SUPPLEMENTO SPECIALE N.269 DEL 13.05.2019

Relazione

Il presente progetto di legge tiene conto del documento della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di indirizzo in materia di contenimento della spesa pubblica e di armonizzazione della legislazione tra le diverse regioni come da intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 aprile 2019 ai sensi dell’articolo 8 comma 6, legge 131/2003 in attuazione di quanto disposto dall’art.1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il documento della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative ha altresì tenuto in considerazione i principi, così come richiamati anche nell’intesa, di ragionevolezza, della parità di trattamento, proporzionalità e di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica al fine di evitare o comunque contenere il contenzioso e i relativi costi.

Nel d.l. del 30 aprile 2019, n. 34 su misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2019 è contenuta all’art. 45, comma 1, la norma di proroga termini di quanto disposto dall’art. 1, comma 965 della legge 145/2018 circa l’approvazione delle leggi regionali al 30 maggio 2019.

Occorre premettere che l’intesa in sede di Conferenza permanente - in attuazione dei commi 965 e 966 e al fine di non determinare le condizioni per la non erogazione alle Regioni di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale - scaturisce dalla iniziativa e dal lavoro preparatorio condotto dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al fine di pervenire ad una proposta comune e condivisa da tutte le Regioni che, come noto, muovono da sistemi normativi significativamente differenziati.

è stata prevista l’adozione di un modello di calcolo contributivo mutuato dalle deliberazioni già adottate in tal senso da Camera e Senato nonostante la L. 145/2018 ponesse in capo alle regioni l’obbligo di adottare un metodo contributivo solo in caso di mancato raggiungimento dell’intesa.

Si pone ora la esigenza, nel rispetto del termine del 30 maggio, di provvedere al recepimento nell'ordinamento regionale della Intesa e delle sue previsioni, così assicurando, per il suo tramite quale norma interposta, l'osservanza della disciplina statale in materia di cui ai citati commi 965 e 966.

La presente iniziativa legislativa, si ribadisce in recepimento della Intesa e conformandosi ad essa, individua, al Capo I con l'articolo 1, le finalità e l'ambito di applicazione, intervenendo sull'istituto dell’assegno vitalizio per i consiglieri regionali, il Presidente della regione, gli assessori e il sottosegretario fino alla nona legislatura e sul relativo istituto dell'assegno di reversibilità, per la loro rideterminazione a regime.

Al comma 2 dell’articolo 1 si sancisce che, stante l’abrogazione dell’assegno vitalizio a decorrere dal 1 gennaio 2013 ad opera dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13, sono oggetto della disciplina del presente intervento legislativo, ai fini della loro rideterminazione, gli assegni vitalizi, di cui al Capo II, diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati ovvero sospesi o ripristinati per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo.

Gli articoli 2 e 3, recanti rispettivamente la disciplina della rideterminazione degli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità e la disciplina della definizione del montante contributivo, articolano tale sistema, assumendo i criteri e i parametri di rideterminazione come definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella intesa ivi compresa la tabella come approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il Montante contributivo viene calcolato con le seguenti modalità:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);

- contribuzione di reversibilità;

- contributi ordinari effettivamente versati e/o contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell’ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);

- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell’erogazione del vitalizio);

- data di nascita;

- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Come per Camera e Senato alla base imponibile contributiva calcolata come sopra viene aggiunta la maggiorazione di cui all’art.43 del DPR 1092 del 1973 (+18%)

La quota a carico dell’Ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

Viene poi applicato il coefficiente di trasformazione previsto nell’allegato alla deliberazione del’UdP Camera Deputati 14/2018 (tab. 4) con riferimento all’età anagrafica e all’anno di percezione.

Il vitalizio annuo viene rivalutato sulla base degli indici annuali di rivalutazione reperibili sul sito Istat. Il vitalizio mensile spettante si ottiene dividendo per 12 il vitalizio annuo rivalutato. In caso di vitalizio indiretto al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere che ha versato i contributi, si applicano le percentuali attualmente previste.

Trattandosi di interventi normativi con efficacia retroattiva, al fine di contenere le ipotesi di “irragionevolezza giuridica” delle riduzioni conseguenti ai ricalcoli vengono introdotte delle clausole di salvaguardia che tengono conto delle differenze date “dall’indebito percepimento”, vale a dire della quota di vitalizio cui non corrisponde un montante contributivo correlato prevedendo in questi casi aliquote più elevate con conseguenti maggiori decurtazioni (allegato A al presente progetto di legge).

Come previsto per Camera e Senato, viene poi stabilito che, in ogni caso, non si può determinare una riduzione tale da portare l’assegno ad un importo inferiore a 1.026 euro (pari a due volte il trattamento minimo INPS), salvo che l’assegno vitalizio spettante ovvero l’assegno vitalizio indiretto spettante non sia già inferiore a tale soglia.

Viene così recepito il metodo di calcolo definito nella nota metodologica contenuta nell’intesa, avendo a riferimento gli assegni vitalizi in essere, nel loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa regionale attualmente vigente.

Ne risulta un sistema ispirato ai principi in materia, propri della giurisprudenza costituzionale: proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento.

La iniziativa legislativa determina così, in adesione a tali principi, le condizioni per assicurare la conformità alla Intesa, sia sotto il profilo del rispetto del tetto complessivo di spesa per gli assegni in erogazione come definito ai sensi della lettera c) dell’intesa medesima, sia disponendo che l'ammontare di ciascun assegno vitalizio spettante, a seguito della rideterminazione, non possa comunque superare l'importo previsto a legislazione vigente senza tener conto delle riduzione temporanee attualmente in essere.

Si consente altresì di conseguire le finalità di risparmio di spesa previste dalla intesa, nell'ambito di una armonizzazione delle discipline regionali sulla materia.

Con le previsioni del Capo II si procede al riordino della disciplina dei vitalizi della nostra regione in coerenza con l’abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio stesso avvenuto a decorrere dal I° gennaio 2013 ad opera della legge regionale n. 13 del 2010.

Per vitalizio si intende esclusivamente quello spettante a coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore, di consigliere regionale, di sottosegretario fino alla IX legislatura, a condizione che siano cessati dal mandato, abbiano versato a copertura di un periodo di almeno 5 anni quota parte dell’indennità di carica a titolo di contributo.

Sempre in un’ottica di armonizzazione, viste le delibere di Camera e Senato e i criteri adottati dalle altre regioni, le uniche modifiche di sostanza apportate alle norme attualmente in vigore riguardano:

- la decorrenza: l’età per il conseguimento del diritto è fissata al compimento del 65° anno di età diminuita di un anno fino al limite dei 60 anni per ogni anno di mandato oltre il quinto anno. Non sono state previste penalizzazioni in caso di percepimento anticipato rispetto ai 65 anni in quanto il coefficiente di trasformazione “età anagrafica e anno di percezione”, a parità di anno di percepimento, cala con il calare dell’età di riferimento;

- Il cumulo: viene prevista la cumulabilità con analoghi istituti. Fermo restando che anche in questi casi il vitalizio rideterminato con il sistema contributivo non può essere superiore a quello spettante con il sistema previgente, per ridurre al minimo eventuali ricorsi e nel pieno rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dalla Corte Costituzionale, oltre che per un principio di parità di trattamento, si è ritenuto che vadano applicate le stesse clausole di salvaguardia previste per chi non ha una situazione di cumulo.

Completano la disciplina le previsioni del Capo III, ovvero la norma finanziaria, le abrogazioni e l’entrata in vigore e decorrenza di effetti della nuova disciplina.

Per consentire l’applicazione delle norme introdotte, considerato che oltre al lavoro di ricostruzione dei dati sarà necessaria anche una modifica dei sistemi informativi che gestiscono l’emissione dei cedolini e tenuto conto del forte impatto che l’introduzione della nuova disciplina avrà sugli assetti organizzativi, l’applicazione delle nuove disposizioni è fissata entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Alla decorrenza degli effetti della nuova disciplina, cesseranno di produrre ogni effetto le misure di riduzione temporanea degli assegni vitalizi e le norme sul divieto di cumulo di vitalizi come definite dalla legge regionale 11 maggio 2017, n. 7.

A garanzia di una piena operatività del nuovo sistema nei tempi previsti, all’interno del Servizio “Funzionamento e Gestione” è stata prevista l’istituzione di un’area dedicata alle erogazioni di indennità e compensi. La procedura per l’individuazione della Posizione organizzativa di riferimento si concluderà entro il 20 maggio p.v..

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