n.344 del 27.12.2017 periodico (Parte Seconda)

Modifica dell'art.24 c.2 dello Statuto comunale che disciplina il divieto del terzo mandato per gli assessori del Comune di Borgo Val di Taro

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.24 c.2 terzo periodo dello Statuto comunale che impone per la nomina ad assessore comunale anche di “non avere ricoperto,nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti,comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993 n.81,la carica di assessore”;

CONSIDERATO che la norma statutaria,risalente al 1998,si limitava sostanzialmente a riprodurre, seppure con specificazioni, quella primaria che prevedeva tale impedimento,precisamente l’art.34 c.3 della legge 142/90 come sostituto dall'articolo 16 L.25.3.1993 n.81 [1], disposizione poi abrogata esplicitamente dall’art. 11 della legge L. 3.8.1999 n. 265;

CONSIDERATO che,nella prassi attuata nella fase di nomina della giunta successiva alle elezioni amministrative tenutesi nel Comune di Borgo Val di Taro dal 1999 in poi, la norma statutaria è stata considerata superata per il venir meno della norma primaria di riferimento e per il fatto che il divieto non è stato riproposto nella corrispondente norma del Testo unico sugli EE.LL. vigente (D.Lgs.18.8.00 n.267 art. 46) né prevista nell’articolo sulle incompatibilità per la Giunta (art.64);

POSTO che è opportuno comunque adeguare lo statuto eliminando la disposizione in modo da escludere il dubbio che lo statuto abbia,a suo tempo, scelto autonomamente di introdurre (e poi di mantenere) una causa di incompatibilità indipendentemente dalla presenza di una norma primaria;

RITENUTO,al di là di tale necessità che si intende soddisfare con la presente delibera, che la stesura della norma statutaria faccia chiaramente trasparire l’intento di semplice riproduzione del complessivo sistema delle incompatibilità introdotto nella legge del 1993 e che quindi non si sia voluto introdurre autonomamente una causa di incompatibilità per la figura dell’assessore;

RITENUTO significativo,a tal riguardo,la scelta di aver inserito nella disposizione comunale riferita all’assessore la specificazione che i mandati da computare per il maturare del divieto (del terzo mandato) erano solo quelli successivi alla legge del 1993 sull’elezione diretta del Sindaco,precisazione che nella legge era riferita solo alla figura del Sindaco (art.3 c.3) e si giustificava per la modalità di elezione (diretta) introdotta per il Sindaco stesso che,se da una parte ne ampliava i poteri,dall’altra rendeva opportuno la limitazione temporale della durata in carica;

RITENUTO, in conclusione, che sussistono chiari indizi della mancanza di una volontà autonoma dello statuto comunale di vietare il terzo mandato all’assessore e che tale approccio debba essere confermato e chiarito, in un contesto nel quale non esiste più la legge che ciò imponeva, attraverso la modifica dell’art.24 con soppressione del terzo periodo;

RILEVATO che proprio la diversa modalità di elezione (diretta in un caso e immutata rispetto alle norme precedenti la legge del 1993,ossia indiretta, nell’altro) rende ragione della diversa scelta fatta dalla legge in materia di durata dei mandati per le figure di Sindaco e di assessore a partire dal 1999,con l’eliminazione del divieto del terzo mandato per il secondo,cui però non è seguita la formale modifica dello statuto;

RIBADITE anche le evidenti differenze di ruolo e competenze,che mettono su piani del tutto diversi la figura del Sindaco e quella dell’assessore e che rendono ingiustificata per il secondo la limitazione dei mandati,peraltro mitigata per il Sindaco stesso nei Comuni di minori dimensioni [2]  

VISTO l’art6 c.4 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 D.Lgs. D.Lgs.18/8/2000 n.267 che prevede,per l’approvazione dello statuto e relative modifiche, il quorum funzionale ( voto favorevole),in prima seduta, dei due terzi dei consiglieri assegnati e,in mancanza,l’obbligo per conseguire l’approvazione di reiterare la votazione in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e di ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

SENTITI,sulla proposta depositata, gli interventi di seguito sintetizzati nel rispetto dell’art.41 c.1 e 43 c.1 del regolamento (per la forma integrale si rimanda alla registrazione conservata agli atti e pubblicata sul sito internet dell’Ente):

  • Sindaco,che legge la parte della delibera depositata in cui si spiegano senso e ragioni della modifica;
  • Avalli, il quale dichiara di sapere che, nella legge attuale, la norma sul divieto di terzo mandato dell’assessore è caduta,ma che, essendo compresa nelle facoltà statutarie la possibilità di disciplinare la questione (anche nel senso esposto nella norma che ora si va a modificare), spiaceva non vedere accolte le reiterate sollecitazioni della minoranza alla modifica e quindi dover proseguire la polemica in una situazione in cui,per un anno e mezzo,il vicesindaco appariva in situazione di incompatibilità;
  • Sindaco che ricorda come da tempo sia stata data una spiegazione scritta della situazione, sulla base del supporto tecnico del segretario e che il testo della modifica era, comunque, da tempo pronto per l’inserimento all’ordine del giorno;
  • Avalli che preannuncia l’astensione anche se la soluzione è quella sollecitata dalla stessa minoranza;
  • Sindaco,il quale chiede alla parte di minoranza disponibile di votare la proposta proprio in quanto originata da una sollecitazione ad essa riconducibile;

Acquisito,ai sensi art.49 D.Lgs.18/8/2000 n.267,il parere favorevole del segretario in veste di responsabile del I° settore per la regolarità tecnica e non richiesto quello della responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile non implicando la proposta alcuno degli effetti cui la norma lo subordina;

Con undici voti favorevoli e un astenuto (Avalli) palesemente espressi;

delibera: 

DI MODIFICARE lo statuto comunale, eliminando all’art.24 c.2 l’intero terzo periodo,riportato al primo capoverso della premessa;

DI DARE ATTO:

  • che la delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissa all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviata al Ministero dell'interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli statuti;
  • che la stessa entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

[1] “3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore”

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