n.134 del 26.07.2012 (Parte Seconda)
Parziale rettifica ordinanza n.11 del 18 luglio 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 “misure urgenti per la crescita del paese”;
Visto il DPCM del 4 luglio 2012: Attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Considerato che con propria ordinanza n. 5 del 5/7/2012 è stato approvatoil programma straordinario che prevede la realizzazione di edifici scolastici temporanei in grado di assicurare la regolare ripresa dell’attività didattica per l’anno scolastico 2012/2013 in tutte quelle realtà dove le scuole non possono essere riparate in tempi brevi;
Vista la propria ordinanza n. 11 del 18/7/2012 con la quale e' stata assunta la determinazione di avvalersi per gli interventi attuativi del programma straordinario scuole dei Sindaci e dei Presidenti delle Provincie, come previsto dall'art. 1 comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74;
Dato atto che un attenta revisione dell'ordinanza ha fatto emergere l'opportunità di rettificare alcuni punti del dispositivo della ordinanza n. 11/2012 in ordine alla possibilità da parte dei Sindaci di avvalersi di alcune deroghe riconosciute dalla normativa emergenziale al Commissario Delegato;
Visto l’art.27 comma 1, della L.24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto di provvedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) di rettificare il punto 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 11/2012 precisando che la localizzazione delle aree da occupare e/o asservire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione al servizio degli edifici scolastici temporanei sarà disposta dal Commissario Delegato, su mera indicazione, dei Sindaci interessati, producendo in tal modo gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 del DL 83/2012.
2) di rettificare altresì il punto 4 dell'ordinanza n. 11/2012 precisando che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, a servizio delle scuole temporanee e dei prefabbricati modulari scolastici, e per la riparazione degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici i Sindaci ed i Presidenti delle Province possono perseguire l'obiettivo di ridurre i tempi di affidamento avvalendosi, vista l’urgenza, delle disposizioni dell’art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs.163/2006, come indicato dal comma 7 articolo 10 del dl 83/2012;
3) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n.340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;
La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 25 luglio 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
Registrata dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, in data 52 luglio 2012, registro n. 1 foglio n. 107.