n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio delle Terme di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio delle Terme, Viale Marconi n. 14/16, Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Angiologia
- Cardiologia
- Chirurgia generale, con prestazione terapeutica
- Chirurgia plastica, con prestazione terapeutica
- Dermatologia, con prestazioni terapeutiche
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione)
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale)
- Gastroenterologia
- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia)
- Medicina interna (Medicina generale)
- Nefrologia
- Neurologia
- Oculistica, con prestazioni terapeutiche
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia), con prestazioni terapeutiche
- Otorinolaringoiatria, con prestazioni terapeutiche
- Pneumologia, con prestazioni terapeutiche
- Reumatologia
- Urologia, con prestazioni terapeutiche
e per altre prestazioni di angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, dermatologia, ginecologia, nefrologia, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, urologia;
b) Attività di diagnostica per immagini limitatamente a ecografia;
c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
d) Punto prelievi.
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.