n.12 del 14.01.2026 periodico (Parte Seconda)

Funzionamento della Commissione Farmaceutica Aziendale. Integrazioni allo schema tipo di Regolamento di cui all'Allegato 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, recepito il 6 marzo 2025 con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recepito il 6 marzo 2025 con intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. atti n. 35/CSR) - di seguito “Nuovo ACN Farmacie” - e in particolare l’art. 5 recante “Commissione Farmaceutica Aziendale”;

Evidenziato che l’Accordo nazionale è entrato in vigore il 6 marzo 2025, data di recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, ha una durata triennale ma rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo;

Dato atto che la Commissione Farmaceutica Aziendale, ai sensi dell’art. 5 comma 10 “è competente a pronunciarsi in merito alle irregolarità delle ricette e alle attività di dispensazione del presente accordo” e ad esprimere il parere sugli inadempimenti contrattuali previsti dall’art. 8 dell’ACN stesso;

Dato atto che tutte le Aziende del territorio regionale hanno provveduto alla nomina delle nuove Commissioni farmaceutiche Aziendali, come previsto dalla norma transitoria n. 1 del Nuovo ACN Farmacie, con le seguenti peculiarità:

-    l’azienda Usl di Bologna e l’Azienda USL di Imola hanno nominato la medesima CFA, operante per entrambi gli ambiti;

-    l’azienda USL della Romagna ha nominato tre distinte CFA, rispettivamente operanti negli ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; 

Richiamati in particolare:

-    l’art. 5 comma 1 dell’ACN che dispone in merito alla composizione della Commissione, costituita in forma paritetica da farmacisti designati dall’Azienda e farmacisti designati dalle OO.SS. rappresentative delle farmacie;

-    l’art. 5 comma 6 dell’ACN, che dispone che la Commissione delibera a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto e che in ogni caso esprime un proprio parere all’Azienda entro il termine di 30 giorni di cui al successivo comma 13;

-    l’art. 5 comma 14 dell’ACN che rinvia, per tutto quanto riguarda il funzionamento della Commissione, ad apposito regolamento redatto sulla base dello schema tipo, integrabile a livello regionale, di cui all’Allegato 3;

-    l’art. 3 comma 2 dell’Allegato 3 dell’ACN, che dispone che il regolamento delle CFA deve recepire i criteri decisionali da adottare nell’analisi delle irregolarità, cui la stessa CFA si attiene;

Ritenuto di integrare lo schema tipo di regolamento riportato nell’Allegato 3 dell’ACN prevedendo in particolare, in relazione ai casi potenziali di mancato raggiungimento della maggioranza deliberativa prevista dall’art. 5, comma 6:

-    di approvare i criteri decisionali da adottare nell’analisi delle irregolarità, specificati negli allegati A e B dello schema tipo di regolamento, al fine di minimizzare i casi potenziali di parità di voto;

-    di prevedere che, nei casi effettivi di parità di voto, la CFA richieda un parere consultivo ad apposito gruppo regionale, in modo da agevolare uniformità di decisioni a livello regionale;

Ritenuto altresì di prevedere un termine massimo certo per la contestazione delle ricette da parte delle Aziende e di fissare tale termine ad un anno dall’ultimo giorno del mese di consegna della distinta contabile riepilogativa relativa alla ricetta, in analogia alla previsione di cui all’art. 11 comma 7 dell’ACN, che prevede il termine di un anno dalla consegna della distinta contabile per la rettifica d’ufficio e la contestuale motivata comunicazione alla farmacia degli errori contabili;

Dato atto di aver elaborato le disposizioni di cui al presente provvedimento dapprima con il contributo dei farmacisti dei servizi farmaceutici territoriali delle Aziende USL della Regione, al fine di preservare l’uniformità a livello regionale e, successivamente, mediante il confronto con le rappresentanze regionali delle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate firmatarie del Nuovo ACN farmacie;

Ritenuto inoltre che le Aziende Sanitarie debbano:

- trasmettere il presente provvedimento alle CFA chiedendo loro la stesura del proprio regolamento, in conformità a quanto previsto dal presente atto;

- adottare, con proprio atto, il regolamento approvato dalla CFA;

- prevedere nel contratto in essere con le software house la rilevazione di tutte le difformità contrassegnate in tal senso negli Allegati A e B dello schema tipo di regolamento delle Commissioni farmaceutiche Aziendali;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la L.R. 26.11.2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le delibere della Giunta regionale:

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;

- n. 2319 del 22/12/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 876 del 20/05/2024 “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta Regionale”;

- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°gennaio 2025”, nonché le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- n. 279 del 27/02/2025 avente ad oggetto “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare a dirigente regionale”;

- n. 1440 del 08/09/2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027";

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 7162 del 15 aprile 2022 “Ridefinizione dell'assetto delle aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

- n. 19384 del 13 ottobre 2022 “Conferimento di incarico dirigenziale presso la direzione generale cura della persona, salute e welfare”, di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici”;

- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

- n. 3826 del 24 febbraio 2025 recante “Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie”;

- n. 10863 del 09/06/2025 “Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Politiche finanziarie”;

- n. 12355 del 27 giugno 2025 “Conferimento di incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi 
delibera

1. di adottare lo “Schema tipo di Regolamento della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA) prevista dall’art. 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che lo schema tipo di Regolamento di cui al precedente punto 1 riporta, negli allegati A e B, i criteri decisionali da adottare nell’analisi delle irregolarità e, in particolare, individua:

-    le casistiche tipiche che non consentono la regolarizzazione delle ricette da parte della farmacia, dando luogo ad addebiti diretti;

-    le casistiche principali di addebiti tecnici indiretti;

3. di dare mandato al dirigente regionale competente di provvedere all’adeguamento dei criteri decisionali di cui al precedente punto 2), nel caso in cui eventuali aggiornamenti normativi lo rendano necessario;

4. di prevedere che con successivo provvedimento venga nominato il Gruppo di Lavoro Regionale per le CFA costituito da:

-    2 farmacisti aziendali;

-    2 farmacisti di cui uno di farmacia privata e uno di farmacia pubblica designati da ciascuna delle OO.SS. rappresentative delle farmacie firmatarie dell’ACN;

-    1 farmacista designato dalla consulta degli ordini dei farmacisti della Regione Emilia-Romagna;

5. di prevedere che per ogni componente del gruppo di cui al punto 4 sia nominato un supplente, che i componenti restino in carica per tutto il periodo di validità dell’ACN e siano sostituiti quando necessario con apposito provvedimento;

6. di specificare che è compito delle Aziende Sanitarie:

-    trasmettere il presente provvedimento alle CFA chiedendo loro la stesura del proprio regolamento, in conformità a quanto previsto dal presente atto;

-    adottare, con proprio atto, il regolamento approvato dalla CFA;

-    prevedere nel contratto in essere con le software house la rilevazione di tutte le difformità contrassegnate in tal senso negli allegati A e B di cui al precedente punto 2;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sulla pagina dedicata del portale E-R Salute consultabile all’indirizzo:

https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci;

8. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti e ai Servizi farmaceutici della Aziende USL;

9. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

application/pdf Allegato 1 - 230.0 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina