n.307 del 26.11.2015 (Parte Prima)
Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale della signora Palma Costi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Enrico Campedelli.
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PRESIDENTE: La consigliera Palma Costi (con lettera datata e pervenuta il 17 novembre 2015) ha presentato formali irrevocabili dimissioni dall’Assemblea legislativa.
Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui dò lettura.
... omissis...
(Con votazione per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dalla signora Palma Costi)
PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14 (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. ……”
Dò atto che dal verbale dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Modena, relativo all’elezione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - anno 2014 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista di quella circoscrizione avente il contrassegno PD - Partito Democratico e per la quale fu eletta la consigliera Palma Costi, il signor Enrico Campedelli.
Proclamo dunque Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, in sostituzione della dimissionaria consigliera Palma Costi, il signor Enrico Campedelli e lo invito, se è presente, a prendere posto tra gli altri Consiglieri.
(Entra il consigliere Campedelli)
… omissis …
PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).