n.442 del 23.12.2020 periodico (Parte Seconda)

Deteminazioni in merito alle procedure relative alle delibere di Giunta regionale n. 515/2018, n. 655/2019 e n. 1252/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni ed integrazioni;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 136 del 31 gennaio 2018 recante: L.R. n. 24 dell’8 agosto 2001 (Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo). Programma regionale denominato “Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2018, n. 13);

- la propria deliberazione n. 515 del 31 gennaio 2018 recante: L.R.24/2001 e s.m.i. - approvazione bando per l'attuazione del programma denominato "Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari". (deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 136 del 31 gennaio 2018);

- la propria deliberazione n. 1098 del 9 luglio 2018 avente ad oggetto: “Legge n. 24/2001 e s.m.i. delibera della Giunta regionale n. 515/2018. programma denominato "una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari" - linea 1. Approvazione graduatoria delle proposte di intervento ammissibili a finanziamento.

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 196 del 26 febbraio 2019 recante: L.R. n. 24/2001 e s.m.i. Programma regionale denominato “HOUSING SOCIALE 2019" (Proposta della Giunta regionale in data 21 gennaio 2019, n. 78);

- la propria deliberazione n. 655 del 29 aprile 2019 recante: Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 e s.m.i. approvazione bando per l'attuazione del programma denominato "Housing sociale 2019". (deliberazione della Assemblea Legislativa n. 196 del 26 febbraio 2019);

- la propria deliberazione n. 1718 del 21 ottobre 2019 avente ad oggetto: “Legge n. 24/2001 e s.m.i. delibera della Giunta regionale n. 655/2019. programma denominato "Housing sociale 2019" Approvazione graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento”;

- la propria deliberazione n. 628 del 08 giugno 2020 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 24/2001 E SS.MM.II. DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 655/2019 E N. 1718/2019. PROGRAMMA "HOUSING SOCIALE 2019". APPROVAZIONE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI DI RISERVA DI CUI ALL'ALLEGATO E - TABELLA 5 - PARTE INTEGRANTE ALLA DELIBERAZIONE N. 1718/2019”;

- la propria deliberazione n. 1252 del 13 aprile 2018 avente ad oggetto: DETERMINAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 743 DEL 21 MAGGIO 2018 "L.R. N. 24/2001 E S.M.I. APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ, DELLA FRUIBILITÀ E USABILITA' DEGLI EDIFICI E DEGLI ALLOGGI PUBBLICI";

Considerato che tutti gli alloggi finanziati ai sensi dei due programmi sopracitati di cui alle delibere n. 515/2018 e 655/2019 devono essere assegnati in proprietà o locazione/assegnazione in godimento con patto di futura vendita o locazione o godimento permanente e quindi mirano a soddisfare una stabile esigenza abitativa;

Dato atto che da parte di diversi operatori ammessi a contributo ai sensi degli atti sopracitati, è stata segnalata l’esigenza di avere maggiori margini di flessibilità per il trasferimento degli alloggi realizzati/recuperati ai sensi dei due programmi sopracitati, così da tenere conto da un lato delle crescenti difficoltà economiche dei cittadini, anche in relazione alle difficoltà create dalla pandemia da Covid-19, nonché della disponibilità di formule di accesso all’abitazione diversificate, quali la vendita con riserva della proprietà, denominata anche vendita a rate con patto di riservato dominio, che consente da un lato all’acquirente l’immediato godimento dell’alloggio, pur beneficiando di un pagamento del prezzo dilazionato nel tempo, e dall’altro all’operatore che ha realizzato/recuperato l’alloggio di conservarne la proprietà fino al versamento dell’ultima rata del prezzo a garanzia dell’integrale pagamento;

Considerato opportuno accedere alla richiesta degli operatori di consentire anche il ricorso all’istituto giuridico della vendita con riserva della proprietà per la collocazione degli alloggi in questione, per un periodo non superiore a 2 anni, sia in considerazione dell’emergenza Covid-19 che ha aumentato le difficoltà economiche della popolazione con conseguente difficoltà nel disporre di risorse finanziarie importanti con immediatezza, sia perché l’istituto appare pienamente idoneo a garantire il soddisfacimento di un’esigenza abitativa di lungo periodo;

Considerato altresì che ai fini dell’erogazione del contributo gli operatori beneficiari dei finanziamenti devono produrre tra le altre la seguente documentazione obbligatoria: copia conforme registrata del contratto di locazione o dell’atto di assegnazione in godimento con patto di futura vendita o permanente sottoscritto dalle parti o dell’atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione/godimento;

Dato atto che nel caso di utilizzo dello strumento giuridico della vendita con riserva della proprietà, il trasferimento della proprietà in capo al nucleo familiare beneficiario si verifica solo in un momento successivo rispetto all’erogazione del contributo della Regione Emilia-Romagna all’operatore beneficiario, previsto ai sensi delle deliberazioni n. 515/2018 e n. 655/2019 sopracitate, e precisamente solo al momento del pagamento dell’ultima rata di prezzo da parte del nucleo familiare beneficiario assegnatario dell’alloggio;

Ritenuto:

- di dover ribadire che, per gli alloggi finanziati ai sensi delle deliberazioni n. 515/2018 e n. 655/2019 sopracitate, finalizzati all’acquisizione della prima casa di proprietà o alla locazione/assegnazione in godimento con patto di futura vendita o alla locazione o godimento permanente, il vincolo di destinazione non è derogabile;

- di stabilire che l’operatore beneficiario nel caso di utilizzo dello strumento giuridico della vendita con riserva di proprietà debba assumere l’impegno di restituire alla Regione Emilia-Romagna le somme, rivalutate ai sensi dell’art. 2033 del Codice civile, ottenute a titolo di contributo, nel caso in cui non si realizzi il trasferimento della proprietà in capo all’assegnatario/acquirente dell’alloggio, a causa del mancato pagamento di una o più rate del prezzo;

- di stabilire che lo stesso operatore beneficiario debba assumere tale impegno con apposito "Atto di assunzione d'obbligo" redatto sulla base dello schema di cui all'allegato "A" parte integrante alla presente deliberazione. Tale atto dovrà essere trasmesso dall’operatore beneficiario al Servizio competente prima dell'erogazione del contributo regionale, insieme al rogito notarile di vendita dell’alloggio con riserva di proprietà;

- di stabilire che l’operatore beneficiario nel caso in cui si concretizza il trasferimento della proprietà a seguito del pagamento dell’intero prezzo pattuito dovrà inviare copia dell’atto di quietanza e di cancellazione del patto di riservato dominio;

Dato atto, inoltre, che la procedura di erogazione del finanziamento agevolato, delineata dalla precitata deliberazione n. 515/2018, prevede che l’operatore beneficiario deve richiedere l’erogazione del contributo concesso in una unica soluzione, a titolo di saldo, a seguito della assegnazione in proprietà o locazione/assegnazione con proprietà differita di tutti gli alloggi finanziati;

Considerato che:

a) gli operatori ammessi a finanziamento hanno evidenziato il verificarsi di diverse situazioni fra le quali il perdurare della difficile situazione economica che manifesta i suoi effetti negativi anche nel settore dell’edilizia residenziale sociale, con un contenimento della domanda di alloggi sociali e con il conseguente allungamento dei tempi di assegnazione di tutti gli alloggi finanziati;

b) nei casi in cui non è possibile procedere all’assegnazione di tutti gli alloggi finanziati nella stessa annualità la procedura finanziaria di cui alla citata deliberazione n. 515/2018 non permette agli operatori di richiedere l’erogazione parziale del finanziamento concesso;

c) nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b), l’impossibilità di richiedere l’erogazione parziale del finanziamento agevolato costituisce un onere finanziario sia per i singoli beneficiari finali, che hanno già acquistato gli alloggi, sia per gli operatori economici titolari degli interventi, i quali per ottenere l’erogazione del saldo devono assegnare in proprietà o locazione/assegnazione con proprietà differita tutti gli alloggi finanziati;

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni della propria deliberazione n. 515/2018 relative all’erogazione del saldo del finanziamento agevolato, al fine di rendere possibile tale erogazione anche nei casi in cui l’operatore non abbia ancora assegnato tutti gli alloggi finanziati;

Ritenuto, pertanto, di riformare il punto 5.9.1 dell’allegato A alla suddetta propria deliberazione n. 515/2018, stabilendo che gli operatori titolari degli interventi finanziati possono richiedere l’erogazione del contributo concesso in un massimo di due rate (una parziale e una a saldo) a seguito della presentazione della documentazione prevista al precitato punto 5.9.1;

Considerato inoltre che i Comuni beneficiari dei finanziamenti concessi per la realizzazione degli interventi finanziati con la propria deliberazione n. 1252/2018 a seguito dello scorrimento della graduatoria degli interventi di riserva di cui all’allegato 2 alla propria deliberazione n. 1138 del 16/7/2018 devono terminare i lavori entro il termine stabilito con propria deliberazione n. 1273/2019;

Preso atto che per alcuni interventi i Comuni hanno segnalato che durante l’esecuzione dei lavori per cause sopraggiunte non prevedibili non è possibile rispettare il predetto termine di fine lavori;

Rilevato che i finanziamenti concessi nell’ambito del programma per il miglioramento dell’accessibilità degli edifici pubblici sono finalizzati “a valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni, attraverso interventi diretti a migliorare l’accessibilità, la fruibilità ed usabilità degli alloggi e degli spazi e dei servizi comuni al fine di migliorare la qualità dell’offerta degli alloggi pubblici e in particolare di garantire agli assegnatari ERP più deboli (anziani e persone con disabilità motorie) un utilizzo il più possibile comodo e funzionale degli alloggi, e la più ampia ed autonoma libertà di movimento quale presupposto per coltivare forme e pratiche di vita sociale al di fuori dei limiti dell’alloggio e del condominio”;

Ritenuto quindi necessario consentire il corretto completamento degli interventi finanziati, anche laddove siano attualmente registrati dei ritardi nella conclusione dei lavori, comunque avviati ed in corso;

Ritenuto pertanto di delegare il responsabile del Servizio competente a concedere una proroga non superiore ad un anno nel caso in cui si accerti che il mancato rispetto del termine di fine lavori di interventi finanziati con la propria deliberazione n. 1252/2018 a seguito dello scorrimento della graduatoria degli interventi di riserva di cui all’allegato 2 alla propria deliberazione n. 1138 del 16/7/2018, sia dovuto a fattori esterni all’attuazione tecnica ed amministrativa dell’intervento, comprovati con adeguate motivazioni;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.”;

- la propria deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

- la L.R. n. 43 del 26/11/2001, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG 2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- la propria deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di accogliere la richiesta degli operatori beneficiari dei contributi di cui alle proprie deliberazioni n. 515/2018 e n. 655/2019 affinché sia consentito il ricorso all’istituto giuridico della vendita con riserva di proprietà, per un periodo non superiore a due anni, per la collocazione degli alloggi in questione, sia in considerazione dell’emergenza COVID-19 che ha aumentato le difficoltà economiche della popolazione con conseguente difficoltà a disporre di risorse finanziarie importanti con immediatezza, sia perché l’istituto appare pienamente idoneo a garantire il soddisfacimento di un’esigenza abitativa di lungo periodo;

2) di stabilire che l’operatore beneficiario nel caso di utilizzo dello strumento giuridico della vendita con riserva di proprietà debba assumere l’impegno di restituire alla Regione Emilia-Romagna le somme, rivalutate, ai sensi dell’art. 2033 del Codice civile, ottenute a titolo di contributo, nel caso in cui non si realizzi il trasferimento della proprietà in capo all’assegnatario dell’alloggio, a causa del mancato pagamento di una o più rate del prezzo;

3) di approvare a tal fine lo schema di "Atto di assunzione d'obbligo" di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

