n.7 del 12.01.2021 (Parte Seconda)

Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Aggiornamento per l'anno 2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;

- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 " Testo unico in materia di foreste e filiere forestali ";

- la Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare l’art. 13 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza all’approvazione del piano regionale in materia di incendi boschivi, nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ess.mm.ii., con la quale anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;

Evidenziate, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.:

- l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale la Regione esercita in tutte le materie relative all’ambiente, all’energia, alla difesa del suolo e della costa, e alla protezione civile, le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

- l’art. 19, comma 3, ai sensi del quale l’Agenzia di Protezione Civile istituita con la L.R. n. 1/2005 è ridenominata “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile” ed esercita le funzioni attribuite dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni provinciali;

- l’art. 21, comma 2, punto a), ai sensi del quale le funzioni già delegate ai sensi della L.R. n. 30/1981 alle Province e alle Comunità montane in materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni;

- l’art. 21, comma 2, punto d), ai sensi del quale le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate dall’art. 177 della L.R. n. 3/1999 alle Province, sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Richiamato inoltre il Regolamento regionale 1°agosto 2018, n.3 “Approvazione del Regolamento forestale regionale in attuazione dell'art.13 della L.R. n. 30/1981”, ed in particolare il Titolo VI della Parte Seconda “Comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della Legge n. 353 del 2000”;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dal 1999 di un piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999, prima ancora della previsione dell’obbligatorietà del piano ai sensi della legge n. 353/2000;

Richiamata la propria deliberazione n. 1172 del 2 agosto 2017 “Approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021";

Dato atto che si è reso necessario rivedere ed aggiornare i contenuti del piano anche in funzione dell’entrata in vigore del regolamento forestale regionale n. 3/2018 e delle relative sanzioni di cui all’art. 15 della sopra citata legge regionale n. 30/1981;

Richiamati:

- la propria deliberazione n. 1253 del 20 luglio 1999 con la quale si stabilisce che ai lavori per l’aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi provvedano congiuntamente il Servizio regionale Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale (ora Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna) e ilServizio regionale Protezione Civile (ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile);

- la propria deliberazione n. 932 del 28 giugno 2017 con la quale si stabilisce che il Dirigente regionale competente provveda ad istituire un tavolo tecnico che possa svolgere azione di monitoraggio relativamente all’andamento delle campagne Antincendio boschivo (AIB) e dell’attuazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021” affinché si possa valutare la validità di quanto programmato nel piano stesso anche con il compito di proporre, anche prima della scadenza naturale del Piano, aggiornamenti, modifiche o adeguamenti in funzione di nuovi elementi normativi o organizzativi che sopraggiungessero nel frattempo;

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 19204 del 28/11/2017 di istituzione del Tavolo tecnico composto dai funzionari regionali e dai rappresentanti degli Enti competenti in materia con le funzioni sopra esposte;

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 7422 del 30/4/2019 di modifica della composizione del Tavolo tecnico di cui sopra;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 643 del 29 aprile 2019, “Istituzione della "Commissione Permanente per la Formazione Regionale del volontariato di protezione civile" presso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in materia di coordinamento, indirizzo e controllo” (convenzione sottoscritta in data 11/06/2019);

- n. 2219 del 13 dicembre 2016, “Approvazione schema di convenzione quinquennale fra Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani delegazione dell'Emilia-Romagna per la collaborazione delle attività di protezione civile”;

- n. 2224 del 17 dicembre 2018, “Approvazione convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale” (convenzione sottoscritta in data 14/3/2019);

- n. 404 del 18 marzo 2019, “Approvazione degli schemi di convenzione quadro per la regolamentazione dei rapporti fra Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile”;

- n. 504 del 1 aprile 2019, “Approvazione schema convenzione quadro tra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Emilia-Romagna;

Preso atto:

- del Protocollo di Intesa tra il Comandante dell'Arma dei Carabinieri e il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoscritto il 5 aprile 2017;

- del provvedimento del 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Treno e Bolzano avente per oggetto "Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;

- del Protocollo d’intesa per le attività antincendio boschivo a tutela delle aree protette statali tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siglato il 9 luglio 2018;

Rilevato che le linee guida, relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvate con il citato D.M. del 20 dicembre 2001, nel dettare indirizzi e suggerimenti per la redazione e l'attuazione dei piani, prevedono uno schema articolato in 7 punti (I. Parte generale; II. Previsione, III. Prevenzione, IV. Lotta attiva, V. Sezione aree naturali protette, VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato, VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano) e contestualmente danno la facoltà alle Regioni di organizzare, nel modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente;

Richiamato l’art. 13 della citata legge regionale n. 1/2005, il quale in particolare dispone che:

- il piano regionale in materia di incendi boschivi è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- il piano contiene, tra l’altro, l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, le azioni vietate, nonché le eventuali deroghe che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco, l’individuazione delle attività formative e informative finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, la programmazione e quantificazione finanziaria degli interventi;

Preso atto dell’elaborato prodotto dal tavolo tecnico di cui sopra istituito con la determinazione dirigenziale n. 19204 del 28 novembre 2017 che aggiorna il testo già vigente al fine di adeguare le disposizioni operative del piano in funzione di nuovi elementi sopraggiunti quali il Regolamento forestale regionale e il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, con anche l’inserimento di richiami e nuova documentazione tecnica destinata a qualificare ulteriormente e ad incrementare l’efficienza del sistema AIB regionale;

Preso atto inoltre che l’elaborato conferma comunque la precedente strutturazione del piano secondo il seguente schema:

Quadro normativo di riferimento

La previsione: Il fenomeno incendi boschivi in Emilia-Romagna

La Prevenzione

Le risorse: consistenza e localizzazione

La lotta attiva - Modello d'intervento

Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni

Catasto delle aree percorse dal fuoco

Obiettivi prioritari da difendere

Aree naturali protette regionali

  1. Aree naturali protette statali
  2. La formazione del volontariato
  3. Informazione e comunicazione
  4. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano

Dato atto che nel Piano di cui trattasi non vengono individuati a priori periodi e aree a rischio di incendio boschivo in cui si applicano i divieti, nonché le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della legge n. 353/2000, in quanto tale individuazione continua ad avvenire in base alla consolidata procedura di dichiarazione di "stato di grave pericolosità", il quale attiva la "fase di preallarme" descritta nel capitolo relativo al "Modello di intervento" del Piano durante il quale, nelle aree in cui esso viene dichiarato, sono applicati i divieti e le sanzioni di cui sopra;

Evidenziato in particolare che con il nuovo elaborato vengono proposti alcuni aggiornamenti Modello regionale di intervento per la lotta attiva agli incendi boschivi, di cui al punto 5 del precedente elenco, e viene introdotto il protocollo operativo denominato “Situazioni di attenzione, ordini e regole di sicurezza operative, poste alla base dell’operatività congiunta in sicurezza di tutte le squadre che intervengono” e che, specificatamente per questi due documenti, è stato acquisito anche formale assenso dalle Amministrazioni a diverso titolo coinvolte in regione nella lotta attiva agli incendi boschivi (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Comando Regione Carabinieri Forestale, Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comitato regionale del volontariato di Protezione Civile, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, ANCI Emilia-Romagna, UNCEM Regione Emilia-Romagna), come da rispettive note di comunicazione acquisite agli atti del Servizio regionale “Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna”;

Ritenuto che siano da confermare le prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna già approvate in sede di prima approvazione del piano regionale per il periodo 2017-2021 di cui alla determinazione dirigenziale n. 11409 del 12 luglio 2017, ferme restando comunque anche le Misure di Conservazione generali e specifiche successivamente aggiornate con la propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018;

Ritenuto che il Piano di cui trattasi, alla sua scadenza, possa essere prorogato qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la determinazione dirigenziale n. 12377 del 16/07/2020, con la quale è stato affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 486 del 10/4/2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 1059 del 3/7/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 83 del 21/1/2020 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

- n. 733 del 25/6/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione.”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità, Barbara Lori e dell'Assessore all’Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Irene Priolo

a voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare l’allegato “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021 (aggiornamento anno 2020)”, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
  2. di confermare che nell’attuazione del Piano di cui al precedente punto 1 all’interno dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza approvata con Determinazione dirigenziale n. 11409 del 12 luglio 2017, fermi restando anche i successivi aggiornamenti alle Misure di conservazione generali e specifiche di cui alla propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018;
  3. di prevedere che il Piano di cui al precedente punto 1 abbia validità sino al 31 dicembre 2021 e che alla sua scadenza possa essere prorogato, dalla Giunta regionale, qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;
  4. di demandare all'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo "stato di pericolosità", e nei quali troveranno applicazione i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
  5. di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sarà divulgato alle amministrazioni interessate con le modalità più opportune;
  6. di dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 2° livello denominata “dati ulteriori”, in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l’ampliamento della trasparenza ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina