n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)
Modifiche e integrazioni alla DGR 1/10: percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 4/08 “Disciplina degli accertamenti delle disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” che:
- introduce importanti innovazioni per il rilascio della certificazione di disabilità, in termini di semplificazione attraverso un’ unica Commissione di accertamento;
- definisce, all’art. 1, co. 2, che per disabilità si intende anche la condizione per l’integrazione scolastica;
- prevede, all’art 3 co. 7, che la certificazione del riconoscimento della disabilità è il documento comune per l’accesso a tutti i percorsi agevolati e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità;
- stabilisce che la certificazione finalizzata alla integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap e della sua gravità (ai sensi della L. 104/92) rientra fra le funzioni medico-legali della suddetta “Commissione di accertamento” (art. 1, co. 2; art. 3);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 2010 che approva il “Percorso per l’accertamento delle disabilità e per la certificazione per l’integrazione scolastica di minorenni disabili in Emilia-Romagna”, e stabilisce che le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna definiscano il percorso aziendale di accertamento della disabilità di cittadini minorenni, dalle modalità di primo accesso, alla consegna della diagnosi e avvio dell’iter della certificabilità, all’accertamento della disabilità e la certificazione per l’integrazione scolastica e prevedendo principalmente che:
- le sedute della Commissione di accertamento siano presiedute dal Medico legale e composte da un medico Neuropsichiatra infantile (NPI) e da un operatore sociale, eventualmente integrate con le competenze dello psicologo referente del caso;
- si svolgono preferibilmente presso una sede UONPIA;
- vedono la presenza del medico NPI che ha condotto il percorso di accertamento diagnostico e in possesso delle informazioni necessarie a presentare alla Commissione la situazione funzionale degli utenti minorenni con disabilità per cui è programmato l’accertamento della disabilità e l’eventuale certificazione per l’integrazione scolastica;
Tenuto conto che, la DGR 1/10 al punto 7 del dispositivo, prevedeva l’attivazione presso la Direzione Generale Sanità e Politiche sociali di un Gruppo di lavoro, costituito con l’apporto di competenze sanitarie dei due ambiti di competenza, della NPIA e della Medicina legale, per supportare e monitorare l’adeguamento alla DGR 1/210 del percorso, clinico ed organizzativo, di accertamento della disabilità e di certificazione per l’integrazione scolastica;
Visto l’art. 20 della L. 102/09 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" che:
- al comma 1 stabilisce che, a decorrere dall'1.1.2010, le commissioni di accertamento presso le Asl siano integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo che in ogni caso l'accertamento definitivo sia effettuato dall'INPS;
- al comma 2 affida alla commissione Inps il compito di accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei soggetti riconosciuti “invalidi civili” o “disabili” o “portatori di handicap”;
- al comma 3 prevede che, sempre dall'1.1.2010, le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile non si presentino più alle Asl ma all'Inps (quest'ultimo provvedendo a trasmetterle in via telematica alle AUSL);
Considerate le modifiche organizzative introdotte dalla normativa nazionale sul percorso di accertamento della disabilità e della certificazione scolastica definito dalla DGR 1/10 per le funzioni amministrative e certificative delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie conseguenti alla presentazione della domanda ai fini degli accertamenti sanitari di “invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'”;
Vista la nota PG/2011/76125 del 24 marzo 2011, inviata ai Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie avente ad oggetto: Accertamento disabilità e certificazioni per l’integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna;
Vista la determinazione n. 7361 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali del 31/5/2012 che ha istituito il Gruppo Regionale Accertamento della disabilità e certificazione scolastica composto dai professionisti dei due ambiti di competenza della NPIA e della Medicina legale, oltre che la componente dell’Ufficio Scolastico Regionale, cui e’ stato affidato il compito del coordinamento e monitoraggio del percorso clinico ed organizzativo di accertamento di disabilità per garantire uniformità del percorso delineato in tutto il territorio regionale, nonché l’adeguamento clinico organizzativo della rete regionale per l’accertamento della disabilità di cittadini minorenni;
Considerato che il Gruppo accertamento disabilità si è incontrato regolarmente e alla luce della normativa suddetta ha aggiornato il percorso descritto dalla DGR 1/10 formulando una proposta di direttiva che garantisce uniformità al modello regionale di riferimento, formalizzata nel documento “Percorso per l’accertamento delle disabilità e per la certificazione per l’integrazione scolastica di persone minorenni con disabilità in Emilia-Romagna”;
