n.274 del 05.11.2025 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il "Progetto di un impianto agri-voltaico di potenza pari a 23.957,50 kWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Zola Predosa (BO), Valsamoggia (BO) e Anzola dell’Emilia (BO), denominato Zola Predosa", proposto dalla società Atlas Solar 16 S.r.l.
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 4/2018 il “progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 23.957,50 kWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di Zola Predosa (BO), Valsamoggia (BO) e Anzola dell’Emilia (BO), denominato ZOLA PREDOSA" proposto da ATLAS SOLAR 16 S.R.L. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla ulteriore procedura di VIA in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente; in particolare:
- per la componente campi elettromagnetici, lungo il tracciato della linea MT di connessione tra la cabina di raccolta e la stazione di elevazione non sono stati presi in considerazione gli effetti dovuti alla presenza di eventuali linee elettriche interrate o aeree già in esercizio non facenti parte dell’impianto di progetto e non è possibile escludere la presenza di possibili recettori, alcuni dei quali, ad esempio, situati su via Lunga, all’interno della DPA associata a tale linea MT, inoltre per ognuna delle sorgenti di campi elettromagnetici non è stata indicata negli elaborati grafici la distanza dai più vicini luoghi dove è prevista la permanenza continuativa di persone per più di quattro ore giornaliere;
- per la componente rumore, è stato preso in considerazione, quale sorgente acustica, esclusivamente il trasformatore MT/AT funzionale alla connessione alla rete elettrica nazionale dell’impianto agrivoltaico in oggetto. Considerando che il trasformatore avrà un funzionamento continuo nel corso dell’intera giornata (24 ore su 24), l’impatto risulta non trascurabile sul ricettore più prossimo all’area di progetto (ricettore R1a) rendendo necessaria una barriera fonoassorbente di altezza pari a 3,5 m, con diffrattore in sommità da 0,5 m inclinato nella parte interna. Tuttavia, all’interno della SEU, vi saranno altri impianti di cui non è stata fornita alcuna indicazione circa l’emissione acustica ed il suo impatto sui ricettori circostanti;
- per la componente beni culturali e paesaggio si riscontra una significativa sensibilità del contesto territoriale in relazione al paesaggio, che seppur inserito in un'area vasta particolarmente antropizzata, mantiene proprie caratteristiche tipiche ancora presenti e per tale motivo tutelate, oltre che oggetto di specifica normativa di conservazione e potenziamento. Si ritiene quindi l'impatto sui beni architettonici e paesaggio negativo e significativo, come già comunicato in fase di richiesta di integrazioni e non adeguatamente superato;
- per la componente ecosistemi e fauna, si ritiene che il progetto possa avere impatti significativi che devono essere approfonditi, in particolare in riferimento all’area di impianto, che nel suo complesso, rappresenta un agroecosistema ritenuto, dalla pianificazione territoriale, una tessera dell'ecosistema con funzione di collegamento tra i corridoi ecologici presenti e che per la presenza di elementi barriera (recinzioni e impianto), seppur prevedendo opportuni varchi, perderebbe tale funzione;
- in relazione alla componente vegetazione, l’abbattimento del filare di querce rappresenta un elemento ostativo alla realizzazione di una parte dell’impianto, come peraltro già evidenziato in fase di richiesta di integrazioni, si ritiene quindi necessario un approfondimento in merito alla progettazione che porti alla salvaguardia degli elementi vegetali tutelati;
- in relazione alle alternative localizzative, si valuta che neppure l’integrazione presentata documenta le indispensabili comparazioni con localizzazioni alternative, debitamente supportate da specifiche analisi/valutazioni di natura ambientale poiché, il proponente, si è limitato a dichiarare l’impossibilità ad individuare aree aventi un’estensione compatibile con quella di progetto proposta e con caratteristiche analoghe, senza fornire alcun supporto analitico all’indagine svolta;
- in relazione agli impatti cumulativi, risulta necessario approfondire lo studio di impatto cumulativo con gli altri impianti autorizzati o esistenti, in particolare per le componenti: patrimonio culturale e identitario, biodiversità ed ecosistemi, suolo e sottosuolo, consumo ed uso del suolo, patrimonio agroalimentare ed elettromagnetico;
- per le componenti suolo sottosuolo e acque sotterranee non sono state fornite indicazioni, neppure preliminari, sull’assetto del suolo e del sottosuolo né indicazioni sul livello della falda nelle aree oggetto di intervento, conseguentemente non sono valutabili i potenziali impatti ambientali su tali componenti;
b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente ATLAS SOLAR 16 S.R.L., al Comune di Zola Predosa, al Comune di Valsamoggia – Crespellano, al Comune di Anzola dell’Emilia, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, ai Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Bologna;
c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.