n.92 del 06.06.2012 periodico (Parte Seconda)

L.R. 28/99 - Approvazione disciplinare di produzione integrata Prodotto Ittico di Valle

LA RESPONSABILE

Visti:

- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali 29/92 e 51/95";

- la deliberazione della giunta regionale n. 1758 del 31 luglio 2001, con la quale sono stati approvati i principi generali per la formulazione dei disciplinari di produzione per il settore zootecnico - pesci a lisca molluschi bivalvi crostacei.

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della richiamata L.R. 28/99, la Regione deve provvedere alla formulazione dei disciplinari di produzione che fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuirne l'impatto ambientale e tutelare la salute dei consumatori;

Dato atto:

- che il Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna ha trasmesso con nota 367 del 6 marzo 2012 al Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali, in applicazione di parte del contratto 88/2011 prot. 1549 del 29 dicembre 2011, una proposta di disciplinare di produzione integrata di alcune specie ittiche vallive, denominate nel complesso “Prodotto ittico di valle”, nell’ambito delle produzioni a marchio regionale Qualità Controllata;

- che, successivamente al ricevimento della suddetta proposta di disciplinare, il Servizio Sviluppo dell’economia ittica e Produzioni animali e il Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera hanno eseguito la verifica della rispondenza alla deliberazione della Giunta regionale n. 1758/2001 e alle finalità della L.R. 28/99;

- che il Servizio Sviluppo dell’economia ittica e Produzioni animali e il Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera hanno predisposto l’elenco delle violazioni gravi e lievi, relative alla applicazione del disciplinare da parte dei concessionari del marchio regionale Qualità Controllata;

Visto il verbale istruttorio prot. n. NP/2012/6136 del 18 maggio 2012, che esprime parere favorevole per l’adozione del disciplinare per il “Prodotto ittico di valle” proposto dal Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna e per l’elenco delle violazioni, articolate in gravi e lievi, relative alla applicazione del disciplinare da parte dei concessionari del marchio regionale Qualità Controllata;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la versione integrale del disciplinare relativo alla produzione integrata di “Prodotto ittico di valle”, Allegato A alla presente determinazione;

2) di approvare l’elenco delle violazioni gravi e lievi relative al disciplinare stesso, Allegato B alla presente determinazione;

3) di pubblicare il presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di rendere disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna, portale tematico Ermesagricoltura, il testo del disciplinare e l’elenco delle violazioni.

La Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

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