n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 1409/2004: criteri per lo scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione delle quote latte derivanti dalla riserva nazionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, convertito con modifiche nella Legge 30 maggio 2003, n. 119;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003 recante “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- la Legge 9 aprile 2009, n. 33 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”;

viste, altresì:

- la propria deliberazione n. 1409 del 12 luglio 2004, che definisce i criteri per l’attribuzione delle quote latte assegnate alla regione Emilia-Romagna, in applicazione dell’art. 3 e dell’art. 10, comma 22, della citata Legge n. 119/2003;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Produzioni Animali n. 466 del 21 gennaio 2005, recante “Formazione delle graduatorie per l’assegnazione delle quote latte attribuite alla Regione Emilia-Romagna. Assegnazione delle quote latte attribuite alla Regione Emilia-Romagna per la campagna lattiera 2005/2006. Applicazione deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 12/7/2004”;

preso atto dell’Intesa sancita il 26 novembre 2009 dalla Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto proposto dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla non attuazione delle riduzioni di quota alle aziende con produzione inferiore al 70% del proprio quantitativo individuale;

Atteso che con la citata deliberazione n. 1409/2004 si è provveduto:

- a definire le modalità per la costituzione di sei graduatorie in relazione alla tipologia di quota (consegne e vendite dirette) e alla zona di ubicazione (montagna, svantaggiata e pianura);

- a stabilire i requisiti necessari per l’inserimento nelle graduatorie, fra cui in particolare:

- per l’accesso alla graduatoria “A quota consegne pianura”: la riduzione della quota B subìta ai sensi della Legge 24 febbraio 1995, n. 46;

- per l’accesso alle altre graduatorie: lo stato di giovane agricoltore; 

- a fissare i criteri per la ripartizione dei quantitativi, prevedendo di destinare:

- alle aziende in graduatoria “A quota consegne pianura”: un’assegnazione non superiore alla riduzione subìta;

- alle aziende inserite nelle altre graduatorie: un quantitativo, compreso entro limiti minimo e massimo, proporzionale alla quota posseduta;

- a definire i vincoli per la permanenza delle aziende in graduatoria;

- a stabilire che le graduatorie avessero validità pluriennale fino al completo scorrimento delle stesse;

Preso atto che il Commissario straordinario nominato ai sensi della citata Legge n. 33/2009 ha assegnato, con decorrenza 1° aprile 2009, i quantitativi in consegne derivanti dagli aumenti di cui ai Regg. (CE) n. 248/2008 e n. 72/2009 alle aziende che hanno realizzato consegne non coperte da quota nel periodo 2007/2008 e, tra queste, prioritariamente alle aziende che hanno subìto la riduzione della quota B ai sensi della Legge 24 febbraio 1995, n. 46 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l’avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria”;

Rilevato che dette assegnazioni modificano - in relazione ai quantitativi da assegnare a ciascuna azienda - la situazione delle aziende presenti nelle seguenti graduatorie approvate con la citata determinazione dirigenziale n. 466/2005:

- “A quota consegne pianura”;

- “B quota consegne zona svantaggiata”;

- “C quota consegne montagna”

Considerato inoltre che - successivamente alla approvazione della richiamata deliberazione n. 1409/2004 - diversi Istituti di istruzione statali e Università hanno presentato domanda di assegnazione di quota latte per non incorrere nell’imputazione di prelievo supplementare e per poter svolgere i rispettivi compiti istituzionali nel pieno rispetto della normativa vigente;

Valutata la rilevanza sociale ed economica delle attività svolte dai predetti Istituti ed Università nell’ambito della formazione di figure professionali specialistiche, nonché nel campo della ricerca finalizzata, tra l’altro, al miglioramento qualitativo, all’efficienza produttiva ed al benessere animale;

Considerato:

- che diversi produttori, già presenti nelle graduatorie regionali in attesa dell’attribuzione di quote aggiuntive, non hanno ancora soddisfatto le loro aspettative neppure con le assegnazioni effettuate dal Commissario straordinario ai sensi della citata Legge 33/2009;

- che l’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui alla suddetta Intesa Stato-Regioni del 26 novembre 2009 provocherà la considerevole riduzione, quando non addirittura l’azzeramento, della disponibilità di quota destinata alla riserva regionale e che pertanto l’attivazione di una procedura per la definizione di nuovi criteri e conseguenti graduatorie non risulterebbe giustificata;

Rilevato che la più volte citata deliberazione n. 1409/2004 stabilisce, al punto 5) della parte dispositiva, che, qualora venga variato l’assetto normativo in merito alla disciplina sulle quote latte, i criteri individuati nella deliberazione stessa possono essere modificati;

Valutata inoltre la necessità di riservare, per la campagna 2010/2011, un quantitativo pari a kg. 600.000 da assegnare alle aziende sperimentali degli Istituti di istruzione statali o legalmente ricono­sciuti e delle Univer­sità, per consentire il corretto svolgimento dell’attività istituzionale cui sono preposti;

Ritenuto pertanto necessario:

- ridefinire i criteri per lo scorrimento delle graduatorie approvate con la determinazione del Responsabile del Servizio Produzioni animali n. 466/2005, adeguando i quantitativi da attribuire in relazione alla nuova situazione determinatasi a seguito delle assegnazioni effettuate dal Commissario straordinario, secondo le seguenti modalità:

  • esclusione delle aziende che hanno ricevuto un’assegnazione ex L. 33/2009 maggiore o uguale al quantitativo già previsto nella graduatoria stessa;
  • ricalcolo dei quantitativi da attribuire alle aziende che hanno ricevuto un’assegnazione ex L. 33/2009 inferiore al quantitativo già previsto nella graduatoria regionale, diminuendoli dei quantitativi già assegnati;

- confermare tutti gli altri criteri, requisiti e modalità di assegnazione previsti dalla citata deliberazione n. 1409/2004 e dall’allegato 1 alla deliberazione medesima;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire i requisiti, i criteri e le modalità per assegnare il quantitativo riservato agli Istituti di istruzione statali o legalmente ricono­sciuti e alle Univer­sità secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Dato atto che, qualora venga ulteriormente variato l’assetto normativo in merito alla disciplina sulle quote latte e/o il quantitativo disponibile per campagna lattiera abbia una consistenza tale da incidere diversamente sull’assetto produttivo regionale, i criteri individuati nella presente deliberazione potranno essere modificati e le graduatorie ridefinite anche qualora non esaurite;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di ridefinire come segue i criteri per lo scorrimento delle graduatorie per l’assegnazione delle quote latte, approvate con determinazione dirigenziale n. 466/2005, adeguando i quantitativi da attribuire in relazione alla nuova situazione determinatasi a seguito delle assegnazioni effettuate dal Commissario straordinario, nominato ai sensi della Legge n. 33/2009:

a) esclusione delle aziende che hanno ricevuto un’assegnazione ex L. 33/2009 maggiore o uguale al quantitativo già previsto nella graduatoria stessa;

b) ricalcolo dei quantitativi da attribuire alle aziende che hanno ricevuto un’assegnazione ex L. 33/2009 inferiore al quantitativo già previsto nella graduatoria regionale, diminuendoli dei quantitativi già assegnati;

2) di confermare tutti gli altri criteri, requisiti e modalità di assegnazione previsti dalla citata deliberazione n. 1409/2004 e dall’allegato 1 alla deliberazione medesima;

3) di riservare per la campagna lattiera 2010/2011 un quantitativo di quota consegne pari a kg. 600.000 da assegnare - secondo i criteri e le modalità indicati negli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - a Istituti di istruzione statale o legalmente riconosciuti ed a Univer­sità che presentino la relativa domanda e siano in possesso dei requisiti richiesti;

4) di stabilire che eventuali quantitativi non assegnati ai sensi del punto 3) confluiscano nuovamente nella riserva regionale per essere riassegnati ai produttori in graduatoria e secondo i criteri di scorrimento fissati al precedente punto 1);

5) di stabilire che il Responsabile del Servizio Produzioni animali provveda con proprio atto alle assegnazioni secondo i criteri di scorrimento delle graduatorie di cui al punto 1), nonché alle assegnazioni di cui al punto 3);

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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