n.202 del 19.07.2013 (Parte Prima)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 6 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 7 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 8 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 9 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 10 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 11 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 12 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 13 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 14 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003
Art. 15 - Sostituzioni
Art. 16 - Norme transitorie
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003
1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è sostituita dalla seguente:
“c) di disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di riordino territoriale, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);”.
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente:
“c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ai sensi della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile);”.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile)” sono sostituite dalle parole “alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)”.
4. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “all’articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro)” sono sostituite dalle parole “all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”.
5. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “L’Assemblea legislativa”.
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle parole “previo parere del Consiglio delle Autonomie locali”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 tra le parole “sistemi informativi integrati” e le parole “sui fenomeni” sono inserite le parole “e di videosorveglianza”.
3. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 tra le parole “tossicodipendenze,” e le parole “nonché le funzioni” sono inserite le parole “il gioco d’azzardo,”.
Art. 3
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali” sono sostituite dalle parole “alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012”.
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “nel rispetto dell’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001” sono soppresse.
Art. 4
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “all’Assemblea legislativa”.
Art. 5
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003 tra le parole “I Comuni” e le parole “e le Province” sono inserite le seguenti parole “, o le Unioni di Comuni,”.
Art. 6
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è soppresso.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le strutture che non hanno le caratteristiche per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi.”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 dopo la parola “locale” sono inserite le seguenti parole: “realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale”.
2. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
“4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l’accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.”.
Art. 8
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “l’Assemblea legislativa”;
b) alle lettere c) e d) le parole “dalla Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle parole “dal Consiglio delle Autonomie locali”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
“5 bis. I comandanti delle città capoluogo di provincia, in raccordo con la struttura regionale competente, convocano incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territori provinciali per le esigenze di coordinamento inerenti i compiti attribuiti al comitato tecnico di polizia locale.”.
Art. 9
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “, anche a carattere intercomunale” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “, anche a carattere intercomunale” sono soppresse.
3. All’inizio della lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono inserite le parole “tutela della libertà di impresa e”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:
“3 bis. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell’immediatezza dell’evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
“4 bis. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 7:
a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
c) le strutture delle Province.”.
6. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 i corpi di polizia municipale ed i corpi di polizia provinciale:”;
b) la lettera d) è soppressa.
7. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
“6. L’atto di conferimento delle funzioni che regola, attraverso l’Unione d’ambito ove costituita, la gestione in forma associata delle funzioni di polizia deve necessariamente prevedere:
a) l’attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all’Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell’espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all’esercizio delle funzioni in forma associata;
c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.”.
8. Dopo il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Gli enti locali trasmettono al servizio regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.”.
9. Al comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo le parole “sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle parole “sentiti il Consiglio delle Autonomie locali”;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale.”.
Art. 10
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione concede contributi per:
a) la promozione e l’istituzione dei corpi di polizia locale di cui all’articolo 14;
b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell’articolo 14.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
“2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, anche sulla base di specifici accordi di programma, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al 50 per cento per quelli di cui alla lettera b).”.
Art. 11
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “la struttura” sono sostituite dalle parole “il corpo”.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.” sono sostituite dalle parole “adottato dalle Unioni.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) tra le parole “gli Enti locali devono” e la parola “garantire” sono inserite le parole “attivarsi per”;
b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole “periodo di prova”, sono aggiunte le seguenti parole “, salvo il caso in cui la formazione non possa concludersi entro il suddetto periodo.”.
4. Alla fine del primo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “e dei servizi comunali” sono sostituite dalle parole “e della sua articolazione territoriale”.
Art. 12
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “o suo delegato” sono sostituite dalle parole “qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o a suo delegato”.
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente: “Salva diversa disposizione del regolamento dell’Ente locale, il comandante del corpo di polizia locale riveste la qualifica apicale nell’ambito dell’Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
“4. Nei corpi intercomunali delle Unioni, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati di norma nell’organico dell’Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola la gestione associata e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.”.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del corpo intercomunale di polizia municipale non venga individuato il comandante, la funzione viene attribuita alla figura apicale avente qualifica dirigenziale o, in mancanza, al responsabile della struttura di polizia locale aderente con il maggior numero di addetti di polizia locale a tempo indeterminato effettivamente in servizio.”.
Art. 13
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “, d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali,” sono sostituite dalle parole “, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,”.
Art. 14
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003
1. Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “dei Comuni” sono sostituite dalle parole “degli Enti locali”.
2. I commi 1, 3, 5, 7 e 8 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.
Art. 15
Sostituzioni
1. Al comma 3 dell’articolo 1, al comma 4 dell’articolo 8, al comma 5 dell’articolo 9, al comma 2 dell’articolo 10 e al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “d’intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali” sono sostituite dalle parole “su parere del Consiglio delle Autonomie locali”.
2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “operatori delle forze di polizia” sono sostituite dalle parole “addetti delle forze di polizia”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8, alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10, alla lettera b) del comma 5 e al comma 7 dell’articolo 14, al comma 8 dell’articolo 16, e al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole “operatore” e “operatori” sono rispettivamente sostituite dalle parole “addetto” e “addetti”.
Art. 16
Norme transitorie
1. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2017. Dopo tale scadenza i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi. Fino al 31 dicembre 2017 e nei soli casi di ambiti ottimali costituiti da almeno sette Comuni, il corpo intercomunale deve includere almeno i due terzi dei Comuni inseriti nell’ambito territoriale ottimale.
2. Gli accordi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24 del 2003 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge cessano entro il 31 dicembre 2013, ad esclusione di quelli in cui sono coinvolti uno o più Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.
3. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 luglio 2013 VASCO ERRANI