Preso atto, inoltre, che su tale proposta:
- in sede del Comitato Paritetico fra la Direzione Generale Sanità e Politiche sociali e Ufficio Scolastico per l’Emilia-Romagna, istituito ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 312/09, è stato acquisito il parere dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, agli atti del Servizio Salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri della Direzione generale Sanità e Politiche sociali;
- in sede del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza è stato acquisito il parere favorevole, agli atti del Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
a voti unanimi e palesi,
delibera:
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il “Percorso per l’accertamento delle disabilità e per la certificazione per l’integrazione scolastica di persone minorenni con disabilità in Emilia-Romagna”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di confermare che ogni Azienda USL aggiornerà il percorso aziendale di accertamento della disabilità di cittadini minorenni sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato parte del presente provvedimento; tale percorso prevede che le sedute della Commissione di accertamento della disabilità destinate a questa utenza:
a) sono presiedute dal Medico Legale e composte da un medico NPI, da un operatore sociale e/o da un medico di categoria e integrate dal medico INPS; alle sedute può partecipare il clinico “referente del caso”, per la presentazione di tutti gli elementi di “Diagnosi Funzionale” utili alle decisioni della Commissione in merito alla certificazione per l’integrazione scolastica ed ulteriori benefici (v. indennità di frequenza, assegno di accompagnamento; trasporto);
b) si svolgono preferibilmente presso una sede UONPIA (centralizzata aziendale o CNPIA distrettuale). Qualora si decidesse di tenere le sedute presso la sede della Medicina Legale per utenti delle UONPIA o per altri minori che necessitano della presenza di altri specialisti per diverse tipologie di disabilità (es. cecità, sordità civile, patologia oncologica), vanno comunque programmate sedute dedicate esclusivamente all’utenza minorenne;
c) vedono la presenza in qualità di componente della commissione del medico NPI delegato dalla UONPIA in possesso di tutti i possibili elementi utili per valutare non solo la diagnosi clinica, ma anche la situazione “funzionale” che può dar luogo a tutti i possibili benefici derivanti dalla sua condizione di disabilità (v. indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, trasporto, contrassegno handicap, benefici fiscali);
d) vedono la presenza di un “operatore sociale” che può essere un operatore della stessa NPIA o dei servizi sociali aziendali o comunali, a seconda della locale organizzazione (v. deleghe, composizione della équipe NPIA);
3. di confermare che il suddetto percorso definito dalle Aziende USL sia offerto anche ai minori non in carico alle UONPIA per cui è richiesto dalla famiglia l’accertamento di disabilità;
4. di confermare che alle famiglie di minori con disabilità sia consegnato un opuscolo informativo sui diritti connessi allo stato di disabilità, sulle motivazioni che sottendono tali diritti esigibili e sulle modalità per accedervi in sede aziendale;
5. di confermare che, al compimento del diciottesimo anno di età degli utenti delle UONPIA, la prima seduta di revisione della diagnosi e della concessione di benefici connessi alla disabilità veda il contributo di un professionista delle UONPIA, per presentare il decorso clinico e funzionale del ragazzo e contribuire alla sua nuova valutazione funzionale;
6. di confermare che è compito delle Commissioni di accertamento delle Aziende USL la registrazione in apposito sistema informativo e la conservazione di tutti gli atti medico legali che hanno dato luogo a certificazione di disabilità del minore, ivi compresa la certificazione per l’integrazione scolastica, e a tutti i benefici conseguenti;
7. di stabilire che il documento “Percorso per l’accertamento delle disabilità e per la certificazione per l’integrazione scolastica di persone minorenni con disabilità in Emilia-Romagna”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sostituisce integralmente il testo approvato con la precedente deliberazione di Giunta regionale 1/10;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Percorso per l’accertamento di disabilità e la certificazione per l’integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna
Di seguito sono indicate le caratteristiche da considerare per programmare congiuntamente i percorsi di certificazione delle disabilità dei minori, che in ogni Azienda USL la Commissione di accertamento (ex L.R. 4/08, art. 3) concorderà con la UONPIA, riguardo alle modalità di conduzione della seduta e relative procedure, affinché siano rispettati i criteri sotto indicati, sulla base delle caratteristiche aziendali e dei dati clinico-epidemiologici dell’utenza della NPIA in situazione di disabilità.
Primo accesso
Qualora un minore sia inviato alla Unità aziendale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza (UONPIA) per accertamenti clinici riguardo un sospetto di disabilità, viene avviato il percorso clinico assistenziale di “Accoglienza, valutazione e Diagnosi” previsto dalla DGR 911/07.
A conclusione di questo iter, se la diagnosi è tale da prefigurare una situazione di disabilità (vedi Allegato 3), è compito del clinico, al momento della consegna della diagnosi, informare la famiglia dettagliatamente sulla opportunità che per il minore sia richiesto l’accertamento di disabilità. Sarà sempre cura del clinico presentare tutti i diritti derivanti da tale situazione sia in termini di possibili benefici economici che di ulteriori certificazioni connesse ai diritti del minore (in particolare certificazione per integrazione scolastica) e della sua famiglia anche avvalendosi di specifico materiale informativo o indirizzando ad enti (patronati, sindacati, associazioni) per il completamento della informazione anche per gli aspetti inerenti la specifica situazione familiare.
Consegna della diagnosi e avvio dell’iter di certificabilità
Il Clinico dell’UONPIA referente del caso, una volta effettuata una diagnosi che possa dar luogo all’iter per l’ accertamento di una disabilità deve:
- produrre alla famiglia un referto specialistico contenente la diagnosi accertata secondo la classificazione ICD10 da consegnare al PLS/MMG per la compilazione del certificato telematico;
- procedere direttamente alla compilazione del certificato telematico nel caso sia in possesso del PIN.
Accertamento della disabilità
Al recepimento della domanda per accertamento di disabilità, la Commissione di accertamento avvia l’iter, tenuto conto che le sedute per il rilascio della certificazione del riconoscimento della disabilità destinate a questa utenza:
- sono presiedute dal Medico Legale e composte da un medico NPI, da un operatore sociale e/o da un medico di categoria e integrate dal medico INPS; alle sedute può partecipare il clinico “referente del caso”, per la presentazione di tutti gli elementi di “Diagnosi Funzionale” utili alle decisioni della Commissione in merito alla certificazione per l’integrazione scolastica ed ulteriori benefici (v. indennità di frequenza, assegno di accompagnamento; trasporto)
- si svolgono preferibilmente presso una sede UONPIA (centralizzata aziendale o CNPIA distrettuale). Qualora si decidesse di tenere le sedute presso la sede della Medicina Legale per utenti delle UONPIA o per altri minori che necessitano della presenza di altri specialisti per diverse tipologie di disabilità (es. cecità, sordità civile, patologia oncologica), vanno comunque programmate sedute dedicate esclusivamente all’utenza minorenne
- vedono la presenza in qualità di componente della commissione del medico NPI delegato dalla UONPIA in possesso di tutti i possibili elementi utili per valutare non solo la diagnosi clinica ma anche la situazione “funzionale” che può dar luogo a tutti i possibili benefici derivanti dalla sua condizione di disabilità (v. indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, trasporto, contrassegno handicap, benefici fiscali)
- vedono la presenza di un “operatore sociale” che può essere un operatore della stessa NPIA o dei servizi sociali aziendali o comunali, a seconda della locale organizzazione (v. deleghe, composizione della équipe NPIA).
Il percorso tipo per queste certificazioni prevede la stesura del verbale di accertamento della disabilità da parte della Commissione di accertamento ed invio al Centro Medico Legale dell’INPS.
Il Centro Medico Legale dell’INPS provinciale può approvare o chiamare a visita diretta.
Va esplicitato alla famiglia che l’accertamento della disabilità in un'unica seduta dà altresì luogo a diversi processi certificativi, relativi alla situazione di invalidità, di cecità civile, di sordità civile, di handicap qualora richiesti. Queste diverse certificazioni sono necessarie per attivare le procedure previste per la concessione dei benefici riconosciuti. In particolare, la certificazione per integrazione scolastica è subordinata all’accertamento della situazione di handicap (ex. L 104/92).
Il rilascio della certificazione per integrazione scolastica è contestuale all’accertamento di disabilità da parte della Commissione, specie in vista delle scadenze per la consegna alle istituzioni scolastiche per le conseguenti esigenze di programmazione delle risorse.
Il certificato per l’integrazione scolastica è soggetto a registrazione nel sistema informativo regionale.
Certificazione per l’integrazione scolastica
Il rilascio della certificazione per l’integrazione scolastica ha luogo:
- quando si prevede il primo ingresso a scuola di un minore cui è già stata riconosciuta una disabilità
- quando ad un minore, che già frequenta la scuola, viene accertata una situazione di disabilità
- nelle situazioni in cui si debba procedere al rinnovo della stessa certificazione, sia per una revisione programmata sia su richiesta della famiglia.
In base alle tipologie di utenti delle UONPIA e del loro possesso di certificazioni relative alla situazione di disabilità, le sedute della Commissione di accertamento possono prevedere le seguenti situazioni:
a) in caso di minori che devono fare il primo ingresso a scuola e non hanno ancora ricevuto alcun riconoscimento di disabilità e in caso di minori in cui l’accertamento della diagnosi è stato avviato dopo l’ingresso a scuola, le sedute sono destinate prioritariamente al rilascio della Certificazione del riconoscimento di disabilità ed al rilascio contestuale della Certificazione per l’integrazione scolastica, secondo le indicazioni sopra riferite.
b) in caso di minori già in possesso di certificazione di disabilità che devono fare il primo ingresso a scuola, le sedute possono essere destinate al solo rilascio della certificazione per l’integrazione scolastica, anche in assenza del minore, trattandosi di “accesso a percorso agevolante” disposto dalla Commissione di accertamento, previa comunicazione alla famiglia.
c) in caso di minori già in possesso sia del riconoscimento di disabilità che della certificazione per l’integrazione scolastica che necessitano di aggiornamento della certificazione per l’integrazione scolastica, sono concordate modalità semplificate di comunicazione fra UONPIA e Commissione di accertamento, tese a semplificare la consegna alla famiglia e la registrazione da parte della Commissione. A seconda delle situazioni e degli accordi locali, queste sedute possono svolgersi anche in assenza del minore, purché ne sia data formale informazione preventiva e successiva comunicazione ai familiari.
In tutti i casi va tenuta presente la finalità di semplificazione e di umanizzazione di queste procedure, limitando al massimo la presenza del minore e/o dei suoi familiari alle sedute formali della Commissione.
Tenuto conto delle possibili difficoltà per i nuovi casi (es. segnalati dalla scuola nei mesi autunnali) a completare il processo di valutazione e diagnosi, comunicazione della diagnosi ed acquisizione del consenso da parte della famiglia, qualora non si preveda di concludere l’iter di accertamento della disabilità nei tempi concordati con le Istituzioni Scolastiche, entro il 31 gennaio possono essere previste forme di comunicazione alla istituzione scolastica da parte della NPIA con l’assenso dei genitori o tutore legale, dei bambini "attualmente in valutazione" le cui modalità devono essere previste all’interno degli accordi di programma provinciali.
Per i minori senza permesso di soggiorno va garantita la possibilità della certificazione scolastica a sostegno del percorso di integrazione.
All'atto della visita può essere concordato con la famiglia l’invio diretto del Certificato per integrazione scolastica da parte della Commissione alle istituzioni scolastiche, dopo aver acquisito il consenso scritto degli stessi familiari; alla famiglia va comunque consegnata/inviata copia della certificazione una volta completate le procedure amministrative.
Ulteriori adempimenti della Commissione di accertamento della disabilità
Deve essere altresì ben chiaro che, alla luce della vigente normativa (L.R. 4/08; DPCM 185/06) qualunque diritto collegato alla patologia disabilitante del minore può essere fruito solo in presenza della certificazione del riconoscimento della disabilità, rilasciata dalla Commissione di accertamento ai sensi dell’art. 3, c. 7 della LR 4/08.
Sulla base dei suddetti obiettivi di comune organizzazione, a regime:
- le Commissioni di accertamento archiviano i dati dei minori (e le relative certificazioni) per cui è stata rilasciata certificazione del riconoscimento della disabilità;
- qualora la famiglia non intenda avvalersi delle competenze del servizio di NPIA, presentando autonomamente domanda corredata da certificazione medica di altro professionista privato, la competenza NPI è recepita in sede di Commissione di accertamento nel corso delle stesse sedute dedicata a minori disabili. In tal caso, per quanto concerne le relazioni con la istituzione scolastica (v. Diagnosi Funzionale) tutti i successivi adempimenti sono a carico della famiglia e dello specialista privato.
- il modulo della relativa Diagnosi Funzionale (allegato 4), la cui compilazione è di norma di competenza delle UONPIA, viene consegnato alla famiglia dalle UONPIA nei tempi necessari alla programmazione scolastica. Questo modulo contiene i nominativi dell’operatore referente del caso, la valutazione funzionale con i giudizi di gravità area per area e le indicazioni utili per tutti gli atti conseguenti previsti dalla L.104/92, art.3. Copia della DF è conservata agli atti delle UONPIA.
Rinnovo della certificazione
Diversamente dalla precedente procedura di rinnovo della certificazione al passaggio di ordine scolastico per utenti che hanno già la certificazione di disabilità, viene ora previsto che il Certificato per l’Integrazione Scolastica sia valido per tutto il corso di studi, secondo l’indicazione di rivedibilità da parte della Commissione (v. nota seconda pagina Allegato 1).
Diagnosi Funzionale
La Diagnosi Funzionale, di norma di competenza della NPIA (v. Allegato 2), è compilata dal clinico NPIA “referente del caso”, e contiene, oltre alla valutazione funzionale del minore, le indicazioni di gravità per area funzionale e la “proposta di risorse per l’integrazione”.
Essa viene consegnata alla famiglia, nei tempi necessari alla programmazione scolastica e, di norma, viene rinnovata ad ogni passaggio di ordine scolastico, salvo eventuali aggiornamenti (ad esempio in caso di aggravamento o miglioramento che richiedano diversa programmazione delle risorse da parte delle istituzioni scolastiche).
E’ conservata in copia agli atti della UONPIA.
Rivedibilità
Per il minore titolare di indennità di accompagnamento e/o di comunicazione, la attuale normativa nazionale (DM 2/8/2007) prevede un elenco di situazioni sotto riportate in cui il minore con disabilità non deve essere richiamato a visita di controllo della propria situazione di disabilità, riconducibili a “condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria”.
In sintesi, di specifico riferimento per la presente direttiva, ricordiamo:
- menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali.
- patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica.
- patologie cromosomiche e/o genetiche con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nell’elenco.
- patologie mentali dell’età evolutiva con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.
- deficit totale della visione.
- deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia.
