n.395 del 11.11.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola Battecca Silvano e Gianni e C. S.S.. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Villanova sull’Arda (PC), frazione Sant’Agata, località Pezzino, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico, domestico e innaffio giardino) - Proc. PC02A0124 – SINADOC 27109/2019 (Determina n. 4943 del 19/10/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire a ll’ Azienda Agricola Battecca Silvano e Gianni e C. S.S. con sede in Comune di Villanova sull’Arda (PC), Via Pezzino n. 1 (C.F. e P.I.V.A. 00753170331), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC02 A0124, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico – allevamento bovini - potabile ed innaffio giardino);
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,67;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 8.683; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2030; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)