n. 66 del 12.05.2010 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del Dpr 753/1980 relativamente al riposizionamento di 3 cartelli pubblicitari nel lotto individuato al foglio 21 mapp. 92 comune di S. Polo D'Enza (RE) lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano D'Enza
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, il riposizionamento di n°3 cartelli pubblicitari bifacciali, non luminosi presso il Comune di S. Polo d’Enza, nel lotto censito al Fg. 21 M.le 92, in fascia di rispetto della linea Reggio Emilia-Ciano d’Enza, secondo quanto riportato negli elaborati progettuali, in deroga all’art. 49 del DPR 753/80 ed ai sensi dell’art. 60;
2) di annullare, in quanto sostitutiva della presente, la determinazione dirigenziale n°. 11216 del 24/09/2008 richiamata nelle premesse;
3) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
- la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
- la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
- l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
4) di stabilire quanto segue:
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa del manufatto in opera;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge, e l’immediata rimozione dei manufatti a carico del titolare della presente autorizzazione o aventi causa;
- All’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola, è affidata la verifica della corretta gestione del manufatto, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia- Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.