n.166 del 29.05.2019 periodico (Parte Seconda)

DGR 2218/16: computo nella raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dal compostaggio dei Comuni dell'Emilia-Romagna - Anno 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

– il Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016, recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2016;

– la deliberazione di Giunta regionale n. 2218 del 13 dicembre 2016 che ha approvato il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015 ed all'articolo 3, comma 6 della L.R. 16/2015;

– la deliberazione di Giunta regionale n. 2147 del 10 dicembre 2018 che ha aggiornato la propria deliberazione n. 1238/2016 relativa al sistema informativo regionale sui rifiuti alla luce della normativa successivamente emanata, con particolare riferimento alla D.G.R. 2218/2018;

Considerato che:

– il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla D.G.R. 2218/2016 ammette il computo dei rifiuti avviati a compostaggio domestico e di comunità nei quantitativi dei rifiuti differenziati nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato 1 alla succitata deliberazione;

– il paragrafo 4 dell’Allegato 1 alla suddetta deliberazione prevede che i Comuni devono avere disciplinato tale pratica in un proprio regolamento e potranno essere conteggiati nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico qualora ne siano garantiti la tracciabilità e il controllo;

Considerato inoltre che, in base a quanto disposto nel paragrafo 4 dell’Allegato A alla D.G.R. 2218/16, i requisiti richiesti affinché il dato quantitativo avviato a compostaggio domestico possa essere computato nella raccolta differenziata sono i seguenti:

– la pratica del compostaggio domestico deve essere prevista dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o da altro regolamento specifico;

– nel regolamento comunale deve essere prevista una agevolazione tariffaria destinata agli utenti che praticano il compostaggio. Solo i quantitativi di rifiuti da compostaggio prodotti dalle utenze che usufruiscono di tali agevolazioni possono essere computati nella produzione di raccolta differenziata;

– nel regolamento di cui sopra devono essere previsti controlli da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale o di soggetti da essa formalmente delegati, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate;

– l'istanza di autocertificazione dell'utente che pratica il compostaggio domestico deve prevedere l'impegno dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso da parte dell'utente ad accettare verifiche/controlli che l'amministrazione comunale o i soggetti da esso delegati potranno effettuare;

– le Amministrazioni comunali devono trasmettere alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2017 copia dei provvedimenti comunali che regolano l’attività di compostaggio ed i successivi aggiornamenti.

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha svolto, per l’annuale applicazione della metodologia per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, un puntuale controllo dei suelencati requisiti previsti dalla DGR 2218/2016 il cui esito è riportato stato inviato ad ARPAE in data 11 aprile 2019 con PG.2018.365308, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata D.G.R. 2147/2018;

Ritenuto opportuno computare nella raccolta differenziata il dato quantitativo relativo ai rifiuti avviati a compostaggio domestico dei Comuni che hanno dichiarato, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., una percentuale di controlli sulle compostiere pari o superiore al 5% di quelle in uso;

Preso atto che al termine dell’istruttoria svolta sulla base dei documenti trasmessi alla Regione da parte delle Amministrazioni comunali e di ARPAE è emerso che:

– le Amministrazioni comunali elencate in Allegato 1 alla presente determinazione rispettano i requisiti richiesti nel paragrafo 4 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2218/16 e pertanto i rifiuti avviati a compostaggio domestico sono inseriti nel computo della raccolta differenziata dei Comuni stessi;

– le Amministrazioni comunali elencate in Allegato 2 alla presente Determinazione non rispettano i requisiti minimi richiesti nel paragrafo 4 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2218/16 e pertanto i rifiuti avviati a compostaggio domestico non sono inseriti nel computo della raccolta differenziata dei Comuni stessi;

Dato atto del parere allegato;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di computare nel calcolo della raccolta differenziata il dato quantitativo relativo ai rifiuti avviati a compostaggio domestico dei Comuni riportati in allegato 1 alla presente Determinazione;

2) di non computare nel calcolo della raccolta differenziata il dato quantitativo relativo ai rifiuti avviati a compostaggio domestico dei Comuni riportati in allegato 2 alla presente Determinazione;

3) di pubblicare integralmente il testo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile del Servizio

Cristina Govoni

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