La revisione da parte della Commissione va prevista nel caso in cui l'evoluzione del quadro clinico ponga una diversa valutazione del suo diritto ad ulteriori benefici (es. ausili).
E’ auspicabile che la eventuale data prevista per la rivedibilità del minore con disabilità coincida con il rilascio della Diagnosi Funzionale (v. sotto) al passaggio di ordine scolastico.
Qualora al momento della prima visita presso la Commissione di accertamento l'iter diagnostico non sia concluso o necessiti di ulteriori approfondimenti, può essere spiegato alla famiglia che viene prevista una "rivedibilità" a tempi brevi per favorire l'accesso ad eventuali ulteriori benefici, che il completamento della diagnosi potrebbe suggerire.
Compimento del 18° anno
Il passaggio alla maggiore età determina il cambiamento del tipo di valutazione (v. percentuale di invalidità; diversi benefici economici connessi alla situazione di disabilità, valutazione funzionale orientata alla capacità lavorativa).
È auspicato che non sia interrotta l’erogazione degli interventi economici previsti dagli accertamenti di disabilità (es. indennità di accompagnamento) fino alla revisione e ridefinizione dei benefici conseguenti il raggiungimento della maggiore età (es. borsa lavoro; diversa valutazione dell'invalidità ai fini dei benefici economici).
Per i pazienti delle NPIA maggiorenni che continuano la frequenza scolastica, va previsto che un medico della NPIA sia presente nella seduta della Commissione di accertamento per i necessari rinnovi connessi alla sua situazione di alunno.
In tutti i casi va previsto che alla prima visita di accertamento della disabilità di un utente della NPIA divenuto maggiorenne sia prodotta anche la documentazione attestante la diagnosi da parte della NPIA che ha seguito l’utente negli anni precedenti; è anche auspicata una rivalutazione clinica e testistica adeguata alla maggiore età dell’utente (v. scale di valutazione tarate per età).
Benefici conseguenti
L’accertamento di disabilità da parte della Commissione dà inoltre luogo al riconoscimento di benefici correlati alla gravità riconosciuta. (V. Allegato 4).
Non residenti
Se il minore è cittadino italiano ma non è residente nella Regione Emilia-Romagna, qualora non titolare di certificati di disabilità deve produrre domanda all’INPS; se titolare di certificazione di invalidità civile e/o di L.104/92 deve produrre documentazione relativa.
Diagnosi certificabili
Quale riferimento per le diagnosi che, in ambito neuropsichiatrico, danno luogo a certificazione di disabilità e per l’integrazione scolastica, si allega l’elenco concordato fra le UONPIA dell’Emilia-Romagna. (V.Allegato 3)
Altre patologie
Qualora la patologia che dà diritto alla richiesta di accertamento di disabilità non sia di competenza della NPIA, va comunque previsto che anche per questi utenti minorenni l’accertamento sia condotto con le stesse tipologie organizzative della Commissione “Minori” qui prefigurata, arricchita dalla presenza dello specialista di riferimento prioritario della patologia (es. oncologo, oculista, foniatra, ortopedico) che può redigere la documentazione necessaria al percorso di integrazione.
Accordi di Programma Provinciali
In recepimento dei contenuti e della modulistica previsti dalla presente direttiva, le Amministrazioni Provinciali, nelle abituali sedi di concertazione, provvederanno all’adeguamento delle procedure e della necessaria uniformità della modulistica prevista per il percorso di certificazione per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità.
Si allegano:
Allegato 1: fac-simile di Certificazione per integrazione scolastica di alunni disabili (ex L. 104/92, art. 3)
Allegato 2: fac-simile di Diagnosi Funzionale (ex L. 104/92, art. 3)
Allegato 3: elenco delle principali patologie, con relativi codici ICD-10, per cui le UONPIA concordano la possibile certificazione di handicap (e della sua gravità) per l’integrazione scolastica ai sensi della L. 104/92
Allegato 4: fac-simile di depliant informativo per le famiglie di minori con disabilità