4) di stabilire che lo stesso operatore beneficiario debba assumere tale impegno sottoscrivendo apposito "Atto di assunzione d'obbligo" redatto sulla base dello schema di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione. Tale atto dovrà essere trasmesso dall’operatore beneficiario al Servizio scrivente prima dell'erogazione del contributo regionale, insieme al rogito notarile di vendita dell’alloggio con riserva di proprietà;

5) di stabilire che l’operatore beneficiario nel caso in cui si concretizzi il trasferimento della proprietà a seguito del pagamento dell’intero prezzo pattuito dovrà inviare copia dell’atto di quietanza e di cancellazione del patto di riservato dominio;

6) di accogliere la richiesta degli operatori beneficiari dei contributi di cui alla propria deliberazione n. 515/2018 e pertanto di riformare il punto 5.9.1 dell’allegato A alla suddetta deliberazione, stabilendo che gli operatori titolari degli interventi finanziati possono richiedere l’erogazione del contributo concesso in un massimo di due rate (una parziale e una a saldo) a seguito della presentazione della documentazione prevista al precitato punto 5.9.1;

7) in relazione alla propria deliberazione n. 1252/2018 di delegare il Responsabile del Servizio competente a concedere una proroga non superiore ad un anno nel caso in cui si accerti che il mancato rispetto del termine di fine lavori di interventi finanziati con la propria deliberazione n. 1252/2018 a seguito dello scorrimento della graduatoria degli interventi di riserva di cui all’Allegato 2 alla propria deliberazione n. 1138 del 16/7/2018 sia dovuto a fattori esterni all’attuazione tecnica ed amministrativa dell’intervento, comprovati con adeguate motivazioni;

8) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato "A"

ATTO DI ASSUNZIONE D'OBBLIGO

Premesso:

- che in data............ la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta regionale n..... del........, ha individuato la............. [1] quale operatore beneficiario del contributo per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale sociale destinato “all’acquisizione della prima casa di proprietà o alla locazione/assegnazione in godimento con patto di futura vendita o alla locazione o godimento permanente” compreso nel programma........... [2], localizzato in Comune di................ [3];

- che in virtù di tale atto la Regione Emilia-Romagna erogherà alla..........(1) un contributo di …………………………..euro (………………………) previa cessione dell’alloggio con apposito atto notarile;

- che con rogito stipulato in data ------- rep. n. -----l’alloggio individuato al N.C.E.U. Foglio……Particella……Subalterno…………. è stato ceduto con vendita con riserva di proprietà al Sig. ------------ avente i requisiti previsti dal bando;

- che come previsto dal rogito sopracitato il trasferimento della proprietà dell’alloggio sopracitato al Sig…………………………si perfezionerà in data ------- col pagamento dell’ultima rata di prezzo stabilita in ………………………….euro (…………………………);

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto.............., nato a....... il.......... residente a............. (..) nella sua qualità di presidente pro-tempore/o....... e legale rappresentante della........................(1), all'uopo autorizzato con............ ad assumere il presente "atto", qualora il trasferimento della proprietà dell’alloggio sopracitato al Sig………………………… non si perfezioni in data …… col pagamento dell’ultima rata di prezzo stabilita in ………………………….euro (…………………………)come previsto dal rogito stipulato in data ------------, repertorio n. ----------, si obbliga in nome e per conto della................. (1) e per i suoi eventuali aventi causa, a rimborsare alla Regione Emilia-Romagna il contributo che da questa sarà erogato ai sensi della DGR/DD n.------- del-----------------, rivalutato ai sensi dell’art. 2033 del Codice civile.

............. lì..................

(Il legale rappresentante)

__________________________

firma autenticata

Nota

L'atto d'obbligo debitamente sottoscritto, con autentica di firma, registrato presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio, deve essere trasmesso ai competenti uffici del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna, Viale A. Moro n. 30 - 40127 Bologna, prima dell'erogazione del contributo concesso.

[1] riportare la denominazione sociale

[2] riportare la denominazione del programma

[3] riportare gli elementi identificativi dell’intervento (ID n., la localizzazione, il numero degli alloggi finanziati)

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