n.320 del 05.11.2014 periodico (Parte Seconda)
Impiego di latte bovino non conforme ai criteri previsti dal Reg. Ce 853/2004 per la produzione di formaggi con stagionatura superiore ai 60 giorni. Modifica della DGR 329/11
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:
- il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene degli alimenti di origine animale e specificamente l’art. 10 comma 8 lett. a), laddove prevede per gli Stati membri la facoltà di consentire deroghe a quanto previsto, autorizzando l’impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri stabiliti nell’Allegato III, Sezione IX del Regolamento medesimo per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi;
- il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Atteso che:
- la Conferenza Stato-Regioni, al fine di armonizzare sul territorio nazionale le modalità applicative per l’impiego di latte bovino non conforme ai criteri di carica batterica e contenuto in cellule somatiche previsti dal Regolamento n. 853/2004, ha sancito apposita intesa in data 25 gennaio 2007;
- detta intesa, all’art. 1, consente - unicamente per la produzione dei formaggi indicati nell’allegato alla medesima, tra i quali il formaggio Parmigiano Reggiano - all’art. 1, lett. a) - l’impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui al soprarichiamato allegato al Regolamento CE n. 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30 gradi
- la Giunta regionale con deliberazione 841/07 ha recepito detta intesa.
Atteso che la Conferenza Stato-Regioni, alla luce dell’analisi dei dati derivanti dai piani di controllo, ha sancito apposita nuova intesa, in data 23 settembre 2010 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’Allegato II, sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004 per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni.
Richiamata la delibera della Giunta regionale 14 marzo 2011 n. 329 di recepimento della intesa del 23 settembre 2010, con la quale al punto 3 si conferma la possibilità di impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri fissati dal Reg Ce 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30 °C prevista per i formaggi indicati nell’Intesa sancita in sede di conferenza Stato regioni del 25 gennaio 2007 e di cui si avvale la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano,
Vista la richiesta inoltrata a questa Regione con lettera prot n. 169 del 8 luglio 2014 dal Presidente del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano nella quale si comunica la decisione di recedere dalla possibilità di avvalersi della suddetta deroga e di passare all’applicazione integrale dei criteri previsti dalla normativa per il latte crudo destinato al trattamento e alla trasformazione, acquisita dal Servizio veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione Sanità e Politiche Sociali con prot. 264037 del 16 /7/2014
Preso atto dei dati rilevati nell’ambito dei controlli in questi ultimi anni sulla produzione del latte in Regione Emilia-Romagna che rendono applicabile tale decisione,
Sentito il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, attività faunistoco-vanatorie di questa Regione che ha espresso un parere favorevole;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di stabilire che nel territorio della Regione Emilia-Romagna la produzione di latte crudo bovino ai fini del trattamento termico e della trasformazione lattiero casearia, compresa la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano, deve essere conforme ai criteri di cui all’allegato III, sezione IX del Regolamento CE 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30°C (media geometrica mobile pari o inferiore a 100.000/ml calcolata su un periodo 60 gg con almeno un prelievo quindicinale) e per quanto riguarda il tenore in cellule somatiche per ml (media geometrica mobile pari o inferiore a 400.000/ml calcolata su un periodo di 90 giorni con almeno un prelievo ogni 30 giorni);
2. per quanto sopra stabilito di revocare quanto deciso nella DGR 329 del 14 marzo 2011;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna