stato oggetto della revisione, prevista dall’articolo 34, comma 1 dello stesso Decreto, che ha portato:
    • ad un adeguamento dei principi di valutazione di cui all’articolo 29, modificati in particolare dall’articolo 1, comma 36 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), che ha sostituito il comma 1, lettera b) del citato articolo 29;
    • ad una modifica degli schemi di bilancio di cui all’articolo 26, comma 3 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa), prevista nello schema di Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al quale è stata sancita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 24 gennaio 2013;

Richiamato l’articolo 32, comma 5 del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, che prevede che la Giunta Regionale approvi i Bilanci economici preventivi annuali delle Aziende sanitarie e della Gestione Sanitaria Accentrata, nonché il Bilancio economico preventivo annuale consolidato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono (approvazione dei Bilanci economici preventivi dell'anno 2013 entro il 31.12.2012);

Considerato che i citati provvedimenti afferenti l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, la definizione degli standard relativi all’assistenza ospedaliera ed il rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali riformano il Servizio Sanitario Nazionale e determinano rilevanti impatti programmatori, organizzativi ed economico-finanziari;

Dato atto che nel corso dell’anno 2012 è stata tempestivamente avviata la pianificazione sanitaria regionale dell’anno 2013, ma è stata valutata l’opportunità di rinviare l’adozione dei Bilanci Economici Preventivi aziendali e della Gestione Sanitaria Accentrata, nonché del consolidato regionale, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi sopra richiamati, indispensabili e rilevanti ai fini della programmazione sanitaria regionale;

Ravvisata l’opportunità di completare la definizione della programmazione sanitaria regionale dell’anno 2013, nonostante non siano stati ancora adottati gli importanti provvedimenti normativi precedentemente richiamati e nonostante il quadro di incertezza finanziaria determinato dall'indisponibilità del riparto tra le Regioni del Fondo Sanitario Nazionale dell'anno 2013, stante l’esigenza di fornire alle Direzioni aziendali le indicazioni ed i riferimenti necessari per assicurare un governo puntuale delle risorse disponibili, nella prospettiva di una significativa contrazione delle risorse nazionali nel triennio 2013-2015;

Ritenuto opportuno, in questa prima fase, limitare la programmazione aziendale alla predisposizione del Bilancio economico preventivo di cui all’articolo 7 della Legge Regionale n. 50 del 20 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende sanitarie ed all’articolo 4 del Regolamento Regionale di contabilità economica n. 61 del 27 dicembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo del Piano degli investimenti del triennio 2013-2015 redatto secondo gli specifici schemi regionali, tenuto conto dell’indeterminatezza del futuro scenario di riferimento per il settore sanitario, con particolare riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, che preclude la possibilità di effettuare una programmazione pluriennale attendibile;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, che all’articolo 17, comma 1, ha definito il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale degli anni 2013 e 2014, prevedendo:

  • per l’anno 2013 un incremento dello 0,5% rispetto all’anno 2012, che corrisponde ad un livello di finanziamento pari a 109.224 milioni;
  • per l’anno 2014 un incremento dell’ 1,4% rispetto all’anno 2013, che corrisponde ad un livello di finanziamento pari a 110.716 milioni;

Visto il citato Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. Spending Review), convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che all’articolo 15, comma 22 ha previsto una riduzione del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale come determinato dal citato Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011, pari a 900 milioni nell’anno 2012, a 1.800 milioni nell’anno 2013, a 2.000 milioni nell’anno 2014, a 2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015;

Vista la citata Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che, all’articolo 1, comma 132, riduce il livello del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dal citato articolo 15, comma 22, del citata Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

Preso atto che, alla luce dei provvedimenti legislativi sopra richiamati, il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2013 è quantificabile in 106.824 milioni, che determina, per la prima volta dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, una riduzione rispetto all’anno precedente dello 0,98% pari a circa 1.056 milioni;

Preso altresì atto che il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale atteso per il triennio 2013-2015 risulterà, per ogni singolo anno, inferiore al livello di finanziamento dell’anno 2012;

Dato atto che il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2013 sopra quantificato:

  • tiene conto della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), articolo 2 - comma 283, nonché del D.P.C.M. 1 aprile 2008 e della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), articolo 2 - comma 67, che completano il riordino della medicina penitenziaria trasferendo al S.S.N. tutte le funzioni sanitarie e le relative risorse finanziarie che, per l’anno 2013, sono stimate, in continuità con gli anni precedenti, in 167,8 milioni;
  • non tiene conto della Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 di conversione del Decreto Legge n. 211 del 22 dicembre 2011 che all’articolo 3-ter, comma 7, prevede un finanziamento a titolo di concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni in seguito all’avvio del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, pari a 55 milioni per l’anno 2013, in quanto i criteri di riparto non sono ancora stati definiti a livello nazionale;
  • non tiene conto del Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, articolo 5, comma 16, in materia di sanzioni e provvedimenti per l’impiego di immigrati il cui soggiorno è irregolare, che prevede un finanziamento pari a 130 milioni per l’anno 2013, il cui riparto sarà definito in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato articolo 5 del Decreto Legislativo n. 109/2012;

Richiamate:

  • la Legge Regionale n. 19 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto la legge finanziaria regionale per l’anno 2013 adottata a norma dell'art. 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015" (delibera di Giunta regionale n. 1664 del 13 novembre 2012);
  • la Legge Regionale n. 20 del 21 dicembre 2012 concernente il Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015 (delibera della Giunta regionale n. 1665 del 13 novembre 2012);

con le quali viene confermato l’intervento regionale che, con mezzi autonomi del proprio bilancio, garantisce:

a) con complessivi 150 milioni il fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario Regionale, di cui 100 milioni a valere sul Capitolo 51640 al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri a carico dei bilanci dell'esercizio 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza e 50 milioni a valere sul Capitolo 51638 a garanzia del pareggio di bilancio dell'esercizio 2013 del Servizio Sanitario Regionale, salvo eventuali variazioni compensative definite da questa Giunta nell’ambito dei medesimi capitoli; l'intervento regionale trova copertura nel bilancio pluriennale 2013-2015 a carico dell’esercizio 2014 (lo stanziamento 2013 garantisce il fabbisogno finanziario del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2012, mentre lo stanziamento 2014 garantisce il fabbisogno finanziario del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2013);

b) con 70 milioni il finanziamento del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza al fine di garantire le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;

Ritenuto, alla luce del quadro finanziario sopra descritto, che la programmazione sanitaria regionale dell'anno 2013, possa essere impostata sulla base di un volume complessivo di risorse pari a 7.850,360 milioni, determinato della stima delle seguenti disponibilità:

  • 7.585,360 milioni che costituiscono, per la nostra Regione, il livello di finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, stimato ipotizzando una quota di accesso regionale alle risorse nazionali pari a quella dell'anno 2012;
  • 115 milioni che costituiscono, per la nostra Regione, il finanziamento vincolato degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, stimato ipotizzando una quota di accesso regionale in linea con quella dell'anno 2012;
  • 150 milioni di risorse regionali stanziate dalla citata Legge Regionale n. 20 del 21 dicembre 2012 concernente il Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015, a carico dell’esercizio 2014;

così come rappresentato nella Tabella 1, allegata parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che qualora la stima delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013 si discostasse significativamente dalle risorse effettivamente assegnate, in particolare a seguito del perfezionamento dell'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2013, questa Giunta provvederà, con successivo atto deliberativo, a rivedere la programmazione del Servizio Sanitario Regionale ed a rideterminare il finanziamento delle Aziende sanitarie regionali;

Dato atto che dei 150 milioni di risorse regionali a garanzia del fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario Regionale sopra richiamati, 50 milioni alimentano il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza dell'anno 2013 e, in continuità con gli anni precedenti, si sommano alla quota consolidata a carico della sanità pari a 310,600 milioni ed alle risorse direttamente attribuite dalla citata Legge Regionale n. 19/2012 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2013) pari a 70 milioni;

Stabilito che il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza dell’anno 2013:

  • ammonta a complessivi 430,6 milioni di euro, costituiti per 310,6 milioni dalle risorse consolidate, derivanti per 217,208 milioni dalla quota “storica” del Fondo sanitario regionale per l'assistenza agli anziani ed alle persone con gravissime disabilità acquisite, per 93,392 milioni dalla quota del Fondo sanitario regionale per l’assistenza ai disabili e ricompresa nel finanziamento dei livelli di assistenza, e per 120 milioni dalle risorse regionali;
  • sarà integrato con la quota di competenza regionale derivante dal riparto delle risorse che l’articolo 1, comma 272 della citata Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), destina agli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, pari a 275 milioni a livello nazionale; lo schema di Decreto Interministeriale concernente il riparto di tali risorse ha acquisito l’Intesa in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2013 e prevede un’assegnazione di 21,725 milioni a favore della nostra Regione,; 

Dato atto che il volume complessivo delle risorse utilizzabili per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale dell'anno 2013, stimato in misura pari a 7.850,360 milioni, determina per la prima volta, una minore disponibilità rispetto all'anno precedente pari all'1,04%, equivalente ad una riduzione di circa 81 milioni;

Considerato che a fronte della riduzione del livello di finanziamento prospettata per l'anno 2013, il sistema sanitario regionale è impegnato a garantire una situazione di pareggio di bilancio, ricomprendendo nel vincolo di bilancio i maggiori oneri determinati:

  • dal trend fisiologico di aumento dei costi che, in assenza di specifiche misure di contenimento della spesa, è stimabile in circa 120 milioni, calcolati ipotizzando un incremento dei costi di produzione analogo a quello rilevato nell’anno 2012 e tenendo conto dell’incremento dell’IVA che, ai sensi dell’articolo 1, comma 480 della citata Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), a decorrere dall’1 luglio 2013 è rideterminata dal 21 al 22 per cento;
  • dalla modalità di verifica del risultato d'esercizio del bilancio sanitario consolidato definita a seguito dell'Accordo del 24 marzo 2011 fra il Tavolo di verifica degli adempimenti (ex articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005) ed il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza (ex articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005), che a partire dall'anno 2013 prevede, tra l'altro, la copertura finanziaria della quota annuale degli ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001-2011 (ammortamenti delle immobilizzazioni non acquistate con contributi in conto capitale, donazioni vincolate ad investimenti, plusvalenze patrimoniali da reinvestire), per i quali è stato concordato il finanziamento nell'arco temporale di 25 anni, con un costo stimabile in circa 40 milioni annui; la quota annuale degli ammortamenti non sterilizzati pregressi sarà finanziata attraverso le risorse regionali che garantiscono il fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario Regionale e sarà rilevata dalle Aziende sanitarie a riduzione delle perdite pregresse;
  • dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale in quanto è stato superato il finanziamento dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, con un costo stimabile in circa 20 milioni;

Constatato che la riduzione delle risorse destinate alle politiche sociali e sanitarie, in presenza di una situazione di crescita dei bisogni assistenziali dovuta all'attuale crisi economica ed alla trasformazione del tessuto sociale, caratterizzato dalla crescita dell'immigrazione, dall'invecchiamento della popolazione, dalla frammentazione dei nuclei famigliari, richiede il perseguimento di politiche tese ad assicurare un rafforzamento del sistema di welfare regionale;

Stabilito che il mantenimento di un Servizio Sanitario Regionale in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione, di assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e qualitativamente allineato ai migliori standard nazionali ed internazionali costituisce un impegno prioritario a livello regionale, unitamente al sostegno all’innovazione ed all’adeguamento strutturale e tecnologico;

Verificato che la sostenibilità economico-finanziaria del Servizio Sanitario Regionale dell'anno 2013 richiede un governo attento delle risorse disponibili e della spesa sanitaria, nonché la tempestiva attuazione di politiche di razionalizzazione della spesa e di misure di riorganizzazione del sistema, stante il contesto economico-finanziario, caratterizzato contestualmente dalla riduzione delle risorse disponibili e dalla tendenza all'aumento dei costi gestionali, precedentemente richiamati;

Dato altresì atto che nell’anno 2013, proseguirà la rilevazione dei maggiori oneri determinati:

  • dall'applicazione dei principi di valutazione del settore sanitario approvati con l'articolo 29 del citato Decreto Legislativo n. 118/2011 e successivamente modificati ed integrati, con particolare riferimento alla sostituzione del comma 1, lettera b) disposta dall’articolo 1, comma 36 della citata Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), la cui modalità applicativa è stata oggetto della nota interpretativa protocollo n. 2496 del 28 gennaio 2013 predisposta dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • dalla citata modalità di verifica del risultato d'esercizio del bilancio sanitario consolidato definita a seguito del citato Accordo del 24 marzo 2011 tra il Tavolo di verifica degli adempimenti ed il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, che prevede il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'esercizio;

Ravvisata pertanto l’opportunità di impegnare le singole Aziende sanitarie ed il sistema sanitario regionale nel suo complesso, a porre in essere le azioni necessarie per il contenimento della spesa sanitaria, compatibilmente con la salvaguardia dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza che costituisce obiettivo inderogabile del sistema sanitario regionale, dando attuazione:

  • alle misure di controllo della spesa sanitaria previste dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
  • alle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria previste dal citato articolo 17 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
  • alle misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria previste dall’articolo 15 del citato Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 (c.d. Spending review);
  • alle ulteriori misure previste dalla citata Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), con particolare riferimento all’articolo 1, comma 131;
  • alle misure regionali aggiuntive in materia di revisione tariffaria delle prestazioni di degenza ospedaliera, di definizione delle azioni per assicurare la sostenibilità delle cure primarie ed il contenimento del costo del personale dipendente;

Preso atto dell’articolo 1, comma 131, lettera a) della citata Legge n. 228/2012 che prevede la possibilità per le Regioni di adottare misure di riduzione della spesa sanitaria alternative a quelle individuate dallo stesso comma 131, al fine di salvaguardare i Livelli Essenziali di Assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, purché assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario;

Ritenuto di confermare anche per la programmazione sanitaria regionale dell’esercizio 2013 l’obiettivo inderogabile del pareggio di bilancio, che costituisce vincolo e obiettivo sia per il Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso che per le singole Aziende sanitarie, perseguibile attraverso le misure precedentemente richiamate, attraverso le azioni di qualificazione del sistema sanitario che da tempo sono state promosse a livello regionale, quali la riorganizzazione del modello di assistenza ospedaliera per intensità di cura e per intensità assistenziale, il riordino delle cure primarie e la revisione dei modelli organizzativi, nonché attraverso il proseguimento delle azioni di sostenibilità e di razionalizzazione poste in essere a livello aziendale;

Valutata pertanto l'esigenza di impegnare le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali:

  • nella predisposizione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2013 coerenti con il documento “Il quadro economico e la sostenibilità del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati”, Allegato B quale parte integrante della presente deliberazione, dando atto che il documento costituisce il quadro degli obiettivi dell’anno 2013 per il Servizio Sanitario Regionale;
  • nel rispetto dell’obiettivo economico-finanziario definito a livello regionale, che dovrà essere perseguito anche attraverso la tempestiva individuazione di specifiche misure aziendali di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria;

Dato atto che il pareggio di bilancio costituisce la condizione per garantire il consolidamento dell'area della integrazione socio-sanitaria, l’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza ed un governo flessibile del personale;

Preso atto che la verifica del risultato dell'esercizio 2013 secondo la modalità definita con il citato Accordo del 24 marzo 2011 fra il Tavolo di verifica degli adempimenti ed il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, comporta il finanziamento sia degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'esercizio che della quota annuale degli ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001-2011, per i quali è stato concordato il finanziamento nell'arco temporale di 25 anni;

 Ritenuto opportuno:

  • accantonare le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31.12.2009; tali risorse saranno assegnate alle Aziende sanitarie sulla base delle risultanze consuntive in sede di chiusura dell’esercizio 2013;
  • finanziare gli ammortamenti non sterilizzati relativi alle immobilizzazioni entrate in produzione successivamente all'1.1.2010, nell'ambito del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza per le Aziende Usl e nell’ambito del valore della produzione per le Aziende Ospedaliere e per l’Istituto Ortopedico Rizzoli;

Dato atto che per le Aziende sanitarie regionali l'obiettivo economico-finanziario dell'anno 2013 è rappresentato:

  • dall'equilibrio economico-finanziario in sede di formulazione del Bilancio Economico preventivo e delle rendicontazioni trimestrali, corrispondente ad una perdita non superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati ante 2009; le risorse appositamente accantonate in sede di programmazione regionale consentiranno di evidenziare una situazione di pareggio in sede di consolidato regionale;
  • dal pareggio del Bilancio d'esercizio, determinato secondo le regole civilistiche, in sede di consuntivazione;

Ritenuto di impostare il finanziamento dell'anno 2013 su un livello complessivo di risorse, come definito precedentemente, pari a 7.850,360 milioni, ripartendolo come segue:

