n.92 del 22.06.2011 periodico (Parte Seconda)
Autorità di Ambito Territoriale di Parma - ATO 2 - Domanda 5/11/2010 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso consumo umano da sorgenti varie in comune di Borgo Val di Taro (PR), loc. varie a servizio dell'Acquedotto comunale "Tre Fontane". Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc PR10A0046
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare a Autorità di Ambito Territoriale di Parma – ATO 2 - C.F./Partita IVA 92114950345, legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Borgo Val di Taro (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da sorgenti site in comune di Borgo Val di Taro (PR) per uso acquedottistico - consumo umano, a servizio dell’Acquedotto comunale “Tre Fontane”, con una portata massima pari a l/s 3,5 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 81500;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18, R.R. 41/01) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
d) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 4/4/2011, n. 3663
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1 del R.R. 41/01;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)