n. 105 del 18.08.2010 periodico (Parte Seconda)
Pubblicazione per estratto, ai sensi dell’art. 16 comma 3, Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e smi, della delibera di Giunta provinciale n. 336 del 30/07/2010 e rilascio dell'Autorizzazione Unica (D.Lgs. 387/2003) relativa all’"Impianto fotovoltaico di potenza pari a 1,7 MWP in comune di Pieve di Cento, Via Asia” proposto da M2M Consulting di M. Mandrioli, nell’ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo II, artt. 11 e ss. della L.R. 9/1999
L’Autorità competente, Provincia di Bologna, in persona del responsabile del procedimento, dr.ssa Valentina Beltrame, Dirigente del Servizio Pianificazione Ambientale, comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente l’“Impianto fotovoltaico di potenza pari a 1,7 MWP in comune di Pieve di Cento, via Asia” proposto da M2M Consulting di M. Mandrioli.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.2.5).
Il progetto interessa il territorio del comune di Pieve di Cento (BO) e della provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge Regionale 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente è la Giunta provinciale di Bologna e con delibera atto n. 336 del 30/07/2010 ha assunto la seguente decisione:
1. rilascia la Valutazione positiva di Impatto Ambientale in ordine al “Progetto di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza totale pari a 1.7 MWp, proposto dalla Ditta M2M Consulting di Marco Mandrioli & C. S.a.S., da realizzare in Via Asia, 18, Comune di Pieve di Cento (BO), rientrante nella piena disponibilità del proponente, atteso che l’impianto, le opere e le infrastrutture accessorie e connesse risultano complessivamente compatibili in termini ambientali, rendendosene possibile la realizzazione, sempreché siano rispettate le prescrizioni specificamente declinate nel Rapporto sull’Impatto Ambientale, che forma l’Allegato sub A) del presente provvedimento;
2. dà atto che il presente provvedimento, comprendendo e sostituendo tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi, produce altresì effetti di Autorizzazione Unica alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite nel Rapporto sull’Impatto Ambientale, che forma l’Allegato sub A) del presente provvedimento;
3. dà atto che il provvedimento di Autorizzazione Unica ha validità a far data dalla pubblicazione, per estratto, sul BURERT del presente partito di deliberazione, ferme restando le scadenze delle autorizzazioni previste dalle leggi di settore, da essa stessa assorbite e sostituite in relazione al progetto di impianto fotovoltaico ed infrastrutture accessorie e connesse;
4. dà atto che il presente provvedimento costituisce altresì titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Rapporto sull’Impatto Ambientale;
5. dichiara la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere da realizzare, ai sensi dell’art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 387/2003 e dell’art. 12, comma 1, DPR n. 327/2001;
6. premesso che il presente provvedimento produce effetti di variante automatica agli strumenti urbanistici comunali e che i contenuti del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità sono ricompresi nello Studio di Impatto Ambientale, dà atto che gli effetti ambientali sono stati esaminati in modo adeguato ed approfondito, a scala di progetto definitivo, e che, pertanto, non si rende necessario assoggettare tale variante alla ulteriore procedura di VAS;
7. dà atto che l’assenso già espresso, in sede di Conferenza dei Servizi, dal Comune di Pieve di Cento in merito alla necessità di apportare una variante al rispettivo P.R.G., dovrà essere ratificato dall’organo comunale competente entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, a norma dell’art. 17, comma 3, L.R. n. 9/1999 e s.m.i. e che i contenuti della variante stessa dovranno essere recepiti nel POC di prossima adozione;
8. autorizza la trasmissione di copia integrale della presente deliberazione alla Ditta proponente e agli Enti già designati membri della Conferenza dei Servizi;
9. dispone la pubblicazione, per estratto, del presente partito di deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna nonché la pubblicazione per esteso del presente atto sull’Albo Pretorio dell’Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
10. dà atto che le spese istruttorie a carico della Ditta richiedente il presente provvedimento, sono state quantificate, limitatamente alla procedura di VIA, in Euro 1.028,50 e formeranno oggetto di accertamento contabile a cura del Servizio Provinciale competente, ai sensi della vigente normativa in materia di impatto ambientale;
11. dichiara il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa.
12. dà atto che, avverso il presente provvedimento, è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.