n.161 del 31.05.2021 (Parte Prima)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2005, N. 18 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE COLLEGIO DI CINA - CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON LA CINA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D’IMPRESA)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Modifiche al titolo della legge regionale n. 18 del 2005

Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale n. 18 del 2005

1. Il titolo della legge regionale 29 settembre 2005, n. 18 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d’impresa) è sostituito dal seguente: “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione Asia Institute quale trasformazione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa”.

Art. 2

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005

1. L’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Istituzione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, all’associazione Asia Institute quale trasformazione dell’associazione Collegio di Cina - Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa, d’ora in avanti denominata “associazione”.

2. L’associazione persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni con i Paesi dell’Asia.”.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 maggio 2021 STEFANO BONACCINI

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