n.161 del 31.05.2021 (Parte Prima)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2005, N. 18 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D’IMPRESA)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale n. 18 del 2005
Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005
Art. 3 - Entrata in vigore
Art. 1
Modifiche al titolo della legge regionale n. 18 del 2005
1. Il titolo della legge regionale 29 settembre 2005, n. 18 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d’impresa) è sostituito dal seguente: “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione Asia Institute quale trasformazione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005
1. L’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Istituzione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, all’associazione Asia Institute quale trasformazione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa, d’ora in avanti denominata “associazione”.
2. L’associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni con i Paesi dell’Asia.”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 maggio 2021 STEFANO BONACCINI