  • 7.259,590 milioni vengono destinati al finanziamento dei Livelli di assistenza, di cui 310,600 milioni costituiscono la quota consolidata a finanziamento del FRNA; il riparto tra le Aziende sanitarie avviene a quota capitaria, per funzioni e progetti a rilievo sovra-aziendale e per specificità non riflesse dai criteri ordinari di finanziamento;
  • 68,257 milioni sono riservati al finanziamento del Sistema integrato Servizio Sanitario Regionale - Università;
  • 38,240 milioni sono trattenuti a finanziamento delle strutture e delle funzioni regionali e dell’innovazione;
  • 192,620 milioni costituiscono il finanziamento a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e per la qualificazione dell’assistenza ospedaliera;
  • 50 milioni vengono confermati ad ulteriore finanziamento del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
  • 103,550 milioni sono riservati, tra l’altro, al finanziamento di prestazioni aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza non ricomprese nei punti precedenti, a sostegno dell’attività di ricerca degli IRCCS regionali, a finanziamento dei costi per i fattori della coagulazione del sangue per il trattamento di pazienti emofilici, al finanziamento degli indennizzi agli emotrasfusi ai sensi della Legge n. 210/1992;
  • 138,103 milioni verranno ripartiti tra le Aziende sanitarie in chiusura dell’esercizio 2013: 120 milioni sulla base degli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31.12.2009 di competenza dell’esercizio e 18,103 milioni ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio;

così come analiticamente rappresentato nella Tabella 1, allegata parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che per definire il complessivo livello delle risorse a disposizione del Servizio sanitario regionale per il 2013 è necessario tenere anche conto di:

  • 338 milioni quale acconto per la remunerazione delle prestazioni rese in regime di mobilità interregionale, nonché della regolazione della mobilità internazionale prevista ai sensi dell’articolo 1, commi 82 e 83 della citata Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), nelle more dell’adozione del previsto Regolamento applicativo;
  • 450 milioni circa di entrate dirette delle Aziende sanitarie, a fronte di prestazioni rese, comprensive del gettito assicurato dalle misure regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui all’Accordo fra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze siglato in data 28 dicembre 2011 ai sensi dell’art. 1, lettera p-bis della Legge n. 296/2006;

risorse che, pur concorrendo alla copertura della complessiva spesa sanitaria regionale, dovranno essere contabilizzate nei bilanci aziendali in relazione alle prestazioni e servizi effettivamente resi in corso d'anno;

Ritenuto altresì che la verifica dell'andamento della gestione aziendale rispetto all'obiettivo assegnato debba essere ordinariamente effettuata con cadenza trimestrale, salvo verifiche straordinarie nel mese di giugno e di settembre;

Ravvisata l'opportunità di istituire il Comitato permanente di monitoraggio, coordinato dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, con l'incarico di monitorare l'andamento delle gestioni aziendali, di verificare l’attuazione ed il rispetto delle linee di programmazione sanitaria regionale, di valutare i Piani delle assunzioni del personale, di supportare le Aziende sanitarie nell'identificazione delle azioni necessarie per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo economico-finanziario, di valutare le modalità applicative delle misure nazionali e regionali di razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria, tenuto anche conto della possibilità di adottare a livello regionale delle misure alternative purché in grado di assicurare l’equilibrio del bilancio sanitario secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 131, lettera a) della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013);

Dato atto che il Comitato permanente di monitoraggio sarà formalmente costituito con successiva Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali;

Richiamati:

  • il Patto per la Salute 2010-2012, sul quale è stata sancita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 3 dicembre 2009, repertorio n. 243/CSR, che all'articolo 11 prevede che le Regioni si impegnino ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci sanitari; quanto previsto dall’articolo 11 costituisce per le Regioni un adempimento per l’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale;
  • l’articolo 1, comma 291 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria 2006) che prevede l’adozione di un Decreto Ministeriale per definire i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci sanitari;

Preso atto che nel corso del 2013 la Regione e le Aziende sanitarie sono impegnate nella definizione e nella progressiva realizzazione del Progetto regionale per la certificabilità dei bilanci sanitari, tenuto conto:

  • del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 17 settembre 2012 che prevede l’obbligo della certificabilità dei dati e dei bilanci sanitari, ossia l’applicazione di una regolamentazione in materia contabile e di un sistema di procedure amministrativo contabili che ponga gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella condizione di sottoporsi con esito positivo alle verifiche ed alle revisioni contabili; la condizione di certificabilità sarà raggiunta attraverso un Percorso Attuativo della Certificabilità;
  • dello schema di Decreto proposto dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha espresso la prevista Intesa in data 24 gennaio 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Decreto Ministeriale 17 settembre 2012, che definisce i termini di presentazione ed i requisiti comuni del Percorso Attuativo della Certificabilità, finalizzati al raggiungimento di standard organizzativi, contabili e procedurali omogenei a livello nazionale e propedeutici alla certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato regionale;
  • del citato Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni contabili ed alla definizione degli schemi di bilancio e degli specifici principi di valutazione per il settore sanitario, nonché della relativa Casistica applicativa approvata con il citato Decreto Ministeriale del 17 settembre 2012 e della Casistica applicativa che sarà approvata successivamente;
  • degli esiti della Valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo-contabili prevista dal Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2011, che ha fornito alle Aziende sanitarie ed alla Regione gli elementi di base per l’elaborazione di piani di adeguamento delle procedure, del sistema amministrativo-contabile e di controllo interno affidabili, funzionali al percorso di certificabilità dei bilanci;

Dato atto che nel 2013 la Regione e le Aziende sanitarie sono impegnate ad assicurare la presentazione del Percorso Attuativo della Certificabilità entro i termini e nel rispetto dei requisiti comuni che saranno definiti a livello ministeriale, nonché a verificare la puntale attuazione del Percorso e la completa realizzazione, nei tempi previsti, delle azioni dettagliate nel crono programma, articolate per aree omogenee e riferite ai dati ed ai bilanci delle Aziende sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato regionale;

Visto il Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 avente ad oggetto “Modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180”;

Dato atto che nel 2013 prosegue l’impegno delle Direzioni aziendali e del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso, per assicurare una gestione efficiente delle risorse finanziarie disponibili e per individuare, anche attraverso la sinergia tra la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e la Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, le misure e le iniziative in grado di determinare una riduzione dell’esposizione debitoria nei confronti dei fornitori di beni e servizi;

Viste:

  • la propria deliberazione n. 1350 del 17 settembre 2012 di approvazione del Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie;
  • la Legge Regionale n. 13 del 7 novembre 2012 avente ad oggetto “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
  • la propria deliberazione n. 1905 del 10 dicembre 2012 che ha adottato le prime misure attuative per l’avvio del nuovo sistema di copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli Enti del Servizio Sanitario Regionale, istituendo il Nucleo Regionale di Valutazione ed individuando nell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, nell’Azienda USL di Ravenna, nell’Azienda USL di Forlì, nell’Azienda USL di Cesena, nell’Azienda USL di Rimini, le Aziende sanitarie sperimentatrici del Programma regionale sopra richiamato;

Richiamata la Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" che all'articolo 3, comma 2 stabilisce che le Aziende USL siano finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi;

Acquisita la relazione "Criteri di Finanziamento delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna - Anno 2013", Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento e ritenuto di evidenziare:

  • l'aggiornamento della consistenza della popolazione all'1/1/2012;
  • l'aggiornamento della base dati riferita all’utilizzo dei diversi servizi;
  • il mantenimento per i sub-livelli di assistenza della stessa percentuale del 2012 per l’assegnazione delle risorse dedicate;
  • l’evidenziazione, nel livello dell'Assistenza distrettuale (sub-livello "Contributo al FRNA disabili”), della quota riferita all'assistenza a favore di persone con disabilità, che confluisce, come per il 2012, al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (in coerenza con quanto stabilito nel programma approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1487/2012);
  • la modifica, per l’anno 2013, di alcuni criteri di finanziamento come dettagliato nel sopra citato Allegato A;
  • il trasferimento all’Ausl di Cesena di una quota di finanziamento trattenuta alle altre Aziende Usl di Area Vasta Romagna per le attività inerenti la gestione del Magazzino unico economale e farmaceutico, collocato presso il Centro Servizi di Pievesestina e gestito dall’Ausl di Cesena;
  • la costituzione del Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria previsto dall’articolo 5 della citata Legge Regionale n. 13/2012 e dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1350/2012, per far fronte ai risarcimenti assicurativi di 2° fascia (da 100 mila a 1,5 milioni) e per il pagamento della polizza a copertura dei rischi catastrofali (oltre 1,5 milioni); il fondo, pari a 13,081 milioni, è costituito mediante trattenuta di quota parte delle risorse spettanti alle Aziende sperimentatrici;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche sociali nella seduta del 12 febbraio 2013, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della richiamata Legge Regionale n. 29/2004;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di determinare il volume complessivo di risorse a finanziamento del Servizio Sanitario Regionale per il 2013, per le considerazioni in premessa esposte e qui richiamate, in 7.850,360 milioni di euro, sulla base della stima delle seguenti disponibilità:

  • 7.585,360 milioni che costituiscono, per la nostra Regione, il livello di finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, stimato ipotizzando una quota di accesso regionale alle risorse nazionali pari a quella dell'anno 2012;
  • 115 milioni che costituiscono, per la nostra Regione, il finanziamento vincolato degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, stimato ipotizzando una quota di accesso regionale in linea con quella dell'anno 2012;
  • 150 milioni di risorse regionali stanziate dalla citata Legge Regionale n. 20 del 21 dicembre 2012 concernente il Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015, a carico dell’esercizio 2014; di questi, 100 milioni costituiscono garanzia della copertura finanziaria degli oneri a carico dei bilanci dell'esercizio 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, mentre 50 milioni alimentano il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza dell'anno 2013 e, in continuità con gli anni precedenti, si sommano alla quota consolidata a carico della sanità pari a 310,600 milioni ed alle risorse direttamente attribuite dalla citata Legge Regionale n. 19/2012 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2013) pari a 70 milioni;

2. di destinare le complessive risorse, pari a 7.850,360 milioni così come analiticamente rappresentato in Tabella 1, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, e di seguito sintetizzata:

  • 7.259,590 milioni vengono destinati al finanziamento dei Livelli di assistenza, di cui 310,600 milioni costituiscono la quota consolidata a finanziamento del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza; il riparto tra le Aziende sanitarie avviene a quota capitaria, per funzioni e progetti a rilievo sovra-aziendale e per specificità non riflesse dai criteri ordinari di finanziamento;
  • 68,257 milioni sono riservati al finanziamento del Sistema integrato S.S.R. - Università;
  • 38,240 milioni sono trattenuti a finanziamento delle strutture e delle funzioni regionali e dell’innovazione;
  • 192,620 milioni costituiscono il finanziamento a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e per la qualificazione dell’assistenza ospedaliera;
  • 50 milioni vengono confermati ad ulteriore finanziamento del FRNA;
  • 103,550 milioni sono riservati, tra l’altro, al finanziamento di prestazioni extra-LEA non ricomprese nei punti precedenti, a sostegno della ricerca degli IRCCS regionali, a finanziamento dei costi per i fattori della coagulazione del sangue per il trattamento di pazienti emofilici, al finanziamento degli indennizzi agli emotrasfusi ai sensi della Legge n. 210/1992;
  • 138,103 milioni verranno ripartiti tra le Aziende sanitarie in chiusura dell’esercizio 2013: 120 milioni sulla base degli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell’esercizio delle immobilizzazioni entrate in produzione entro il 31.12.2009 e 18,103 milioni ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio;

3. di provvedere al finanziamento per livelli di assistenza delle Aziende USL, ripartito a quota capitaria secondo i criteri ed i contenuti illustrati nel documento “Criteri di Finanziamento delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna - Anno 2013", Allegato A quale parte integrante del presente provvedimento, per un ammontare pari a 6.883,500 milioni; il riparto alle Aziende Usl è riportato nelle Tabelle A1 e A2, allegate al presente provvedimento, parti integranti del medesimo;

4. di provvedere al trasferimento all’Ausl di Cesena di una quota di finanziamento pari a 4,261 milioni, trattenuta alle altre Aziende Usl dell’Area Vasta Romagna per le attività inerenti la gestione del Magazzino unico economale e farmaceutico, come riportato nella Tabella A3, allegata al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo;

5. di provvedere alla costituzione del Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria per l’importo di 13,081 milioni, previsto dall’articolo 5 della citata Legge Regionale n. 13/2012 e dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1350/2012, mediante trattenuta di quota parte delle risorse spettanti alle Aziende sperimentatrici, come riportato nelle Tabelle A3 ed A6, allegate al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo;

6. di vincolare una quota del finanziamento per livelli di assistenza delle Aziende USL di cui al precedente punto 3), pari a 67,690 milioni, al finanziamento alle Aziende Ospedaliere, determinata sulla base dell’indice di dipendenza delle strutture ospedaliere dalla popolazione - calcolato sui volumi finanziari - sia delle Aziende Ospedaliere che insistono sul territorio provinciale, sia di quelle extra provincia, come da indici di dipendenza riportati nella Tabella A3, allegata al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo; le quote di finanziamento ripartite alle Aziende USL in quota capitaria e vincolate alle Aziende Ospedaliere sono riportate nelle Tabelle A3 e A6, allegate al presente provvedimento quali parti integranti del medesimo;

7. di stabilire che una quota del finanziamento per livelli di assistenza delle Aziende USL pari a 58,5 milioni, come riportato nella Tabella A4, allegata al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, corrispondente all’importo del budget delle prestazioni ospedaliere di alta specialità definito nell’Accordo con l’Associazione della Ospedalità Privata AIOP per l’anno 2013, è stata ripartita con riferimento al volume delle prestazioni di alta specialità erogate dagli Ospedali privati accreditati nell’anno 2011 (ultimo anno consolidato); in fase di chiusura dell’esercizio 2013, tale quota di finanziamento sarà ridistribuita tra le Aziende sanitarie sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell’anno 2013;

8. di provvedere al finanziamento di 47,250 milioni a favore delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli a titolo di integrazione tariffaria per l’impatto che ricerca e didattica hanno sui costi di produzione aziendali, come riportato nella Tabella A6, allegata al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo;

9. di prevedere il livello di risorse a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario al fine di assicurare il fabbisogno finanziario per l’erogazione di prestazioni anche aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza ed il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione a decorrere dall’ 1.1.2010, a valere sull’accantonamento complessivo, come sopra definito, pari a 69,285 milioni per le Aziende Usl e 39,272 milioni per le Aziende Ospedaliere e Istituto Ortopedico Rizzoli; il riparto alle Aziende sanitarie è riportato nelle Tabelle A5 e A6 allegate al presente provvedimento, quali parti integranti del medesimo, cui si aggiungono le quote per la qualificazione dell’attività di eccellenza pari a 50,308 per le Aziende Ospedaliere e Istituto Ortopedico Rizzoli, come riportato nella Tabella A6, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo;

10. di impegnare le Direzioni aziendali al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario in fase previsionale ed al rispetto del pareggio di bilancio in fase di consuntivo, così come specificato nel documento “Il quadro economico e la sostenibilità del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati”, Allegato B quale parte integrante del presente provvedimento, dando atto che le Tabelle A5 e A6 allegate quale parte integrante del presente provvedimento definiscono per ogni singola Azienda il contributo specifico regionale a garanzia di tale equilibrio in fase previsionale, contributo che sarà integrato in fase di chiusura di esercizio dalla ripartizione delle risorse accantonate a copertura degli ammortamenti non sterilizzati fino al 2009;

11. di disporre che il documento “Il quadro economico e la sostenibilità del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati”, Allegato B quale parte integrante del presente provvedimento, costituisca il quadro degli obiettivi cui impegnare le Direzioni aziendali, obiettivi rispetto ai quali saranno operate le valutazioni e assunti i conseguenti provvedimenti a livello regionale;

12. di stabilire che le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali predispongano il Bilancio economico preventivo dell’anno 2013, integrato dal Piano degli investimenti 2013-2015, nel rispetto delle linee di indirizzo definite nel documento “Il quadro economico e la sostenibilità del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati”, Allegato B quale parte integrante del presente provvedimento;

13. di definire che la verifica dell'andamento della gestione aziendale, rispetto all'obiettivo economico finanziario assegnato, debba essere ordinariamente effettuata con cadenza trimestrale, salvo verifiche straordinarie nei mesi di giugno e settembre, e che dell'esito delle verifiche debbano essere informate le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie; ove necessario, le Aziende sanitarie dovranno predisporre azioni di rientro, da realizzarsi, entro la chiusura dell’esercizio;

14. di istituire il Comitato permanente di monitoraggio che sarà formalmente costituito con successiva Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali;

15. di limitare, in questa prima fase, per le motivazioni indicate in premessa, la programmazione aziendale alla predisposizione del Bilancio economico preventivo di cui all’articolo 7 della Legge Regionale n. 50 del 20 dicembre 1994 in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende sanitarie ed all’articolo 4 del Regolamento Regionale di contabilità economica n. 61 del 27 dicembre 1995, integrato dal Piano degli investimenti 2013-2015 redatto secondo gli specifici schemi regionali;

16. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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