n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)

L.R. 27 aprile 1976, n. 19 e succ. mod - Porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini - Concessione del finanziamento per l'anno 2011 della quota a totale carico della Regione per le spese di cui all'art. 4 lett. e) della L.R. n. 19/1976 e succ. mod.- Assunzione impegno di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) di assegnare e concedere, ai cinque Comuni sede dei relativi porti regionali, in relazione a quanto indicato in narrativa, i fondi stanziati per l’anno 2011 per spese di cui all’art. 9 lett. E) L.R. 19/76 così come modificata dalla L.R. 11/83, secondo il seguente prospetto: 

Comune

Importo in Euro

Cattolica

17.920,00

Cesenatico

30.520,00

Goro

19.810,00

Comacchio

13.900,00

Rimini

17.850,00

Totale

100.000,00

b) di imputare la somma complessiva Euro 100.000,00, registrata al n. 4960 di impegno, sul Capitolo 41280 “Spese per l’illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico nei porti regionali (art. 9 lett. E) L.R. 27 aprile 1976 n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)” di cui all’UPB 1.4.3.3.15805 del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità; 

c) di dare atto che, alla liquidazione della spesa provvederà il Dirigente competente per materia, con propri atti formali, in un’unica soluzione a norma dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 2416/08 e ss.mm., ad esecutività della presente deliberazione a favore dei predetti Comuni, secondo gli importi specificati al precedente punto a); 

d) di dare atto inoltre che i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti alla presentazione alla competente struttura regionale della rendicontazione delle spese sostenute entro il termine del 31/12/2011; 

e) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche le norme di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili agli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento; 

f) di pubblicare per estratto la seguente deliberazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

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