n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Criteri e modalità di acquisizione del personale per le strutture speciali dell'Assemblea legislativa.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 63 “Incarichi speciali” della L.R. 4 agosto 1994 n. 31, “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, che prevede che la legge regionale disciplini il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti, per quanto riguarda l’Assemblea legislativa regionale, il Gabinetto e le Segreterie particolari delle Strutture speciali dell’Assemblea legislativa;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, al Capo II del Titolo II, che:

a. agli artt. 4, 7, comma 1, lett. a) e 8 individua, in coerenza con quanto precisato all’art. 63 dello Statuto regionale, le strutture di diretta collaborazione degli organi politici dell’Assemblea legislativa regionale (denominate “strutture speciali” nell’ordinamento della Regione Emilia-Romagna), qui di seguito elencate:

  • Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa;
  • Segreteria del Presidente dell’Assemblea legislativa
  • Segreterie particolari dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, dei Presidenti di Commissioni assembleari;
  • Segreterie dei Gruppi assembleari;

b. all’art. 9 disciplina modalità di reclutamento e il trattamento giuridico-economico dei rapporti di lavoro del personale assegnato alle strutture speciali;

Atteso inoltre che:

- la L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e ss.mm. che, all’art. 26 “Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche”, stabilisce che:

  •  a) al personale regionale di ruolo, iscritto all’Ordine dei giornalisti, che svolge le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass-media di competenza del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico;
  •  b) l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare alle funzioni sopra indicate avviene con contratto di lavoro subordinato a termine, ai sensi dell’art. 46 (oggi art. 63) dello Statuto regionale;

- la delibera n. 97 dell’11 luglio 2012 recante “Testo unico della disciplina attuativa dell’art. 26 l.r. 28/07/2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa”;

Dato atto che con L.R. 1 del 2015 sono state apportate significative modifiche alla l.r. n. 11/2013 prevedendo da un lato la soppressione della previsione della corresponsione dei “Contributi per il funzionamento dei Gruppi” e dall’altro, con l’art. 20, la revisione delle disposizioni relative al personale dei gruppi e degli organi monocratici;

Considerato che le nuove disposizioni introdotte dal citato art. 20 della l.r. n. 11/2013, modificando in parte l’art. 9 della l.r. n.43/2001, prevedono la possibilità di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all’art. 12 della l.r. n. 43/2001 sia per i gruppi che per le strutture monocratiche attraverso l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, salvaguardando il principio dell’intuitu personae, nonché di attivare tirocini e pongono la relativa spesa a carico del budget della struttura richiedente;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 162 del 20 dicembre 2012 “Modifiche e integrazioni alla delibera n. 54 del 16 giugno 2010 recante “Strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionali;

n. 148 del 23 ottobre 2013 “Istituzione, denominazione e competenze delle strutture organizzative dell’Assemblea legislativa. 5ª fase d’intervento;

- n. 179 dell'11 dicembre 2013 “Definizione dei budget di spesa per il personale delle strutture speciali dell'Assemblea legislativa di cui all’art. 7 lett, a) della L.R. n. 43/01. Anno 2014” con la quale sono state definite, anche, le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni attribuite al Gabinetto di Presidenza con la citata deliberazione n. 148/2013;

- n. 111 del 10 dicembre 2014 “Nuove modalità di acquisizione del personale e limiti di spesa per le strutture speciali dell'assemblea legislativa”;

Ritenuto quindi opportuno rivedere, in linea con quanto disposto dalla Delibera di Giunta n. 53/2015, la procedura di acquisizione di personale da parte delle strutture speciali dell’Assemblea legislativa approvando il testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di prevedere che le nuove modalità di acquisizione e assegnazione di personale per le Strutture speciali dell’Assemblea legislativa individuate dal presente atto trovino applicazione a partire dalla data di adozione del presente atto;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67/2014 recante “Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 173/2007”.

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

A voti unanimi 

delibera: 

1. di approvare il testo allegato alla presente deliberazione sotto lettera A “Personale assegnato alle strutture speciali dell’Assemblea legislativa regionale”, con le annesse Appendici nn. 1, 2 e 3, 4 quale parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce il precedente allegato alla citata propria deliberazione n. 111/2014 a partire dall’adozione del presente atto;

2. di pubblicare il presente atto, in considerazione del suo interesse generale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa.

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