n.260 del 01.08.2019 (Parte Seconda)
Influenza aviaria a bassa patogenicità - Misure di controllo
IL PRESIDENTE
Visti:
- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407/CEE;
- la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE;
- il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.”;
- l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 9/2/2018;
- la comunicazione del 29/7/2019 dell’IZS delle Venezie relativa alla positività riscontrata per influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI), sottotipo H7, nell’ azienda 045MO120 sita nel comune di Spilamberto (MO).
Rilevato che:
- i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità;
- tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;
considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
ritenuto necessario rafforzare in regione Emilia-Romagna misure nei confronti dell’influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli;
ritenuto infine necessario revocare le disposizioni adottate con propria Ordinanza n. 12/2018 in quanto superate dalle disposizioni della presente ordinanza;
Dato atto dei pareri allegati;
ordina:
1. L’istituzione, ai sensi dell’articolo 43 del D. Lgs. n. 9/2010, di una zona di restrizione con un raggio di 1 km dall’allevamento sede di focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità H7 (LPAI) localizzato in Comune di Spilamberto (MO) ed avente codice aziendale 045MO120. La zona di restrizione è raffigurata nella mappa in allegato 1. Le misure di restrizione rimarranno in vigore per 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell’azienda infetta; tale data verrà comunicata dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica.
2. Nella zona di restrizione di cui al punto 1 si applicano le misure specificate di seguito.
a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l’aggiornamento dell’anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;
b) effettuazione di una sorveglianza nelle aziende commerciali, da parte dei veterinari ufficiali dell’Azienda USL, verificando la presenza di segni clinici della malattia e sottoponendo gli animali ad esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico approvato con decisione CE 437/2006 e alle indicazioni della Regione;
c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale ritiene opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
d) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui la Regione autorizzi il trasporto diretto di:
1) pollame da macello a un impianto appositamente designato;
2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame. Le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
a. verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
b. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
5) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero;
6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del Regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
7) uova destinate alla distruzione;
e) distruzione delle carcasse;
f) il rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del D.L.gs 9/2010;
h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione;
l) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della Regione sentito il Ministero;
m) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.
3. Ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 9/2010 le misure previste per la zona di restrizione restano in vigore per 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio effettuate al termine dell’abbattimento degli animali sensibili alla malattia presenti nell’allevamento;
4. Nel Comune sede di focolaio sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della Regione.
5. Sull’intero territorio regionale deve essere garantita l’applicazione delle misure di biosicurezza previste dall’Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni. Inoltre i proprietari e i detentori di animali delle specie avicole devono prontamente segnalare all’Azienda USL competente qualsiasi variazione significativa nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova.
6. La presente Ordinanza sostituisce integralmente la propria precedente n. 12 del 9/2/2018.
7. Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Presidente
Stefano Bonaccini