n.272 del 22.08.2018 periodico (Parte Seconda)

Delibera di approvazione dello schema di accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli (Ferrara) ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs n. 152/2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

– la legge regionale 5 ottobre 2015 n.16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

– la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

– l’articolo 206 del D.Lgs 152/06 in materia di Accordi di Programma;

Premesso che:

– la Regione Emilia-Romagna e ARPAE Ferrara, hanno condiviso l’opportunità di proseguire le attività, già previste nell’Accordo di programma per la gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole, approvato con DGP n. 194 del 06 agosto 2013 e finalizzate ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, ottimizzarne i flussi e favorirne il recupero;

Considerato che:

– la vigente definizione di “deposito temporaneo” di cui all’art. 183 lett. bb) del D.Lgs 152/06, in base alla quale per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, oltre a quello eventualmente gestito presso il luogo in cui sono prodotti, è considerato tale anche il raggruppamento dei rifiuti effettuato presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso articolo;

– l’articolo 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs 152/06 che definisce circuito organizzato di raccolta, il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte del D.Lgs 152/06, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato dalla pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali, rappresentativo sul piano nazionale o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di un contratto-quadro stipulato tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;

– l’articolo 193 del D.Lgs 152/2006, comma 9 bis, dove vengono stabilite le condizioni in base alle quali la movimentazione dei rifiuti non è considerata trasporto ai fini dello stesso decreto;

– l’articolo 212, comma 9-bis del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che l’impresa agricola che trasporta in conto proprio dei rifiuti se avviati ad impianti o piattaforme facenti parti del circuito organizzato di raccolta viene esonerata dall’iscrizione all’Albo gestori ambientali;

– la Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 1251 del 3 settembre 2012 “Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni agricole”, che specifica le modalità per la raccolta dei rifiuti speciali di origine agricola non assimilati ai rifiuti urbani;

– l’articolo 29 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 che contiene una norma di semplificazione, per gli imprenditori agricoli, delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti;

– l'articolo 69 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 che riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.), estendendone l'applicazione anche alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile;

– che l’articolo 19 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede che “Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano ha definito al capitolo 10 un Programma di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell’ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso”;

– che l’articolo 19 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede che “Al fine di perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani potranno essere stipulati accordi per l’utilizzo dell’ammendante compostato ai sensi del D.Lgs 75/2010 da utilizzarsi da parte degli imprenditori agricoli”;

Considerato altresì che:

– nei percorsi di partecipazione e consultazione del Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR) è emersa da più parti la richiesta di coinvolgere il settore agricolo per attuare politiche efficaci per la riduzione dei rifiuti e il recupero di materia;

– le associazioni di categoria delle imprese agricole hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma; 

Ravvisata quindi, coerentemente con gli obiettivi del PRGR, la necessità di incentivare accordi che agevolino la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole, migliorare i flussi e favorire il recupero dei rifiuti;

Dato atto che:

– a seguito degli incontri svolti, con ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, è stato condiviso e definito il testo dell’Accordo;

– i soggetti coinvolti nell’Accordo hanno comunicato per le vie brevi la propria disponibilità alla sottoscrizione di un Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli nella Provincia di Ferrara (FE);

– le aziende agricole che intendono usufruire dei servizi previsti dall’Accordo, sottoscrivano preliminarmente una apposita convenzione, in forma singola o associata, con il gestore privato;

– la Regione Emilia-Romagna convochi le parti firmatarie ogni volta che si ritenesse necessario al fine di verificare l’attuazione dell’Accordo e di apportare eventuali integrazioni e modifiche;

– ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, effettua controlli a campione al fine di verificare il rispetto da parte dei produttori agricoli, cooperative, consorzi e centri di quanto stabilito nell’Accordo di programma; 

Ritenuto pertanto di attivare uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs 152/06, coerentemente con le vigenti norme in materia di gestione di rifiuti, con lo scopo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, al fine di ottimizzarne i flussi, favorirne il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento ed assicurare una elevata protezione ambientale;

- semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;

- incentivare l’utilizzo di compost di qualità (ammendante compostato ai sensi del D.Lgs 75/2010); 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, l’Allegato “Schema di Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli” fra la Regione Emilia-Romagna, ARPAE e tutti i soggetti firmatari presenti nell’Accordo, Associazioni di categoria dei produttori agricoli, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di delegare l’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna a sottoscrivere il presente accordo;

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

4) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 33/2013;

5) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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