n. 105 del 18.08.2010 periodico (Parte Seconda)
Modifiche allo Statuto del Comune di Faenza
A seguito della riforma del decentramento amministrativo approvate con atto C.C. n. n. 36 del 28.01.2010 – prot. gen. n. 3932 pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal 10.02.2010 al 12.03.2010 e ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 22.03.2010 al 06.04.2010
Statuto comunale – Testo aggiornato degli articoli
- 4, comma 6,
- 6, comma 1,
- 17, comma 3,
- 26, comma 1,
- [29 (precedente), eliminato]
- 29 (nuovo), comma 1
- [sezione 5^, eliminata]
- 30 (nuovo)
- 39, comma 2
Art. 4 - Gli organi del comune
1. Sono organi del comune il consiglio, il sindaco, la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
5. L’organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dal regolamento o dalle disposizioni interne che debbono comunque assicurare, a ogni membro e in termine congruo, una adeguata e preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l’organo è chiamato a deliberare, nonché l’accesso agli atti e ai documenti anche preparatori e di ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa.
6. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, ai singoli consiglieri, alle commissioni consiliari e ai cittadini secondo la disciplina prevista dai regolamenti in materia. L’attivazione della iniziativa popolare per la adozione di atti deliberativi deve essere sottoscritta da almeno quattrocento elettori.
7. Gli atti dell’amministrazione debbono sempre specificare se comportano impegno di spesa per il comune nei casi previsti dalla legge.
Art. 6 - Condizione giuridica degli amministratori locali
1. Gli amministratori - sindaco, componenti della giunta comunale, presidente del consiglio, consiglieri - devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. L’obbligo di astensione non si applica nei casi previsti dalla legge.
3. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori suindicati e quelle proprie dei dirigenti.
Art. 17 - Conferenza dei capigruppo
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2. La conferenza dei capigruppo - integrata dal vice presidente del consiglio comunale - coadiuva il presidente del consiglio comunale nella definizione del programma dei lavori del consiglio, disciplina - secondo i criteri stabiliti dal regolamento del consiglio comunale - l’accesso ai servizi assegnati al consiglio. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a inserire all’ordine del giorno gli argomenti proposti dal sindaco.
3. Gli atti ed i provvedimenti che il sindaco e la giunta intendono sottoporre alla preventiva valutazione delle consulte di quartiere e dei loro organi o di associazioni sono comunicati previamente ed in forma integrale ai capigruppo consiliari ed alle commissioni competenti.
4. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le ulteriori modalità di funzionamento.
Art. 26 - Competenze
1. La giunta opera in modo collegiale e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei dirigenti, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. E’ altresì di competenza della giunta comunale l’adozione del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e le sue modificazioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
Art. 29 - Indennità di carica e gettoni di presenza
Il sindaco, i componenti la giunta comunale, il presidente del consiglio comunale e i consiglieri hanno diritto alle indennità di carica, gettoni di presenza o indennità di funzione, eventuali indennità di missione ed eventuali rimborsi ai datori di lavoro nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge per ciascuna categoria di appartenenza e nelle misure e secondo le modalità deliberate per ciascuno di essi dai competenti organi dell’amministrazione comunale.
2. Gli organi competenti alla nomina di commissioni previste dalle leggi e dai regolamenti stabiliscono l’attribuzione e la misura dei gettoni di presenza spettanti ai singoli membri delle commissioni medesime.
Art. 30 - Organismi di partecipazione all’amministrazione locale
1. Il Comune valorizza e promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, a carattere assembleare, nella forma delle consulte di quartiere, su base territoriale.
2. Il numero, la denominazione e l’articolazione territoriale dei quartieri sono definiti dal regolamento comunale per le consulte di quartiere, che definisce anche modalità e competenze per le eventuali modificazioni.
3. L’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle consulte di quartiere, i rapporti tra gli organismi di partecipazione e tra gli stessi ed il comune, in considerazione dell’interesse pubblico riconosciuto dall’ente a questa forma qualificata di partecipazione popolare all’amministrazione locale, sono disciplinati con apposito regolamento comunale, in coerenza ed in conformità con gli indirizzi generali espressi al riguardo dal consiglio comunale.
4. L’organizzazione ed il funzionamento delle consulte possono essere inoltre disciplinati dagli statuti che le stesse ritengano di darsi, in ogni caso nel rispetto e nell’osservanza della richiamata normativa regolamentare.
5. Ricorrendone i presupposti, agli organismi di partecipazione previsti dal presente articolo si applicano le ulteriori disposizioni del presente Titolo III, in quanto compatibili.
Art. 39 - Comitati
1. Possono essere costituiti, su promozione di gruppi di cittadini e di stranieri residenti ai sensi dell’art. 31 o da associazioni, comitati per la trattazione di una serie di materie determinate in relazione ai problemi della zona, con funzioni eminentemente consultive e di proposta.
2. Il comune favorisce il collegamento dei propri organi con gli stessi e ne organizza la consultazione con apposite riunioni.