n.149 del 07.06.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994 art. 30, comma 5 - Perimetrazione delle Unità Territoriali di Gestione della fauna selvatica stanziale nell'ATC FC04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE””;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

Vista, inoltre, la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1312 dell’11 settembre 2017 in cui si definisce, tra l’altro, l’“Unità territoriale di gestione” come declinazione dell’istituto del “Distretto” per la sola gestione delle specie “Starna” e “Pernice rossa” allo scopo di distinguerla da quella degli ungulati;

- n. 697 del 4 maggio 2022, con la quale è stato approvato il “Calendario venatorio regionale – Stagione 2022/2023”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima, in particolare il punto 3.2 che consente la caccia alla pernice rossa e alla starna soltanto negli ATC e nelle AFV per i quali sono stati autorizzati dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo;

Dato atto che con propria deliberazione n. 2141 del 10 dicembre 2018, “L.R. n. 8/1994, art. 30, comma 2. Conferma perimetrazione Ambiti Territoriali di Caccia” è stata confermata, tra l’altro, l’attuale perimetrazione dell’ATC FC04;

Atteso che il Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con nota registrata agli atti con Prot. n. 0427512.I del 3 maggio 2023, ha evidenziato, su richiesta dell’ATC FC04, la necessità di istituire in tale Ambito le unità territoriali di gestione delle specie Starna e Pernice rossa per poter approvare il piano quinquennale di gestione presentato dall’ATC;

Preso atto, inoltre, delle analisi e delle valutazioni favorevoli - ai fini dell’istituzione delle unità territoriali di gestione di cui sopra - inerenti sia all'idoneità ambientale che agli aspetti gestionali, formulate dal Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;

Ritenuto pertanto di approvare la perimetrazione delle unità territoriali di gestione per le specie Starna e Pernice rossa nell’ATC FC04, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare la perimetrazione delle “Unità Territoriali di Gestione”, per le specie Starna e Pernice rossa, nell’ATC FC04, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

application/pdf ALL1GPG803 - 1.6 MB

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