n.374 del 28.10.2020 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Centro Iperbarico di Ravenna e Poliambulatorio Centro Iperbarico di Granarolo dell'Emilia (BO) - Superamento prescrizioni di cui alla propria determinazione n. 6540 del 10/4/2019

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

Vista la propria determinazione n. 6540 del 10/4/2019 con cui è stato concesso al:

- Poliambulatorio privato Centro Iperbarico, sito in Via A. Torre n. 3, Ravenna;

- Poliambulatorio Centro Iperbarico, sito in Via San Donato n. 63, Granarolo dell’Emilia (BO);

il rinnovo dell’accreditamento, con ampliamento per la sede di Ravenna, con le seguenti prescrizioni:

- ai fini del superamento delle criticità riscontrate nel verbale redatto a seguito di visita di verifica (PG/2019/23274 del 11/1/2019), entro 12 mesi dovrà essere inviata all’Agenzia sanitaria e sociale regionale la documentazione che dia evidenza della implementazione delle azioni correttive presenti nel piano di adeguamento (PG/2019/122206 del 31/1/2019). In particolare, la Struttura, per quanto riguarda il governo della formazione, dovrà migliorare la definizione delle competenze cliniche e le modalità di verifica del mantenimento delle stesse. Inoltre, dovranno essere maggiormente formalizzate e monitorate le azioni correttive e di miglioramento per la loro valutazione, nonché la formalizzazione delle responsabilità specifiche di gestione del rischio clinico e il completamento della implementazione del sistema di segnalazione degli eventi;

dando mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al citato atto entro il tempo stabilito;

Vista la nota Prot. 27/07/2020.0524949.I, con cui l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale:

- comunica che la Struttura ha inviato, entro i tempi dovuti, la documentazione relativa al superamento delle prescrizioni;

- evidenzia che la Struttura ha intrapreso le azioni correttive necessarie per la piena attuazione del piano di adeguamento richiesto;

- ritiene pertanto superate le criticità individuate e contenute nella citata determinazione n. 6540 del 10/4/2019;

Valutato quindi di prendere atto del superamento degli aspetti critici evidenziati nel citato atto n. 6540/2019 di accreditamento del:

- Poliambulatorio privato Centro Iperbarico, sito in Via A. Torre n. 3, Ravenna;

- Poliambulatorio Centro Iperbarico, sito in Via San Donato n. 63, Granarolo dell’Emilia (BO);

in considerazione dell’esito positivo della verifica delle prescrizioni effettuata dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della L.R. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di prendere atto delle azioni intraprese dal:

- Poliambulatorio privato Centro Iperbarico, sito in Via A. Torre n. 3, Ravenna;

- Poliambulatorio Centro Iperbarico, sito in Via San Donato n. 63, Granarolo dell’Emilia (BO);

per la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa, e degli esiti della verifica effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

2. di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto di accreditamento n. 6540 del 10/4/2019;

3. di stabilire che l'accreditamento del Poliambulatorio privato Centro Iperbarico, sito in Via A. Torre n. 3, Ravenna, riguarda le seguenti attività:

- Ossigenoterapia iperbarica;

- Visite e prestazioni svolte in ambulatorio medico di:

- Chirurgia generale;

- Chirurgia plastica;

- Chirurgia vascolare;

- Dermatologia;

- Endocrinologia;

- Medicina fisica e riabilitazione;

- Medicina interna;

- Neurologia, con esclusione di:

- Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligrafia;

- Laboratorio di Elettromiografia (EMG);

- Laboratorio di Potenziali evocati;

- Laboratorio di Medicina del sonno;

- Laboratorio di esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo;

- Laboratorio di Neuropsicologia;

- Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di Base e Speciali;

- Ortopedia e traumatologia;

- Pneumologia;

- Visite e prestazioni svolte in ambulatorio chirurgico di:

- Chirurgia generale;

- Chirurgia plastica (comprese le prestazioni chirurgiche richieste contrassegnate con nota “H” nel Nomenclatore Tariffario Regionale, in quanto pur non essendo struttura collocata presso istituti di ricovero, possiede caratteristiche tali da poter essere definita ambulatorio protetto, anche per la peculiarità delle attività svolte);

- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecocolordopplergrafia degli arti e laserdopplergrafia, in quanto uniche prestazioni di diagnostica per immagini autorizzate;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione, limitatamente alla terapia individuale;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

4. di stabilire che l'accreditamento del Poliambulatorio Centro Iperbarico, sito in Via San Donato n. 63, Granarolo dell’Emilia (BO), riguarda le seguenti attività:

- Ossigenoterapia iperbarica;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

5. di precisare che l’accreditamento di cui ai punti 3. e 4., concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L.R. n. 22/2019, ha validità quinquennale a far data dal citato atto di accreditamento n. 6540 del 10/4/2019 (scadenza 9/4/2024);

6. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della L.R. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

8. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

9. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

10. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;

11. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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